Decreto direttoriale MinAmbiente 3 settembre 2025, n. 36
Approvazione dei contingenti di potenza degli impianti fotovoltaici incentivabili dalle aste ai sensi del Dm 30 dicembre 2024 (cd. Fer X Transitorio) e aggiornamento delle regole operative del Gse
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 3 settembre 2025, n. 36
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 3 settembre 2025 - Comunicato pubblicato sulla Guri 13 settembre 2025 n. 213)
Il Direttore generale
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Considerato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, Arera) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;
Considerato, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Arera e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Mase per l'anno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione da parte dalla Corte dei Conti il 24 giugno 2024 al n. 240, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di direttore della Direzione generale mercati ed Infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 30 dicembre 2024 recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025" (nel seguito, Decreto Fer X Transitorio);
Vista la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 final del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al decreto Fer X Transitorio, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 12 del decreto Fer X Transitorio che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del Gse, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto;
Ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del quadro regolatorio, di dare rapida attuazione alle disposizioni del Decreto Fer X Transitorio e dunque di procedere in prima istanza con la pubblicazione di regole che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive al fine di consentire l'apertura dei bandi per la partecipazione alle citate procedure;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 maggio 2025, n. 15 di approvazione delle regole operative per la partecipazione alle procedure competitive;
Ritenuto di procedere con un'integrazione delle regole operative di cui al precedente alinea con una seconda sezione dedicata alle regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione al fine di consentire una lettura più agevole dei contenuti;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2025, n. 19 recante "Approvazione delle Regole operative del Dm 30 dicembre 2024";
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 agosto 2025, n. 34 recante "Aggiornamento delle Regole operative del Dm 30 dicembre 2024";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025 (nel seguito Dm 4 agosto 2025) recante modifiche al decreto Fer X Transitorio al fine di introdurre criteri non di prezzo, così come definiti dal regolamento Ue (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724 (nel seguito, Net-Zero Industry Act), e in particolare dall'articolo 26 rubricato "Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili";
Vista la proposta di aggiornamento delle regole operative trasmessa dal Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito Gse) in data 3 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 12 del decreto Fer X Transitorio e acquisita con prot. Mase n. 162046 del 3 settembre 2025.
decreta
Articolo 1
Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo
1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2, Dm 4 agosto 2025, la seguente tabella approva i contingenti di potenza messi a disposizione per la procedura di cui all'articolo 5-bis del Dm 30 dicembre 2024 dedicata alla tecnologia fotovoltaica:
| Contingente minimo [GW] | Contingente obiettivo [GW] | Contingente massimo [GW] |
| 0,2 | 0,9 | 1,6 |
Tabella 1
2. Ai fini della definizione della curva di domanda di cui all'allegato 2 del Dm 30 dicembre 2024 il Gse, in sede di pubblicazione dei singoli bandi tiene conto delle manifestazioni di interesse complessivamente pervenute ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Dm 30 dicembre 2024 e calcola, per ciascuna tecnologia i relativi contingenti da mettere a bando come il minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il contingente di riferimento di cui alla Tabella 1 del comma 1.
Articolo 2
Approvazione delle Regole operative Gse
1. È approvato l'aggiornamento delle regole operative elaborate e trasmesse dal Gse ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 allegate al presente decreto direttoriale (allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2025 n. 34.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Gse.
