Energia
Normativa Vigente

Dm Ambiente 7 agosto 2025

Incentivi agli impianti di energia da fonti rinnovabili (cd. decreto "Fer 2") - Modificazioni al Dm 19 giugno 2024

N.d.R.: in base all'articolo 2 del Dm Ambiente 7/8/2025, le sue disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Mase. Il sito del Dicastero indica come data di vigenza quella del 24 settembre 2025.

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto ministeriale 7 agosto 2025

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 24 settembre 2025 - Comunicato pubblicato sulla Guri 2 ottobre 2025 n. 229)

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Visto il regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la direttiva 2018/2001/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare la Riforma 1 – "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on-shore e off-shore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno", nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) che prevede, tra l'altro, il completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Considerato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, Arera) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

Considerato, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Arera e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

Ritenuto opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un medesimo provvedimento le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024, recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio" (nel seguito, decreto Fer 2);

Vista la decisione della Commissione europea C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al decreto Fer 2, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 13, comma 2, del succitato decreto Fer 2 che prevede che nell'ambito delle attività di monitoraggio il Gse analizzi i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione e che tali dati sono trasmessi annualmente al Ministero;

Visto l'articolo 13, comma 3, del succitato decreto Fer 2 secondo cui, a seguito delle analisi di cui al comma 2, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente a garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara e la loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative e possono essere adeguati i valori della tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1, ad esempio attraverso l'aggiornamento esplicito di quest'ultima ai fenomeni inflattivi che intervengono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di pubblicazione dei singoli bandi. In aggiunta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, i valori della tariffa spettante dei singoli beneficiari possono essere adeguati prevedendo l'aggiornamento esplicito di tale tariffa ai fenomeni inflattivi, in particolare nel caso in cui l'inflazione dovesse essere diversa dal 2% atteso, che intervengono tra la data di pubblicazione dei singoli bandi e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto. Tali eventuali modifiche si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie e saranno operative decorsi sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse e alle procedure bandite successivamente dalla loro adozione;

Ritenuto opportuno prevedere correttivi al decreto Fer 2 al fine di limitare le rinunce all'esito di una procedura dettate solo dalla volontà di accedere a condizioni maggiormente favorevoli di una procedura successiva sulla base degli eventuali aggiornamenti previsti dall'articolo 13 menzionato, ritardando in tal modo la realizzazione degli impianti e limitando la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati;

Visto l'articolo 14 del succitato decreto Fer 2 che prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024;

Visto in particolare il considerando 85 della citata decisione della Commissione, ai sensi del quale devono essere presentate alla Commissione europea due Relazioni, intermedia e finale, per le scadenze rispettive del 31 dicembre 2025 e 31 marzo 2028, sulla compatibilità della misura istituita dal decreto Fer 2 con il regime nazionale ed euro unitario degli Aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno modificare il decreto Fer 2, all'articolo 14, comma 1, lettera c), al fine di correggere la data di scadenza per la presentazione della Relazione intermedia da parte del soggetto valutatore, allineandola con il termine indicato dalla Commissione europea con la citata decisione C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024.

Acquisito il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, espresso con nota protocollo n. 27623 del 21 gennaio 2025;

Visto il parere n. 11/2025/I/efr dell'Arera, reso il 21 gennaio 2025;

Considerato opportuno tener conto dell'esigenza manifestata dall'Arera di modificare le previsioni di cui all'articolo 14 comma 3 del decreto Fer 2 a quanto disciplinato in altri regimi di supporto prevedendo in particolare che la stessa si occupi esclusivamente di individuare le modalità con le quali trovano copertura, nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica, i costi relativi alle attività del soggetto previsto dall'articolo 14, comma1 del medesimo decreto;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2025

decreta

Articolo 1

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 giugno 2024 recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il soggetto richiedente comunichi al Gse la rinuncia alla posizione utile in graduatoria. Ai soggetti di cui al periodo precedente è consentita la partecipazione alle procedure successive per il medesimo impianto, fermo restando l'impossibilità di aggiudicazione di una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia ridotta del 5%."

b) all'articolo 14:

i. al comma 1, lettera c) la parola: "2026" è sostituita dalla seguente: "2025";

ii. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Arera definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo."

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.