Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 9 giugno 2025, n. 16

Realizzazione di progetti esemplari di installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile realizzati da Enti pubblici che rappresentino buone pratiche con riferimento particolare all'autoconsumo di energia

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 9 giugno 2025, n. 16

Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421 e dedicato alla realizzazione di progetti esemplari finalizzati all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, anche abbinati a sistemi di accumulo che rappresentino delle buone pratiche, con particolare riferimento a tutte le forme di autoconsumo dell'energia

Il Direttore generale

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, attribuendo allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Mase;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Mase per l'anno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2023, ammesso alla registrazione da parte dalla Corte dei conti il 26 gennaio 2024 con n. 161, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore Ex Direzione generale competitività ed efficienza energetica, ora Direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Dgmie);

Visto il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l'anno 2024 del Capo Dipartimento energia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "Attuazione delle direttive (Ue) 2018/410, (Ue) 2023/958 e (Ue) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/Ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (Ue) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra" (nel seguito, decreto legislativo n. 47 del 2020) e, in particolare, l'articolo 23, comma 7, lettera c) che riporta, tra le attività a cui sono destinate le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche quelle finalizzate a "sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al

fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile";

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (nel seguito, decreto-legge n. 181 del 2023) e, in particolare:

a) l'articolo 4, comma 1, che prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, da ripartire tra le Regioni per l'adozione di (i) misure per la decarbonizzazione, (ii) la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, (iii) l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete;

b) l'articolo 4, comma 4, il quale prevede che nell'ambito del Fondo, le risorse siano ripartite "con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, […], tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

c) l'articolo 10, comma 2, il quale dispone con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito, decreto legislativo n.199 del 2021) e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Pniec per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" e, in particolare, la Tabella A che traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030 (nel seguito, Dm 21 giugno 2024);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 dicembre 2023, n. 431, concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, punto 2, seconda alinea, punto i), lettera f) che dispone l'entità delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7 del predetto decreto legislativo, con riferimento ai proventi delle aste di competenza dell'anno 2022;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato istituito il capitolo n. 7666 "Fondo per incentivare l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio nazionale" — Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" — Programma 7 "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" — Azione 2 "Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili" (nel seguito, capitolo di spesa);

Considerato che con Drgs n. 292567 del 2023, emanato in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono state assegnate risorse pari a euro 38.032.031 per l'esercizio finanziario 2023 per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, recante "Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del Pnrr" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota dipartimentale prot. n. 211614 del 22 dicembre 2023 con la quale il Dipartimento Energia ha richiesto le predette risorse per avviare attività propedeutiche e promozionali con lo scopo di incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, utilizzare le risorse iscritte in conto residui, nell'anno finanziario 2024, sul citato capitolo n. 7666 relativi all'annualità 2023, pari a euro 38.032.031, per attività propedeutiche e promozionali per incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, secondo le modalità del succitato articolo 23, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 47 del 2020, allo scopo di attuare quanto disposto dal richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 181 del 2023;

Vsita la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria", e, in particolare, l'articolo 5, il quale ai commi 1 e 2 dispone quanto segue: "1. Le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni, sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.";

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto l'articolo 79, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che ascrive l'intervenuta soppressione delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore tra le misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421, recante "Definizione di misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181" (nel seguito Dm 4 dicembre 2024), e in particolare, il comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede che "Con decreto del Direttore della direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero sono definiti, tra gli altri: a) la tipologia di soggetti beneficiari; b) la tipologia di progetti ammissibili; c) le modalità di attuazione generale della misura; d) le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni; e) i contenuti dell'accordo tipo di cui al comma 4.";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'articolo 15, rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

Ritenuto di dover dare seguito alle disposizioni del predetto articolo 4, comma 5 del Dm 4 dicembre 2024 al fine di garantire l'impegno delle risorse di cui al comma 3 del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2025;

Decreta

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di progetti esemplari, ovvero progetti realizzati da Enti pubblici, finalizzati all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, anche abbinati a sistemi di accumulo che rappresentino delle buone pratiche, con particolare riferimento a tutte le forme di autoconsumo dell'energia.

2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421, definisce:

a) la tipologia di soggetti beneficiari;

b) le tipologie di progetti ammissibili;

c) le modalità di attuazione generale della misura;

d) le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto approva altresì lo schema di accordo tipo di cui all'articolo 4, comma 4 del Dm 4 dicembre 2024 riportato all'allegato 1.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. Alla realizzazione dei progetti esemplari di cui all'articolo 1, da realizzarsi nelle Regioni di cui al comma 2, sono destinati 38.032.031,00 (trentotto milioni trentaduemila e trentuno/00) euro, ripartite tra le Regioni medesime, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al Dm 4 dicembre 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 non utilmente impiegate dalle Regioni per la realizzazione dei progetti esemplari rientrano nella disponibilità del Ministero.

3. Alla copertura delle risorse di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1 del Dm 4 dicembre 2024.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 6 gli Enti pubblici, ovvero istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che intendono realizzare i progetti esemplari di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Progetti esemplari ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti esemplari che rispettano le seguenti condizioni:

a) essere finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in modalità autoconsumo singolo o collettivo, ivi incluse le Comunità energetiche, su aree e superfici di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 4, o nella loro disponibilità, eventualmente abbinati a:

i. sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta;

ii. interventi di elettrificazione dei consumi di energia termica non rinnovabile dell'edificio o relativa pertinenza dove è realizzato l'impianto;

iii. colonnine di ricarica elettrica per uso prevalente di veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 4 o per veicoli associati a servizi pubblici.

b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

c) essere ultimati ed entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

d) prevedere un'adeguata attività di promozione e informazione dei progetti stessi nei confronti della collettività al fine di promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, anche a livello decentralizzato, con particolare riguardo a:

i. iniziative che promuovono le configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo come, ad esempio, le comunità di energia rinnovabile;

ii. la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Articolo 6

Intensità dell'agevolazione e costi ammissibili

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti esemplari cui all'articolo 5 e, in particolare:

a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto;

b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

c) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili del progetto.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto ii) e iii), i costi ammissibili non possono essere superiore al 20% dei costi ammissibili dell'intero progetto esemplare.

3. Per i progetti esemplari di cui all'articolo 5 è riconosciuta un'agevolazione in conto capitale massima dell'80%, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

Articolo 7

Modalità di attuazione dei progetti esemplari

1. Con Avviso pubblico le Regioni definiscono le modalità attuative per la realizzazione e l'agevolazione dei progetti esemplari, nel rispetto delle previsioni di cui presente decreto, dell'accordo di cui all'articolo 10 e del Dm 4 dicembre 2024.

2. L'assegnazione delle agevolazioni spettanti da parte delle Regioni ai soggetti beneficiari avviene entro e non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 10.

Articolo 8

Cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse dalle Regioni possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

2. Le agevolazioni concesse dalle Regioni sono, in alternativa alle previsioni di cui al comma 1, cumulabili con altre misure di sostegno alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 nel rispetto delle condizioni di cumulabilità disciplinate nell'ambito dei provvedimenti attuativi dei predetti meccanismi di supporto.

Articolo 9

Revoche e rinunce

1. Le agevolazioni concesse dalle Regioni possono essere revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:

a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;

c) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui all'articolo 5, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

f) variazioni sostanziali dei progetti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

g) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dei progetti e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;

h) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;

i) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

2. Ciascun soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni dandone comunicazione alla Regione. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

3. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il soggetto beneficiario non ha diritto alle eventuali quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la Regione valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni.

Articolo 10

Disciplina dei rapporti tra il Mase e le Regioni

1. Con specifico accordo tra il Mase e le singole Regioni, sottoscritto sulla base dello schema di accordo di cui all'allegato 1, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sono regolati:

a) gli impegni delle parti;

b) le modalità di monitoraggio e attuazione delli progetti esemplari;

c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal Mase alle Regioni.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Schema di accordo tra Ministero e Regione

Schema di accordo tra Ministero e Regione

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