Dlgs 7 gennaio 2026, n. 2
Modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2
(Guri 9 gennaio 2026 n. 6)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (Ue) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
Vista la direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;
emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) Raee storici: i Raee derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;".
Articolo 2
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "Per i Raee storici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),";
b) al comma 2:
1) le parole: "Per i Raee derivanti da Aee" sono sostituite dalle seguenti: "Per i Raee derivanti dalle Aee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,";
2) dopo le parole: "13 agosto 2005," sono inserite le seguenti: "nonché da tutte le altre Aee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,".
Articolo 3
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "professionali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),";
b) al comma 2:
1) dopo la parola: "elettroniche"" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,";
2) dopo le parole: "13 agosto 2005," sono inserite le seguenti: "nonché da tutte le altre Aee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018";
3) le parole: "dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "dalle predette date".
Articolo 4
Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: "Il finanziamento" a "professionale," sono sostituite dalle seguenti: "Il finanziamento della gestione dei Raee derivanti da Aee di fotovoltaico è a carico dei produttori per le Aee di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica o professionale. Sono".
Articolo 5
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle Aee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.";
b) al comma 2, le parole: "Cei En 50419:2006-05" sono sostituite dalle seguenti: "Cei En 50419:2023-02" e le parole: "Cenelec En 50419:2006-03" sono sostituite dalle seguenti: "Cenelec En 50419:2022";
c) al comma 4, le parole: "Cei En 50419:2006-05" sono sostituite dalle seguenti: "Cei 50419:2023-02.
Articolo 6
Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il primo periodo è soppresso.
Articolo 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 2026