Decreto direttoriale MinAmbiente 30 ottobre 2025, n. 424
Selezione di progetti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili - Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 30 ottobre 2025, n. 424
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 30 ottobre 2025 - Avviso pubblicato sulla Guri 15 novembre 2025 n. 266)
Direzione generale programmi e incentivi finanziari
Il Direttore generale
Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 che modifica, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in "Ministero della transizione ecologica" ampliando le competenze in materia di politiche energetiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale la denominazione del Ministero della transizione ecologica è sostituita con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128" e, in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera t), punto 2.1), che sostituisce, all'articolo 15 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, la Direzione generale Incentivi Energia con la Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari (di seguito "Mase Dg Pif");
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare l'articolo 18 che individua le competenze esercitate dal Mase Dg Pif, richiamando il predetto articolo 15 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Dg Pif;
Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e, in particolare, gli articoli 107 e 108;
Visto il regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (Ue) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/Ce e i regolamenti (Ue) 2021/1058, (Ue) 2021/1056, (Ue) 2021/1057, (Ue) n. 1303/2013, (Ue) n. 223/2014, (Ue) 2021/1060, (Ue) 2021/523, (Ue) 2021/695, (Ue) 2021/697 e (Ue) 2021/241;
Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 con la Repubblica italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
Visto il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (nel seguito "Pn Ric 2021-2027"), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 final, del 14 ottobre 2024 e s.m.i;
Considerato che il Pn Ric 2021-2027, articolato in due principali Priorità, corrispondenti agli obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea, l'Op 1 ("Europa più competitiva e intelligente") e l'Op 2 ("Europa resiliente e più verde"), è gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, in cooperazione con altre Amministrazioni competenti per materia ossia il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che il Pn Ric 2021-2027 ha come obiettivo la realizzazione di investimenti a favore dell'occupazione e della crescita nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
Vista, in particolare, la Priorità 2 "Promuovere le energie rinnovabili" del Pn Ric 2021-2027 sopra indicato, relativa al predetto obiettivo di policy Op 2 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) 2021/1060;
Considerato che nell'ambito della predetta Priorità 2 del Pn Ric 2021-2027 sono compresi interventi di diretta competenza istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quali prevedono i seguenti Obiettivi specifici e relative Azioni:
— RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (Ue) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti":
— Azione 2.2.1 — "Sviluppo della produzione di energia elettrica da Fer";
— RSO2.3 "Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E":
— Azione 2.3.1 — "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione";
— Azione 2.3.2 — "Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione";
Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Pn Ric 2021-2027 del 24 giugno 2025 approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma medesimo e, in particolare, i criteri di selezione definiti nell'ambito delle predette Azioni;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo ("Do No Significant Harm", nel seguito anche "Dnsh") e la comunicazione della Commissione Ue 2023/C 111, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Vista la nota Egesif 21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio Dnsh nell'ambito della politica di coesione, la quale, al paragrafo 6, afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al suddetto principio, stabilendo che le operazioni rientrano nei tipi di azioni valutate come conformi al Dnsh nell'ambito dei programmi;
Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche di coesione del 7 dicembre 2021 "Attuazione del Principio orizzontale Dnsh nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027", il quale specifica che "La valutazione ambientale strategica (Vas) per sua natura è, infatti, lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma (…)";
Considerato che, nell'ambito del Pn Ric 2021-2027, in coerenza con le indicazioni della nota Egesif sopra citata, tutte le Azioni previste nella Priorità 2 sono considerate compatibili con il principio Dnsh;
Considerato che i progetti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili rientrano nel settore di intervento 048 "Energia rinnovabile: solare" di cui all'Allegato I del regolamento (Ue) 2021/1060 e che a tale settore corrisponde un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici pari al 100%, e un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente pari al 40%;
Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) del Pn Ric 2021-2027;
Vista la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 373/01) "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" del 16 settembre 2021, con la quale viene descritta la metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027;
Visto il documento "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia" adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione in data 6 ottobre 2023, definito in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con Iniziativa Jaspers della Banca Europea degli Investimenti (Bei) e della Commissione europea, in dialogo con le Autorità di Gestione dei Programmi nazionali e regionali Fesr e le rispettive strutture tecniche;
Visto, in particolare, l'Allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento (ex All. I RDC 2021-2027)" del predetto documento "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia", il quale nell'ambito del settore di intervento n. 48 "Energia rinnovabile: solare" specifica che la verifica climatica non è richiesta in caso di finanziamento di panelli solari (fotovoltaici e termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici in quanto trattasi di attrezzature;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) 2030 e la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (Lts), i quali prevedono interventi volti ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (Fer) e lo sviluppo di sistemi e reti di stoccaggio energetici intelligenti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2018/2001/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento Ue 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/Ce" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) procede alla formazione e alla tenuta del "Registro delle tecnologie per il fotovoltaico" in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni, recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7, relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 52, comma 1 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti Cup che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera del Cipe del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (Cup);
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (Cup) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", e in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 8 recanti misure di semplificazione degli oneri pubblicitari e di trasparenza previsti in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", e in particolare l'articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del made in Italy del 30 gennaio 2025, n. 18 recante "regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2025, n. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, recante "regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al regolamento (Ue) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce"" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visti i principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/1060;
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;
Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", l'articolo 46-bis, recante "Certificazione della parità di genere";
Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l'atto Convenzionale del 7 giugno 2023, denominato "Programma nazionale "ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (Pn Ric 2021-2027), con il quale l'Autorità di Gestione del Pn Ric 2021-2027 (Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy — Mimit) ha delegato al Mase Direzione Generale programmi e incentivi finanziari, designato quale Organismo intermedio (Oi), la gestione e l'attuazione degli interventi di rispettiva competenza istituzionale nell'ambito della Priorità 2 "Promuovere le energie rinnovabili" e della Priorità 3 "Assistenza tecnica" del suddetto Programma, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2021/1060;
Visto che, in particolare, in forza di tale atto Convenzionale il Mase, in qualità di OI, è deputato alla gestione degli interventi nell'ambito degli Obiettivi specifici RSO2.2 e RSO2.3, per i quali è prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.062.675.000,00, di cui euro 262.000.000,00 per l'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.2 ed euro 800.675.000,00 per l'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO 2.3;
Visto il decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 luglio 2024, n. 95, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2024;
Visto, in particolare, l'articolo 33, comma 1, del predetto decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, il quale prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Pn Ric 2021-2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:
a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio intelligenti;
Visto l'articolo 33, comma 2, del predetto decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, il quale prevede che "al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del Pn Ric 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 — 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma";
Visto il decreto direttoriale della Dg Pif del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 85 del 14 giugno 2024, con il quale è stato disposto, a valere sulle risorse della Priorità 2 del Pn Ric 2021-2027, l'impegno della somma pari a euro 1.062.675.000,00 per il finanziamento delle procedure di selezione di progetti che prevedano la realizzazione di investimenti di cui agli Obiettivi specifici Rso 2.2 e Rso 2.3 del Pn Ric 2021-2027, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al n. 523, in data 5 settembre 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr dell'8 ottobre 2024, n. 341, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2025, n. 42, con il quale sono individuati i criteri per la selezione di investimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto medesimo, in attuazione del menzionato articolo 33, comma 1, del decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, nonché degli Obiettivi specifici e delle linee di Azione connesse alla Priorità 2 del Pn Ric 2021-2027;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1 del predetto decreto dell'8 ottobre 2024, n. 341, il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 in merito alla localizzazione degli investimenti e quanto previsto dal documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Pn Ric 2021-2027 approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma medesimo con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023, fatte salve eventuali successive modifiche e integrazioni al predetto documento, ai fini della selezione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano ammissibili le proposte progettuali presentate da imprese di qualunque dimensione, anche in forma associata, ad eccezione di quelle operanti nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che prevedono: l'installazione di impianti fotovoltaici o termo-fotovoltaici prioritariamente su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato, anche integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito";
Ritenuto che, alla luce della specifica finalità della misura agevolativa, il richiamo contenuto nel sopra citato articolo 3, comma 1 del decreto dell'8 ottobre 2024, n. 341 all'ammissibilità delle imprese anche in forma associata debba essere recepito con riferimento alle sole reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, il quale prevede che ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi siano equiparati alle piccole e medie imprese;
Considerato che le disposizioni introdotte dall'articolo 33, comma 1 del predetto decretolegge del 7 maggio 2024, n. 60 e dal successivo decreto dell'8 ottobre 2024, n. 341 non prevedono i lavoratori autonomi tra i possibili soggetti beneficiari della misura e che, pertanto, anche in virtù della specifica finalità della misura, non si ravvisano ulteriori elementi volti ad estenderne l'operatività ai lavoratori autonomi;
Ritenuta, pertanto, la necessità di dare attuazione alla linea di Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da Fer" dell'Obiettivo specifico RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (Ue) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" del Pn Ric 2021-2027;
Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, approvata con decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055;
Vista la direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 65, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31marzo 2025 al n. 1209;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 maggio 2025 n. 115, con il quale è stata emanata la "Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Società Gestore dei servizi energetici – Gse Spa. per gli anni "2025-2027";
Considerato che il Gestore dei servizi energetici – Gse Spa. (di seguito "Gse") è una società costituita ex lege (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, c.d. "decreto Bersani", e articolo 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004) interamente e direttamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, per l'effetto, opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
Considerato che fino al febbraio 2021 i diritti dell'azionista sono stati esercitati d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, mentre gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono stati definiti dal Ministero dello sviluppo economico, a cui poi è subentrato il "Ministero per la transizione ecologica", ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito nella legge 22 aprile 2021, n. 55. Più in particolare, al Dipartimento amministrazione, pianificazione e controllo di detto Ministero sono state demandate le funzioni di elaborazione delle direttive generali e dell'esercizio di vigilanza su diverse società, fra cui il Gse;
Considerato che, successivamente, il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito nella legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", stabilisce, all'articolo 4, che il Ministero per la transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente e in ragione delle appena richiamate previsioni le funzioni di elaborazione delle direttive generali e dell'esercizio di vigilanza su diverse società, fra cui il Gse, sono svolte, in particolare, dal Dipartimento energia del suddetto Dicastero;
Visto l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale dispone che alcune società, tassativamente individuate nella tabella A allegata al TU, sono escluse dai limiti di scopo e di attività di cui all'articolo 4. Tra tali società rientra il Gruppo Gse;
Considerato che, in ragione delle richiamate previsioni normative e anche alla luce dei principi generali e di tutto quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii., il Gse è chiamato a svolgere funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, seguendo gli indirizzi strategici ed operativi sia del Ministero dell'economia e delle finanze, sia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed operando in coerenza con i provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività;
Considerato che in base alle caratteristiche strutturali e di terzietà del Gse la sua attività deve intendersi volta a preservare gli interessi della collettività e a garantire il regolare svolgimento delle attività affidate dalle Istituzioni di riferimento in un mercato estremamente competitivo e complesso come quello energetico;
Considerato altresì che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e con specifico riferimento alla gestione ancora in corso dei progetti Pnrr e alle specifiche competenze tecniche e istituzionali del Gestore nell'ambito energetico globalmente inteso, il Gse è coinvolto nelle attività che riguardano l'implementazione della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" in particolare, fornendo supporto tecnico-operativo altamente specialistico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento (M2C3-Investimento 3.1) in relazione agli incentivi al biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare (M2C4), nonché nell'ambito del fotovoltaico per garantire la corretta attuazione dell'Investimento per la promozione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo (M2C2-Investimento 1.2);
Visto l'articolo 4 dello Statuto del Gse, a mente del quale la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, con particolare riferimento alle attività di incentivazione della produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
Viste le previsioni contenute nell'articolo 3, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 e, in particolare, il comma 4 e il comma 15 a mente dei quali è possibile avvalersi del supporto tecnico del gestore;
Ritenuto, pertanto, di affidare al Gse le necessarie attività di supporto tecnico — specialistico della misura di cui al presente Avviso;
decreta
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "aree industriali, produttive o artigianali": area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle Regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi delle norme ivi vigenti;
b) "certificazione della parità di genere": la certificazione istituita dall'articolo 4 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;
c) "capacità di stoccaggio": capacità di accumulo nominale del sistema di accumulo come da dati di targa espressa in "kWh";
d) "data di entrata in esercizio": per impianti di nuova realizzazione coincide con la data di attivazione dell'ultima sezione afferente all'impianto registrata sul sistema Gaudi di Terna, in caso di potenziamento tale data coincide con la massima data di attivazione di Gaudi relativa alle nuove sezioni realizzate. In caso installazione anche di un sistema di accumulo elettrochimico la data di entrata in esercizio coincide con l'ultima data tra la messa in esercizio del sistema di accumulo elettrochimico riportato sul sistema Gaudi di
Terna e quella dell'impianto calcolata come descritto al periodo precedente;
e) "delocalizzazione": ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis del Regolamento Gber, il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo See (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo See in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel See;
f) "Mase Dg Pif": Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale programmi e incentivi finanziari;
g) "Dnsh": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do Not Significant Harm"), sancito dall'articolo 17 del Regolamento (Ue) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione Ue 2023/C 111 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo";
h) "Gse": Gestore dei servizi energetici – Gse Spa;
i) "imprese di grandi dimensioni": le imprese diverse dalle Pmi;
j) "imprese in difficoltà": ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento Gber, un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento Gber, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
2) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento Gber, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/Ue;
3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5) nel caso di un'impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
(sette virgola cinque); e ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno);
k) "Ministero": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
l) "Pmi": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del Regolamento Gber;
m) "Pn Ric 2021-2027": il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 final, del 14 ottobre 2024 e s.m.i.;
n) "potenza nominale": la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni Stc (Standard test condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (Cei), espressa in kW;
o) "potenziamento": il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo integrato misura elettrica dell'arera (Time);
p) "rating di legalità": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
q) "Regioni meno sviluppate": Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
r) "Registro delle tecnologie per il fotovoltaico": il registro istituito dall'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e pubblicato sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), nel quale sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;
s) "Registro nazionale degli aiuti di Stato": la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
t) "Regolamento Gber": Regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal Regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
u) "rifacimento": è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali componenti l'impianto stesso;
v) "Soggetto beneficiario": soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso;
w) "unità produttiva": la struttura produttiva oggetto del progetto di investimento, come risultante sui sistemi camerali, ubicata in Italia e dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Articolo 2
Finalità
1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica, in attuazione di quanto previsto dall'Obiettivo specifico RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (Ue) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" e dalla linea di Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da Fer" del Pn Ric 2021-2027, sulla base di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria, anche tenuto conto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del Regolamento (Ue) 2021/1060, ivi inclusi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria, l'ambito territoriale di riferimento, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili nonché la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali ai fini della definizione dell'ordine di accesso all'istruttoria, le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e altri elementi utili per l'attuazione dei progetti di investimento.
Articolo 3
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è complessivamente pari a euro 262.000.000,00 (duecentosessantadue milioni) a valere sul Pn Ric 2021-2027, Obiettivo specifico RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (Ue) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti", linea di Azione 2.2.1 "Sviluppo della produzione di energia elettrica da Fer".
2. Una quota pari al 60 (sessanta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti di investimento realizzati da Pmi, di cui almeno il 25 (venticinque) per cento è destinato al finanziamento di progetti di investimento realizzati da micro e piccole imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge n. 180/2011.
3. Qualora al termine delle attività istruttorie di cui all'articolo 10, comma 3 del presente Avviso, le risorse destinate alla riserva di cui al comma 2 del presente articolo non dovessero essere pienamente assorbite, le stesse sono rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite alle imprese diverse dalle Pmi.
Articolo 4
Gestione dell'intervento
1. L'intervento agevolativo di cui al presente Avviso è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale programmi e incentivi finanziari che si avvale del supporto tecnico-specialistico del Gse.
2. Con apposita convenzione tra il Mase Dg Pif e il Gse sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente Avviso.
3. Gli oneri connessi alla convenzione di cui al comma 2, nei limiti del 2 (due) per cento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 del presente Avviso, sono posti a carico delle risorse finanziarie di competenza del Mase Dg Pif a valere sulla Priorità "Assistenza Tecnica" del Pn Ric 2021-2027.
Articolo 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che intendono realizzare i progetti di investimento di cui all'articolo 6 del presente Avviso e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Avviso:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Le predette imprese, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda di agevolazione degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono, inoltre, dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione, la piena disponibilità sul territorio italiano dell'unità produttiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) del presente Avviso, la titolarità dell'utenza in prelievo richiamata alla predetta lettera a) nonché di aver adempiuto all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi di cui alla successiva lettera h) del presente articolo;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
c) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
d) non sono imprese in difficoltà come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento Gber, integralmente riportata nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del presente Avviso;
e) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, dispongono di almeno una dichiarazione dei redditi presentata;
f) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
g) non hanno effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso l'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto di investimento per il quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente Avviso, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 (due) anni successivi al completamento del progetto stesso;
h) nel rispetto delle vigenti leggi, hanno adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo previsto dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 per l'adempimento di tale obbligo di assicurazione.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
e) che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
Articolo 6
Progetti di investimento ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l'installazione di:
a) un impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato;
b) eventuale sistema di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica dietro il contatore (behind-the-meter), ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla precedente lettera a) collegato direttamente, su base annua.
2. Con riferimento ai progetti di investimento di cui al comma 1:
a) il medesimo progetto di investimento può prevedere l'installazione combinata degli impianti e dei sistemi di cui al comma 1, lettere a) e b), ma non può prevedere la sola installazione dei sistemi di cui al comma 1, lettera b);
b) è ammessa anche la casistica del potenziamento di un impianto fotovoltaico e/o termofotovoltaico esistente ma non il rifacimento;
c) in caso di installazione dei sistemi di cui al comma 1, lettera b), la capacità di stoccaggio deve essere dimensionata al fine di garantire che la percentuale di energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al comma 1, lettera b) ed autoconsumata non superi il 90 (novanta) per cento.
3. Ai fini dell'ammissibilità, ogni progetto di investimento di cui al comma 1 deve:
a) riguardare una sola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate, che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il soggetto proponente deve inoltre essere titolare, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dell'utenza in prelievo a cui sarà allacciato l'impianto oggetto di domanda di agevolazione;
b) essere realizzato esclusivamente su edifici esistenti dell'unità produttiva, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, destinate al servizio dei predetti edifici;
c) prevedere che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo dell'unità produttiva. L'eventuale energia eccedentaria non accumulata deve essere ceduta gratuitamente dal Soggetto beneficiario al Gse per 20 (venti) anni ai sensi della Delibera Arera 280/2007, previa sottoscrizione di apposito contratto per il ritiro dell'energia elettrica. Il controvalore economico dell'energia ritirata, nettizzato del costo di cui al Dm 24 dicembre 2014 (c.d. "Dm Tariffe") è destinato ad alimentare il Fondo nazionale reddito energetico istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 261 dell'8 agosto 2023. Le modalità e i termini di cessione sono stabiliti nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso;
d) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Avviso. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di installazione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
e) essere ultimato entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) del presente Avviso. Per data di ultimazione si intende la data di entrata in esercizio;
f) prevedere che l'impianto fotovoltaico e/o termo-fotovoltaico abbia una potenza nominale non inferiore a 10 (dieci) kW e non superiore a 1.000 (mille) kW;
g) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi all'articolo 63, comma 9 del Regolamento (Ue) 1060/2021;
h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio Dnsh. A tal fine, il progetto di investimento non deve ricadere nelle condizioni di esclusione di cui al successivo comma 4 e il soggetto proponente deve disporre, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di ogni necessario titolo autorizzativo, parere, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e ottemperare alle relative prescrizioni;
i) essere supportato da una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato dotato di idonee competenze e iscritto al relativo albo di pertinenza, anche facente parte dell'organico del soggetto proponente. La predetta relazione, redatta sulla base del format fornito nell'ambito delle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso, deve:
i. individuare l'unità produttiva nonché le eventuali strutture pertinenziali ove è prevista l'installazione dell'impianto, fornendo il dettaglio delle coordinate catastali identificative degli immobili, gli elementi che attestano la conformità con la localizzazione prevista al comma 3, lettera a) e l'indicazione e gli estremi degli atti che ne attestano la piena disponibilità in capo al soggetto proponente (Atto di proprietà, Contratto di locazione, ecc..). In caso di documenti diversi dai titoli di proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione del progetto di investimento e con la durata prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del presente Avviso;
ii. attestare, con riferimento all'unità produttiva e alle eventuali strutture pertinenziali dove è prevista l'installazione dell'impianto, il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e inerenti alla tutela ambientale applicabili;
iii. definire i consumi energetici registrati nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Avviso; iv. definire la tipologia e la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico o termofotovoltaico da installare, nonché le caratteristiche e la capacità di stoccaggio dell'eventuale sistema di accumulo da installare, che devono risultare conformi a quanto previsto al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera c) del presente articolo;
v. indicare, in caso di impianto fotovoltaico da installare interamente costituito da moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, la categoria di modulo fotovoltaico prevista;
vi. riportare la quantificazione dei seguenti due indicatori di risultato e di output associati al progetto di investimento: RCR31 "Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)" espressa in MWh/anno e RCO22 "Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)" espressa in MW;
vii. attestare che il soggetto proponente dispone delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione relativi al progetto di investimento oggetto di richiesta di agevolazione;
viii. attestare il rispetto di quanto previsto al successivo comma 4;
ix. contenere le eventuali ulteriori informazioni previste dalle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso;
j) non essere direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del Tfue che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.
4. Non sono in nessun caso considerati ammissibili i progetti di investimento:
a) la cui realizzazione è prevista nelle aree inidonee, come individuate dalla normativa e dalla pianificazione regionale vigente, nonché nelle aree interessate da specifici provvedimenti di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", o da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II, degli articoli 10, 13 e 45 del predetto decreto legislativo;
b) riguardanti gli ambiti d'intervento previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2021/1058 e successive modifiche e integrazioni riportati nell'Allegato n. 1 del presente Avviso.
Articolo 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili, nei limiti dei costi massimi indicati nell'Allegato n. 2 del presente Avviso, le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 6 del presente Avviso. Dette spese ammissibili riguardano:
a) impianti fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell'impianto e dei vari componenti di impianto, connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
b) impianti termo-fotovoltaici: acquisto, trasporto e installazione dell'impianto e della componentistica termica (tubature, valvole, gruppo pompe, centralina e accumulatore solare/scambiatore circuito solare), connessione alla rete elettrica nazionale, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie;
c) eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica con le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Avviso: acquisto, trasporto e installazione del sistema e dei vari componenti di impianto, messa in esercizio e opere civili strettamente necessarie.
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Avviso;
b) essere relative a immobilizzazioni materiali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027;
d) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, Sepa credit transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente dedicato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, destinato anche non in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata.
3. Non sono ammissibili le spese non contemplate dal presente articolo e, in particolare le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) per la relazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i) del presente Avviso; c) per l'acquisto di beni usati;
d) per lavori in economia;
e) relative a singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di Iva;
f) relative ad imposte e tasse, compresa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), se questa non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'Iva;
g) per ammende, penali e, comunque, le spese derivanti da errori, inadempimenti del Soggetto beneficiario, nonché le spese per controversie legali, oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i fornitori di beni e servizi.
Articolo 8
Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 del presente Avviso e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento Gber, nella misura massima:
a) del 38 (trentotto) per cento per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 48 (quarantotto) per cento per le medie imprese, ovvero del 58 (cinquantotto) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del presente
Avviso relative agli impianti fotovoltaici;
b) del 43 (quarantatré) per cento per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 53 (cinquantatré) per cento per le medie imprese, ovvero del 63 (sessantatré) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente Avviso relative agli impianti termo-fotovoltaici;
c) del 28 (ventotto) per cento per le imprese di grandi dimensioni, ovvero del 38 (trentotto) per cento per le medie imprese, ovvero del 48 (quarantotto) per cento per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del presente Avviso relative agli eventuali sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica.
2. Le intensità di cui al precedente comma 1, lettera a) possono essere aumentate:
a) di 5 (cinque) punti percentuali, qualora il progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione preveda esclusivamente l'installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria "B" o "C";
b) di 2 (due) punti percentuali, qualora il progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione preveda esclusivamente l'installazione di moduli iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico con categoria "A".
3. Le intensità di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) possono essere aumentate di 2 (due) punti percentuali, qualora alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente sia in possesso di un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001.
4. L'agevolazione massima concedibile, fermo restando quanto previsto all'articolo 41, comma 1 bis del Regolamento Gber, non può in ogni caso superare la soglia di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera s) del medesimo Regolamento.
Articolo 9
Fase di accesso
1. Le domande di agevolazione devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, in via esclusivamente telematica utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del Gse, a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026. Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di agevolazione, nonché i format da utilizzare per le Dsan e per la relazione tecnica di cui al comma 2, verranno forniti nell'ambito delle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, unitamente alla domanda di agevolazione, il soggetto proponente è tenuto a presentare: a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dsan):
i. in merito al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Avviso;
ii. recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa;
iii. in merito al titolare effettivo e all'assenza di conflitti di interesse;
iv. concernente i dati contabili e le informazioni utili per il calcolo del punteggio attribuibile per i criteri di valutazione di cui all'Allegato n. 3 del presente Avviso;
v. comprensiva di una dichiarazione di impegno a trasmettere la documentazione necessaria per la verifica antimafia in caso in cui ricada nel perimetro dei soggetti obbligati a tale verifica come sarà puntualmente indicato nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso;
b) relazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i) del presente Avviso;
c) copia del contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, solo in caso di domanda di agevolazione presentata oltre il termine ultimo previsto dalla predetta legge e dalla relativa normativa di attuazione per l'adempimento di tale obbligo di assicurazione;
d) eventuale documentazione attestante il possesso, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione nonché la validità alla data di presentazione della medesima domanda di agevolazione, della certificazione della parità di genere;
e) eventuale documentazione attestante il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rating di legalità in corso di validità, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
f) eventuale documentazione attestante il possesso di un sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001;
g) ulteriore documentazione prevista dalle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso;
h) documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione in caso di domanda di agevolazione e/o Dsan firmata da un soggetto diverso dal legale rappresentante.
3. Le domande di agevolazione presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.
4. Ciascuna domanda di agevolazione di cui al comma 1 dovrà riferirsi ad un solo progetto di investimento di cui all'articolo 6 del presente Avviso. Ogni impresa può presentare al massimo 3 (tre) domande di agevolazione relative a progetti di investimento da realizzarsi su differenti unità produttive.
5. Nell'ambito della domanda di agevolazione di cui al comma 1, il soggetto proponente si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente Avviso.
6. Il soggetto proponente che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 (sedici) euro, come previsto dalla legge n. 147/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del Dpr n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
7. Il Mase Dg Pif si riserva la facoltà di prorogare i termini dello sportello di cui al comma 1 con apposito Avviso da pubblicare nella pagina dedicata alla misura nel sito web del Ministero, del Gse e del Pn Ric 2021-2027, qualora ciò sia ritenuto funzionale al miglior raggiungimento delle finalità del presente Avviso o all'esaurimento della dotazione disponibile.
Articolo 10
Istruttoria delle domande
1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Avviso, per le domande di agevolazione validamente trasmesse, il Gse procede alla definizione dell'ordine di accesso all'istruttoria sulla base della posizione assunta da ciascuna domanda di agevolazione nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2.
2. L'elenco dell'ordine di accesso all'istruttoria, approvato con decreto del Mase Dg Pif su proposta del Gse e pubblicato nella sezione dedicata alla misura sul sito web del Ministero, del Gse e del Pn Ric 2021-2027, è formato in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'Allegato n. 3 del presente Avviso secondo le modalità di attribuzione previste nello stesso Allegato, utilizzando i dati e le informazioni così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), punto iv) del presente Avviso. Il già menzionato elenco riporta, per ciascuna domanda di agevolazione, il punteggio singolarmente attribuito per ciascun criterio di valutazione di cui all'Allegato n. 3 del presente Avviso, il punteggio complessivo, il costo indicato in domanda e la data e l'orario di presentazione della domanda come registrato dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Avviso. Esclusivamente in caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui si determini ancora una condizione di parità, prevale il progetto con il minor costo indicato nella domanda di agevolazione.
3. A seguito della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, secondo l'ordine definito nel predetto elenco, tenuto conto delle riserve previste all'articolo 3 del presente Avviso e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al medesimo articolo 3, il Gse, svolge la successiva attività istruttoria specialistica articolata come segue:
a) verifica la correttezza dei dati e delle informazioni forniti dal soggetto proponente nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), punto iv) del presente Avviso. Qualora nel corso delle già menzionate verifiche emergano dei dati e/o delle informazioni utili alla formazione dell'elenco di cui al comma 2, difformi o incongruenti rispetto a quelli dichiarati in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il Gse può richiedere elementi integrativi che il soggetto proponente è tenuto a trasmettere entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'invio della predetta richiesta. In mancanza di risposta entro i predetti termini o qualora permangano le predette difformità o incongruenze, la domanda di agevolazione è esclusa dall'elenco e il Mase Dg Pif, su proposta del Gse, ne dà comunicazione al soggetto proponente escluso. Laddove, anche a seguito dell'attività di cui al secondo periodo, si renda necessario ridefinire l'elenco in ragione della nuova posizione assunta dal soggetto proponente, il Gse ne dà comunicazione al soggetto proponente e al Mase Dg Pif e procede all'istruttoria del successivo progetto di investimento posto nell'elenco di cui al comma 2;
b) verifica la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata, nonché, anche sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Avviso;
c) definisce l'importo delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile;
d) verifica, in caso di richiesta di agevolazione superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
4. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 3, lettere da b) a d), risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Gse può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, ovvero nel caso in cui il soggetto proponente non invii le integrazioni richieste, la proposta del Gse relativa alla domanda di agevolazione è formulata sulla base degli elementi disponibili.
5. Completata l'attività istruttoria di cui al comma 3, con riferimento a ciascuna domanda di agevolazione, il Gse comunica al Mase Dg Pif, con proposta motivata, in relazione ad ogni singola istanza, i relativi esiti istruttori ovvero la collocazione nell'elenco delle domande non istruite in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili e:
a) in caso di domanda di agevolazione ammissibile, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto proponente e previa registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del Gse, ove nulla osti, il Mase Dg Pif procede con l'adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, contenente l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa, del codice Cup e del codice COR, e lo trasmette al soggetto proponente. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dell'agevolazione concedibile prevista per l'ultima domanda di agevolazione ritenuta ammissibile, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale secondo le modalità definite nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8, del presente Avviso;
b) in caso di domanda di agevolazione non ammissibile, il Mase Dg Pif con il supporto istruttorio del Gse, ed in ragione delle motivazioni in virtù delle quali quest'ultimo la ritiene tale, in prima istanza comunica al soggetto proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per insussistenza dei requisiti di ammissibilità e valuta le eventuali memorie e/o osservazioni formulate dal soggetto proponente in riferimento agli stessi. Ove a seguito della valutazione delle memorie e delle osservazioni la domanda dovesse essere ritenuta ancora non ammissibile, il Mase Dg Pif comunicherà l'esito al proponente;
c) in caso di domanda di agevolazione non istruita per intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 del presente Avviso, il Mase Dg Pif comunica al soggetto proponente la collocazione nell'elenco delle domande non istruite in ragione della sospensione dell'attività istruttoria per esaurimento della dotazione finanziaria.
6. Le domande nell'elenco di cui al precedente comma 5, lettera c), potranno essere istruite qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti da rinunce ovvero da provvedimenti di revoca o decadenza adottati ai sensi dell'articolo 17 del presente Avviso.
Articolo 11
Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a:
a) completare il progetto di investimento entro la data prevista all'articolo 6, comma 3, lettera e), salvo proroghe che potranno essere concesse dal Mase Dg Pif per cause non imputabili al Soggetto beneficiario, previa richiesta motivata da parte del Soggetto beneficiario medesimo da trasmettersi secondo le modalità definite nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8, del presente Avviso, corredata da idonea documentazione, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa sulla chiusura dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027;
b) rispettare, per i 5 (cinque) anni successivi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, ovvero per i 3 (tre) anni successivi nel caso di Pmi, quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del Regolamento (Ue) 2021/1060;
c) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l'altro, che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento (Ue) 2021/1060 o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Pn Ric 2021 – 2027 e al Codice Unico di progetto (Cup), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decretolegge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nell'ambito delle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8, sono fornite indicazioni operative in merito alla gestione delle fatture emesse prima del rilascio del Cup;
d) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa esclusivamente tramite bonifici bancari, Sepa credit transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti;
e) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, e, se digitali, ove occorra, i relativi certificati di conservazione, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto di investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Mase Dg Pif, atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del Regolamento (Ue) 1060/2021;
f) dotarsi di un sistema di contabilità separata ovvero di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto di investimento ammesso ad agevolazione, così come stabilito dall'articolo 74, comma 1, lettera a), punto i) del
Regolamento (Ue) 2021/1060;
g) rendicontare le spese sostenute, secondo le modalità definite nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso;
h) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
i) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Mase Dg Pif, ovvero dal Gse per conto del Mase Dg Pif, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;
j) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previste in materia di monitoraggio, controllo, valutazione e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del presente Avviso, secondo le indicazioni fornite dal Mase Dg Pif;
k) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (Ue) 2021/1060 con le modalità individuate e pubblicate sul sito del Pn Ric 2021-2027 rinvenibile al seguente indirizzo web: www.pnric.gov.it/comunicazione/lineeguida-beneficiario;
l) fornire informazioni e dati che consentano al Gse e al Mase Dg Pif di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi;
m) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., intervenute nel periodo di realizzazione del progetto di investimento;
n) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
o) assicurare che la realizzazione del progetto di investimento ammesso alle agevolazioni avvenga nel rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale anche con riferimento al principio Dnsh;
p) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del Regolamento (Ue) 2021/1060, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, all'integrazione di genere e all'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio Dnsh; nonché il rispetto dei principi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
q) rispettare gli ulteriori eventuali obblighi previsti dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni;
r) sottoscrivere il contratto per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) del presente Avviso, secondo le modalità e le tempistiche definite dalle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8, del presente Avviso.
Articolo 12
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Gse in non più di 2 (due) stati di avanzamento lavori (Sal), di cui l'ultimo a saldo, su richiesta del Soggetto beneficiario, a seguito della verifica di ammissibilità delle spese rendicontate dal Soggetto beneficiario medesimo nonché di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse, entro 80 (ottanta) giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione. L'ultima rendicontazione a saldo dovrà essere presentata dal Soggetto beneficiario entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione del progetto di investimento agevolato. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso.
2. È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di richiedere, alternativamente all'erogazione del primo Sal, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione per un importo non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse. L'eventuale anticipazione richiesta deve essere garantita, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2029, rilasciata nell'interesse di ciascun Soggetto beneficiario e a favore del Gse da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia dell'eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. Tale anticipazione deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, oggetto della richiesta di erogazione a saldo. Ciascun Soggetto beneficiario potrà richiedere lo svincolo della polizza a garanzia, alla presentazione della richiesta di erogazione del saldo.
3. In ciascuna delle richieste di erogazione il Soggetto beneficiario è inoltre tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dal Soggetto beneficiario relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Gse.
4. Per poter accedere all'erogazione del primo Sal, il Soggetto beneficiario dovrà necessariamente aver avviato l'iter di connessione dell'impianto dando evidenza al Gse:
a) del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e della registrazione dell'impianto sul sistema Gaudi di Terna validata dal gestore di rete in caso di "iter ordinario di connessione degli impianti";
b) dell'invio della Parte I del Modello Unico in caso di "iter semplificato di connessione degli impianti".
5. Il Soggetto beneficiario nel caso in cui richieda l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà comunque comunicare al Gse, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio dell'iter di connessione, le informazioni riportate al comma 4 del presente articolo.
6. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di verifica della completezza e della regolarità della documentazione trasmessa, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, conformemente con quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b) del Regolamento (Ue) 2021/1060, il termine di erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 rimarrà sospeso a partire dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni e fino alla data di ricezione, da parte del Gse, della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
Articolo 13
Modifiche dell'avviso
1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono tempestivamente pubblicate nella pagina dedicata alla misura nel sito web istituzionale del Ministero, del Gse e del Pn Ric 2021-2027. In tali casi è fatto obbligo al soggetto proponente, ovvero al Soggetto beneficiario, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.
Articolo 14
Modifiche e variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti il Soggetto beneficiario, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al progetto di investimento agevolato, devono essere preventivamente comunicate, con adeguata motivazione, dal Soggetto beneficiario al Gse secondo le modalità previste dalle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso.
2. Il Gse verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di investimento e comunica al Mase Dg Pif, con proposta motivata, i relativi esiti istruttori. Il Mase Dg Pif, sulla base dell'istruttoria del Gse, provvede ai conseguenti adempimenti e alla comunicazione dell'esito definitivo al Soggetto beneficiario. Nel caso in cui le verifiche e le valutazioni si concludano con esito negativo, il Mase Dg Pif avvia il procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i..
3. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello concesso con il provvedimento di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), del presente Avviso.
Articolo 15
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui articolo 63, comma 9 del Regolamento (Ue) 2021/1060, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:
a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (Ue) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;
b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.
Articolo 16
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. Nell'ambito dei controlli sulle agevolazioni concesse a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del Regolamento (Ue) 2021/1060, il Ministero ed i competenti organi nazionali e comunitari possono effettuare verifiche presso il Soggetto beneficiario, allo scopo di accertare la realizzazione fisica del progetto di investimento agevolato, la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale e comunitaria e al Pn Ric 20212027, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
2. Resta ferma la facoltà, da parte del Mase Dg Pif, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto di investimento agevolato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste entro il termine di 30 (trenta) giorni, il Mase Dg Pif si riserva la facoltà di revocare l'agevolazione concessa.
Articolo 17
Revoche e rinuncia
1. Le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso possono essere revocate dal Mase Dg Pif, anche su proposta motivata del Gse, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 6 del presente Avviso, ovvero la documentazione prodotta risulti, anche all'esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
b) si verifichi il fallimento del Soggetto beneficiario ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto di investimento e fatta salva la possibilità per il Mase Dg Pif di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di investimento agevolato;
c) sia riscontrata la sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
d) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente Avviso e della normativa nazionale e comunitaria ivi richiamata;
e) si verifichino modifiche e variazioni ai sensi dell'articolo 14 del presente Avviso valutate non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
f) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 15 del presente Avviso;
g) il Soggetto beneficiario non consenta i controlli di cui all'articolo 16 del presente Avviso;
h) il Soggetto beneficiario ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
2. La revoca dell'agevolazione è disposta con provvedimento del Mase Dg Pif, notificata a mezzo Pec al Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario può rinunciare all'agevolazione dandone comunicazione secondo le modalità indicate nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione, a partire dalla data della ricezione della comunicazione di cui al primo periodo.
4. In tutti i casi di revoca, totale o parziale, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute, come meglio precisato nel provvedimento di ammissione alle agevolazioni, secondo le modalità e i termini comunicati al Soggetto beneficiario contestualmente all'adozione del provvedimento che dispone la revoca totale o parziale dell'agevolazione o dichiara la decadenza dall'agevolazione.
Articolo 18
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dal soggetto proponente, nonché dal Soggetto beneficiario nel corso del procedimento, sono trattati dal Mase Dg Pif e dal Gse ai sensi della disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General data protection regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.
2. Il Mase Dg Pif e il Gse, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, compiono tutte le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Avviso, nonché gli eventuali obblighi di legge.
3. Gli interessati, ovvero i legali rappresentanti/procuratori/referenti del soggetto proponente/Soggetto beneficiario ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito del procedimento, prima della trasmissione della domanda di agevolazione, sono tenuti a prendere visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali", pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nonché del Gse nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del presente Avviso.
Articolo 19
Risoluzione di controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
Articolo 20
Disposizioni finali
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, del Gse, del Pn Ric 20212027 e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 15 giorni dall'apertura dello sportello di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Avviso, l'Arera definisce le modalità con cui il Gse destina i proventi dell'energia ritirata dagli impianti finanziati a valere sulla misura agevolativa di cui al presente Avviso al Fondo nazionale reddito energetico istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 261 dell'8 agosto 2023. All'interno del medesimo provvedimento sono definite le modalità di accesso del Gse al sistema Gaudi' di Terna e le disposizioni necessarie affinché Acquirente Unico, in qualità di Gestore del servizio informativo integrato, renda disponibile al Gse i dati costituenti il Registro centrale ufficiale (Rcu).
3. Gli interventi di cui al presente Avviso sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del Regolamento Gber.
4. La comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuti istituito con il presente Avviso, nonché la successiva registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato è effettuata dal Mase Dg Pif. Il Gse provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, in conformità all'articolo 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'articolo 9 del Regolamento Gber.
5. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti, unicamente mediante le modalità definite nelle Regole Operative di cui all'articolo 20, comma 8 del presente Avviso, entro la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione stabilita all'articolo 9, comma 1. Alle richieste pervenute potrà essere data risposta mediante la pubblicazione di FAQ nell'apposita pagina dedicata alla misura nel sito web del Ministero, del Gse e del Pn Ric 2021-2027.
6. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente pro tempore della Divisione II "Incentivi per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica" della Direzione generale programmi e incentivi finanziari, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 4, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente Avviso.
8. Con successivo decreto del Mase Dg Pif sono approvate le Regole Operative della misura di cui al presente Avviso, le quali individuano, oltre agli aspetti a cui il presente Avviso rimanda, ogni ulteriore elemento utile per l'attuazione della misura. Entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, previa approvazione da parte del Mase Dg Pif, il Gse renderà disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
a) lo schema-tipo della richiesta di erogazione dell'agevolazione correlato allo stato di stato di avanzamento lavori (Sal) di cui all'articolo 12, comma 1, per le fasi di acconto e/o saldo;
b) lo schema-tipo della richiesta di erogazione in acconto dell'agevolazione previsto all'articolo 12, comma 2.
9. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'elenco delle operazioni selezionate a valere sul presente Avviso sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (Ue) 2021/1060.
10. Gli Allegati n. 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente Avviso.
Allegato 1
Ambiti di intervento esclusi
Allegato 2
Tabella costi massimi ammissibili
Allegato 3
Criteri di valutazione per la definizione dell’ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria
Criteri di valutazione per la definizione dell’ordine di avvio dei progetti alla fase istruttoria
Formato: .pdf - Dimensioni: 690 KB
