Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 11 novembre 2025, n. 64

Aggiornamento regole operative per incentivi a impianti di energia da fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati (cd. "Fer2")

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 12 novembre 2025 - Comunicato pubblicato in Guri 29 novembre 2025 n. 278)

Aggiornamento delle regole operative del Dm 19 giugno 2024 - cd. Fer 2

Il Direttore generale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (d'ora in avanti Pnrr) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare la Riforma 1 – "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e off-shore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno", nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) che prevede, tra l'altro, il completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati;

Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"(nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, Arera) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

Considerato, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della transizione ecologica"in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Mase per l'anno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione da parte dalla Corte dei Conti il 24 giugno 2024 al n. 240, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore della Direzione generale mercati ed infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 giugno 2024 recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio"(nel seguito, Decreto Fer 2);

Vista la decisione della Commissione europea C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al Decreto Fer 2, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 10 del Decreto Fer 2 che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del Gse, le regole operative per l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto;

Viste le Regole operative trasmesse dal Gse Spa in data 9 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Fer 2, acquisite con prot. Mase n. 225411 del 9 dicembre 2024 e approvate con decreto del Direttore della Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del 10 dicembre 2024, n. 16;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 7 agosto 2025, recante "Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024";

Vista la proposta di aggiornamento delle regole operative trasmessa dal Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito Gse) in data 10 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Fer 2 e acquisite con prot. Mase n. 210934 del 10 novembre 2025.

Decreta

Articolo 1

Approvazione delle Regole operative Gse

1. È approvato l'aggiornamento delle regole operative elaborate e trasmesse dal Gse ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 19 giugno 2024, recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio", allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative approvate con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 dicembre 2024, n. 16.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Gse.

Allegato 1

Regole operative

Regole operative

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Allegato 2

Allegati e Appendici delle Regole operative

Allegati e Appendici delle Regole operative

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