Dm Ambiente 11 dicembre 2025, n. 441
Modelli unici per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
N.d.R.: i modelli unici approvati con il presente decreto sono operativi dall'11 aprile 2026.
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 11 dicembre 2025, n. 441
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del MinAmbiente l'11 dicembre 2025 - Comunicato pubblicato sulla Gu 23 dicembre 2025 n. 297)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 così sostituito dall'articolo 4, comma 1 dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito decreto legislativo n. 28 del 2011), recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce", che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto l'articolo 32 del suddetto decreto legislativo n. 28 del 2011, che istituisce "un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale" per "interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica", al fine di "corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030" attraverso l'individuazione "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" di "attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo";
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021), recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
Visti gli articoli 48 del suddetto decreto legislativo n. 199 del 2021, avente ad oggetto "disposizioni sull'attività di monitoraggio e produzione statistica in materia di energia affidata al Gse";
Visto il decreto ministeriale del 17 settembre 2024, n. 320 che, in attuazione del citato articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee, realizzata e gestita dal Gse;
Visto l'articolo 19, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021 che prevede l'istituzione di una Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzata e gestita dal Gse;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368, con il quale, ai sensi del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è stata istituita la Piattaforma unica digitale, denominata Piattaforma Suer (Sportello unico delle energie rinnovabili);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e, in particolare, gli articoli 8 e 9 recanti rispettivamente la disciplina inerente alla procedura abilitativa semplificata e al procedimento per ottenere l'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 novembre 2022 n. 264 e, in particolare, l'articolo 4 recante disposizioni sul Ministero della transizione ecologica che assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'articolo 7, "Diritto a servizi on-line semplici e integrati", nonché l'articolo 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui tutti i servizi digitali della PA devono essere accessibili ai cittadini tramite l'autenticazione con Spid, o Carta d'identità elettronica (Cie), o la Carta nazionale dei servizi (Cns);
Viste le Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche Amministrazioni e le Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite Api dei sistemi informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, che garantiscono l'interoperabilità del Sistema informativo della pubblica Amministrazione con quelli di altri soggetti;
Viste altresì le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con la determinazione n. 407/2020, e successivamente modificate con la determinazione AgID n. 371/2021 che contribuiscono a rafforzare ed omogenizzare il quadro normativo di riferimento per la produzione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Rep. atti n. 25/148/CU05/C5-C10, nella seduta del 27 novembre 2025;
Ritenuto opportuno accogliere le proposte ablative non condizionanti della Conferenza unificata relative all'eliminazione di "altri rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006" nelle matrici "da attività agrosilvopastorale", rispettivamente nelle:
a) Schede tecniche biomasse -biogas (allegato A e B);
b) Schede tecniche biometano (allegato A e B).
Decreta
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto adotta i modelli unici per la procedura abilitativa semplificata e per l'autorizzazione unica, di cui agli allegati A e B.
2. I modelli di cui al comma 1 saranno operativi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e costituiscono l'unico modello di istanza rispettivamente per la procedura abilitativa semplificata e per l'autorizzazione unica sul territorio nazionale.
3. I modelli di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche su proposta del Gse, delle Regioni e Province autonome, o del tavolo tecnico di cui all'articolo 2 comma 12, del decreto ministeriale del 23 ottobre 2024, n. 368.
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato A
Modello unico per la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Modello unico per la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
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Allegato B
Modello unico per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Modello unico per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
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