Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Legge di bilancio 2026 - Stralcio

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Parlamento italiano

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

(So n. 42 alla Guri 30 dicembre 2025 n. 301)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1.-15. (omissis)

16. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: "entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 " sono sostituite dalle seguenti: " i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (Gaudi) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo".

17.-21. (omissis)

22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-quinquies:

1) al primo periodo, le parole: "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti: " al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027";

2) al secondo periodo, le parole: "al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti:"al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti: " al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027";

1.2) al secondo periodo, le parole:"al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti: " al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027";

2) al comma 1-septies.1:

2.1) al primo periodo, le parole: "al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti: " al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027";

2.2) al secondo periodo, le parole: "al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 " sono sostituite dalle seguenti: " al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027";

3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026".

23. All'articolo 5, comma 10, del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "rilasciato" sono inserite le seguenti: "o conseguito" e dopo le parole: "in sanatoria" sono aggiunte le seguenti: ", anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

24.-101. (omissis)

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le Regioni e gli Enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna Regione e ciascun Ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le Regioni e gli Enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle Regioni e degli Enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle Regioni e degli Enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli Enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le Regioni e gli Enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le Regioni, le Province e i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

111.-124. (omissis)

125. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: "dal 1° luglio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2027";

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: "dal 1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2027".

126.-128. (omissis)

129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

a) benzina: euro 672,90 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo";

d) al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209".

130.-252. (omissis)

253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 è inserito il seguente:

"555-bis. Al personale di ItaliaMeteo appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559".

255.-296. (omissis)

297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 549:

1) al primo periodo, le parole: "d'indirizzo" sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

3) al terzo periodo:

3.1) dopo le parole: " per il tramite " sono inserite le seguenti: "del coordinatore e";

3.2) la parola: "Ministero", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "Ministro";

3.3) le parole: "dell'istruzione," sono soppresse;

3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Direttore dell'Agenzia di cui al comma 551";

b) al comma 550:

1) al primo periodo, le parole: "presso la" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Dipartimento della protezione civile della";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 551:

1) le parole: ", con sede centrale in Bologna," sono soppresse;

2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coordinamento degli Enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma";

d) al comma 554, lettera b), le parole: "facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente " sono sostituite dalle seguenti: " risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559";

e) il comma 557 è sostituito dal seguente:

"557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente comma ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

f) il comma 559 è sostituito dal seguente:

"559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività".

298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.

299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.

300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

301.-422. (omissis)

423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli Enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli Enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri Enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

425.-426. (omissis)

427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – Gse Spa (Gse), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

435. Il Gse provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.

436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal Gse e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto  alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

437.-466. (omissis)

467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

"10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al Comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio".

468. (omissis)

469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente:

"502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali".

470.-478. (omissis)

479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale Ato 2 — Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.

480.-484. (omissis)

485. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.

486. (omissis)

487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli Enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato " Osservatorio ". L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi Ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le Regioni.

489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo Codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "non si applica "sono inserite le seguenti: "fino alla data di fine lavori";

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'Anas Spa, vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni".

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022:

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

495.-554. (omissis)

555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di cui al comma 557.

557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.

558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

559.-562. (omissis)

563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.

564. (omissis)

565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione EmiliaRomagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

569. (omissis)

570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decretolegge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a Regioni, Province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decretolegge n. 189 del 2016;

e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

571.-579. (omissis) Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

581. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

582. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

583.-584. (omissis)

585. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di cui all'articolo 1 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

586.-589. (omissis)

590. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente:

"4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026".

591.— 598. (omissis)

599. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

600.-607. (omissis)

608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

2) al comma 3:

2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate;

2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti:

"h-quater) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 1;

h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

h-sexies) coadiuva gli Enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni".

609. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

610. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: " per ciascuno degli anni 2024 e 2025 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 ".

611. Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

612.-619. (omissis)

620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: "e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: "come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" e, al quarto periodo, le parole: "si provvede con successivi provvedimenti legislativi " sono sostituite dalle seguenti: " si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";

c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge";

d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione";

e) all'articolo 10, comma 1, le parole: "Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge " sono sostituite dalle seguenti: " Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto";

f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2";

g) all'articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: ", come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1" sono soppresse.

621. (omissis)

622. I termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro "somma di 4 Pfas".

623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della "somma di Pfas".

624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Pnrr e in attuazione del traguardo M1C1-97-ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: "indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti'," sono inserite le seguenti: "nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,". Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

625.-628. (omissis)

629. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del Codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal Giudice anche d'ufficio. Il Giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza";

b) al comma 12:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: "indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data" sono soppresse e le parole: "detta Struttura di supporto" sono sostituite dalle seguenti: "la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984";

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La Struttura di supporto di cui al precedente periodo è soppressa a far data dal 31 gennaio 2026";

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario liquidatore può avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011";

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del 1° gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo".

630. All'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: "quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter" sono sostituite dalle seguenti: "quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,".

631.-661. (omissis)

662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Gli Enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'Amco – Asset management company Spa.

2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-quater. Nel caso in cui gli Enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'Amco – Asset Management Company Spa le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.

2-quinquies. L'Amco – Asset Management Company Spa provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l'Amco – Asset Management Company Spa può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del Codice civile.

2-septies. Per gli Enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'Amco – Asset Management Company Spa per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'Amco – Asset Management Company Spa si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'Amco – Asset Management Company Spa assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'Amco – Asset Management Company Spa con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli Enti locali o degli Enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'Amco – Asset Management Company Spa sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies".

663.-665. (omissis)

666. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse".

667.-675. (omissis)

676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate.

677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

678.-687. (omissis)

688. All'articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La costituzione degli Enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278".

689. (omissis)

690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società in house le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri Enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse società in house le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.

691. (omissis)

692. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

"l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina".

693. All'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: "d'intesa con la Regione interessata" sono inserite le seguenti: ", sentiti i Comuni interessati" e le parole: "Costa teatina", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Costa dei Trabocchi e Teatina".

694. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 3-bis è abrogato.

695. (omissis)

731. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del Codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

732. La disposizione di cui al comma 731 è applicabile nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

733.-740. (omissis)

741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

742.-766. (omissis)

767. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

768.-775. (omissis)

776. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 775, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation Eu-Italia presso la Tesoreria dello Stato.

777. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (Ue) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, " Ministero dell'economia e delle finanze – attuazione del Next Generation Eu-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee ". Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

778. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025.

779. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico "Regis", di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (Ue) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all'allegato III del regolamento (Ue) 2023/955, le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (Igrue), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (Ue) 2023/955 stabilite a livello europeo.

782. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (Ue) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

783.-784. (omissis)

785. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

786. (omissis)

788. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;

a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)".

789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6".

790.-800. (omissis)

801. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

802. Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme En ed Astm di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

803. Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

804. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

805. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, nonché per effetto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

806.-828. (omissis)

829. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera".

830.-849. (omissis)

850. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è assegnato un contributo di 300.000 euro all'Istituto superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

851.-913. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibileASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.

915.-924. (omissis)

925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203quater è inserito il seguente:

"203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero".

926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

927.-932. (omissis)

933. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Articolo 20 — (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale) — 1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (Arera).

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Arera aggiorna la propria regolazione relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ai sensi del comma 1.

3. Gli atti di regolazione di cui al comma 2, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema di trasporto e distribuzione di gas:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nelle reti;

b) prevedono la realizzazione, anche congiunta fra diversi operatori se ritenuto maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ovvero economico, dei necessari interventi di potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti per favorire un ampio utilizzo del biometano; a tal fine, l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano di cui al comma 1 dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza, fermo restando che i costi associati allo sviluppo e all'adeguamento della rete esistente restano a carico degli operatori di rete;

c) definiscono le modalità di ripartizione dei costi, tra tutti i produttori che ne beneficiano, delle opere di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete gas; le modalità di ripartizione, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente traggono dalle connessioni;

d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), che una quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

f) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) definiscono un assetto dei sistemi di misura e di controllo della qualità funzionale a minimizzare i costi complessivi degli interventi da realizzare, garantendo il rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza delle reti di trasporto e di distribuzione;

i) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;

l) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Arera, vincolanti fra le parti;

m) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano sia improntata al criterio di allocazione dei costi su scala nazionale".

934.-953. (omissis)

954. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce delle patologie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

955. Lo screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

956. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 954 e 955.

957.-961. (omissis)

962. Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

963. Il credito d'imposta di cui al comma 962 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 962 non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 962, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.

965. Al credito d'imposta di cui al comma 962 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, e quelle di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

966. (omissis)

967. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute".

968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico "Livenza Tagliamento acque Spa". Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo Ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), previa approvazione dell'elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.

969.-970. (omissis)

973. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Articoli 1-20

(omissis)

Articolo 21

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2025

Allegati

(omissis)