Dl 31 dicembre 2025, n. 200
Proroghe di termini normativi (cd. "Milleproroghe 2026")
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200
(Guri 31 dicembre 2025 n. 302)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-Commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: ", il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024," sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:
"13-septies. L'incarico di sub-Commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-Commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
3.-4. (omissis)
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
b) al terzo periodo, le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "quindici unità";
c) all'ottavo periodo le parole: "dal 2022 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025" sono inserite le seguenti: "nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026";
e) infine, è aggiunto il seguente periodo: "Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1".
6.-19. (omissis)
Articolo 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. (omissis)
2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche Amministrazioni, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3.-6. (omissis)
Articolo 3
Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza
(omissis)
Articolo 4
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze
1.-7. (omissis)
8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di Regioni, comuni, Province e Città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse Pnrr, PNC o Pniec, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
9.-12. (omissis)
Articolo 5
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute
(omissis)
Articolo 6
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito
(omissis)
Articolo 7
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
(omissis)
Articolo 8
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura
1.-3. (omissis)
4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 9
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "per gli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 1° dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° dicembre 2026", le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2027" e le parole: "relativo al biennio 2024-2025" sono sostituite dalle seguenti: "relativo al biennio 2025-2026".
2.-3. (omissis)
Articolo 10
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(omissis)
Articolo 11
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa
(omissis)
Articolo 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia
(omissis)
Articolo 13
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le Regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al nono periodo, le parole: "per il biennio 2024-2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2024 al 2026";
c) al quindicesimo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026";
d) al diciassettesimo periodo, le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";
e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2025" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché di 75.600 euro per l'anno 2026".
4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.
5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 14
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy
(omissis)
Articolo 15
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
1. (omissis)
2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: "al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2026".
3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: "e il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2027".
Articolo 16
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.
3. (omissis)
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025