Economia sostenibile / circolare / Esg
Normativa Vigente

Dm Imprese 24 novembre 2025

Applicazione nell'ambito dei contratti di sviluppo degli aiuti alla produzione di tecnologie pulite

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero delle imprese e del Made in Italy

Decreto ministeriale 24 novembre 2025

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero delle imprese del del made in Italy il 23 dicembre 2025)

Applicazione, nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, della disciplina di cui alla sezione 6 del Cisaf

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (Ue) n. 651/2014, valide per il periodo di programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, decreto 9 dicembre 2014);

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi (nel seguito Quadro temporaneo);

Vista, in particolare, la sezione 2.8 del Quadro temporaneo concernente gli "Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette";

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante, al Titolo III, le disposizioni concernenti l'applicazione ai Contratti di sviluppo delle previsioni di cui alla richiamata sezione 2.8 — "Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette" del Quadro temporaneo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2024) 1637 final dell'8 marzo 2024 con la quale è stato approvato il regime di aiuti "Rrf — Tctf: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy" (SA.112546 (2023/N) – Italy) di cui al richiamato Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023;

Visto il regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2024/1735 del 28 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724 (di seguito, Net Zero Industry Act);

Visto il regolamento (Ue) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2024/1252 del 23 maggio 2024, riguardante l'istituzione di un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (Ue) n. 168/2013, (Ue) 2018/858, (Ue) 2018/1724 e (Ue) 2019/1020;

Visto, in particolare, il considerando 7 del predetto Regolamento (Ue) 2024/1252 che definisce come materie prime critiche tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l'intera economia dell'Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell'approvvigionamento suscettibile di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno, nonché l'allegato II del medesimo regolamento (Ue) 2024/1252, recante l'elenco, soggetto a eventuali modifiche e aggiornamenti da parte dalla Commissione europea, delle citate materie prime critiche;

Visto, inoltre, il considerando 11 del citato Net zero Industry Act c e, nell'ottica di creare sinergie di sostegno normativo con il Regolamento (Ue) 2024/1252, riconosce le suddette materie prime critiche come fondamentali per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette;

Vista la comunicazione COM(2025) 85 final "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione", che individua le misure idonee a favorire una transizione competitiva a basse emissioni di carbonio;

Vista la comunicazione C(2025) 7600 final "Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita)" (Clean Industrial Deal State Aid Framework, nel seguito Cisaf) volta a semplificare le norme sugli aiuti di Stato per accelerare l'adozione delle energie rinnovabili e favorire gli investimenti nella decarbonizzazione industriale e nella produzione di tecnologie pulite;

Vista, in particolare, la sezione 6 del Cisaf, recante "Aiuti volti a garantire una sufficiente capacità di produzione nel settore delle tecnologie pulite", che al fine di stimolare ulteriormente l'espansione delle energie rinnovabili, in continuità con quanto previsto dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo, disciplina gli aiuti a sostegno dei progetti di investimento che aggiungono capacità produttiva per la produzione dei prodotti finali, dei principali componenti specifici, elencati nell'allegato II del Cisaf, nonché per la produzione di relative materie prime critiche;

Considerato che gli aiuti di cui alla citata sezione 6, nel quadro della promozione di un contesto imprenditoriale favorevole agli investimenti nella produzione di tecnologie pulite, possono contribuire in modo significativo al conseguimento dell'obiettivo fissato dal Net Zero Industry Act, volto a garantire che, entro il 2030, la capacità produttiva nell'Unione europea di tecnologie strategiche a zero emissioni nette raggiunga o si avvicini ad almeno il 40% del fabbisogno annuo dell'Unione europea;

Ritenuto opportuno disporre in merito all'applicazione nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla citata sezione 6 del Cisaf, anche al fine di potenziare il sostegno agli interventi finalizzati al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica attraverso le tecnologie previste dal menzionato Net Zero Industry Act;

Decreta

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di accelerare la transizione economica verso un'economia a zero emissioni nette mediante il sostegno agli investimenti volti a garantire una sufficiente capacità di produzione nel settore delle tecnologie pulite e di incentivarne una rapida realizzazione, i programmi di sviluppo industriali di cui all'articolo 5 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 6 del Cisaf.

2. La concessione degli aiuti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di applicabilità previste dalla sezione 3 e dalla sottosezione 6.1 del Cisaf, recante "Regimi di aiuti agli investimenti".

Articolo 2

Programmi di sviluppo ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati:

a) alla produzione, anche con materie prime secondarie, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette elencati nell'allegato n. 1 al presente decreto; e/o

b) alla produzione, anche con materie prime secondarie, dei principali componenti specifici elencati nell'allegato n.1; e/o

c) alla produzione di relative materie prime critiche, nuove o recuperate, necessarie per la produzione dei prodotti finali o dei principali componenti specifici di cui alle lettere a) e b). Ai fini di cui al presente decreto, le materie prime critiche sono quelle individuate nell'allegato n. 2 del regolamento (Ue) n. 2024/1252 della Commissione, dell'11 aprile 2024.

2. L'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette, dei relativi prodotti finali e dei principali componenti specifici di cui all'allegato n.1 al presente decreto, è aggiornato con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, in conformità alle eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea al Cisaf.

3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto 9 dicembre 2014. L'Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di agevolazione nell'ambito del quale dovranno essere fornite le informazioni richieste nell'allegato III del Cisaf.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto:

a) l'impresa proponente non deve trovarsi in condizioni tali da essere considerata impresa in difficoltà, come stabilito dalla comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (Gu C 249 del 31 luglio 2014);

b) l'impresa proponente non deve aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione, come definita all'articolo 1, comma 1, lettera t-bis), del decreto 9 dicembre 2014, verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e si deve impegnare a non procedere a una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

c) l'impresa proponente è tenuta a mantenere gli investimenti nella zona interessata per un periodo minimo di cinque anni, o di tre anni per le Pmi, successivi al completamento dell'investimento.

5. L'Agenzia verifica, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa in sede di domanda e degli impegni di cui alla lettera b), che non vi sia alcun rischio concreto che l'investimento produttivo abbia luogo al di fuori del See né che sia delocalizzato all'interno del See.

Articolo 3

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, si riferiscono ai costi totali di investimento per gli attivi materiali e immateriali, come individuati all'articolo 15, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, necessari per la produzione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Le spese per immobilizzazioni immateriali sono ammissibili a condizione che:

a) siano associate alla zona interessata dal progetto agevolato e non siano trasferite in altre zone;

b) siano utilizzate principalmente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;

c) siano ammortizzabili;

d) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

e) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di Pmi.

Articolo 4

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento e nel rispetto dei massimali individuati al comma 2.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla sottosezione 6.1 del Cisaf, le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità previste dal punto 167 del medesimo Cisaf pari a:

a) il 15% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree non comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo (Esl), non può superare 150 milioni di euro per progetto;

b) il 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali "zone c" dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo (Esl), non può superare 200 milioni di euro per progetto;

c) il 35% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali "zone a" dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo (Esl), non può superare 350 milioni di euro per progetto.

3. Le intensità di cui al comma 2 sono maggiorate di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da medie imprese.

4. Ai fini del rispetto dei massimali di aiuto di cui al comma 2, gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nell'ambito della medesima sottosezione 6.1 del Cisaf nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Per stessa attività o attività analoga si intendono le attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche Nace Rev. 2 (Nace Rev. 2).

5. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili complessive, conformemente al punto 169 del Cisaf.

6. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto deve intervenire entro il 31 dicembre 2030, conformemente a quanto previsto dal punto 216 del Cisaf.

7. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", o combinate con fondi dell'Ue gestiti a livello centrale, in relazione a costi ammissibili diversi. Qualora il cumulo riguardi i medesimi costi ammissibili, esso è consentito esclusivamente a condizione che non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile. Le predette agevolazioni possono essere altresì cumulate con qualsiasi altro aiuto di Stato che non preveda costi ammissibili individuabili.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto esposto al comma 1, si applicano alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Su richiesta dell'impresa, le disposizioni di cui al presente decreto possono essere altresì applicate a domande di agevolazione già presentate all'Agenzia, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al presente decreto e fermo restando che l'importo dell'aiuto concedibile non potrà in ogni caso superare l'importo inizialmente richiesto dall'impresa.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Allegato n. 1

Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della sezione 6 del Cisaf