Dm Imprese 3 dicembre 2025
Modifiche al sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - Missione 7, Investimento 16 del Piano RepowerEu di integrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Decreto 3 dicembre 2025
(Atto pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 160/2023, sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy il 16 gennaio 2026 - Comunicato pubblicato nella Guri 24 gennaio 2026 n. 19)
Il Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli
dedicati al piano RepowerEu nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/Ce;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024;
Visto l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, che reca il nuovo testo consolidato del Pnrr dell'Italia, con l'introduzione del nuovo capitolo RepowerEu (Missione 7), come risultante a seguito della revisione, e sostituisce il precedente Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" previsto nell'ambito della Missione 7 "RepowerEu" del medesimo Pnrr (Misura M7-I16), che prevede un regime di sovvenzioni, con una dotazione finanziaria pari a 320 milioni di euro, volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in Italia da parte di piccole e medie imprese;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 2025 (9587/25), che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale è stata approvata l'ulteriore revisione del Piano per la ripresa e la resilienza per l'Italia;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 percento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto l'accordo attuativo, stipulato in data 3 dicembre 2024 e aggiornato in data 9 giugno 2025, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito Ministero) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia (di seguito Soggetto Attuatore) relativo all'attuazione dell'Investimento 16, i cui contenuti sono puntualmente definiti nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024 come successivamente aggiornata;
Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze afferenti all'attuazione del Pnrr nelle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, richiamate nel decreto 14 marzo 2025;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (di seguito Pmi);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024 (di seguito decreto 13 novembre 2024), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, che definisce i criteri generali per l'attuazione dell'intervento previsto dall'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi" nell'ambito della Missione 7 "RepowerEu" del Pnrr (Misura M7-I16);
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024, che prevede che ai fini dell'accesso alle agevolazioni i programmi di investimento devono essere necessariamente supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di definire il profilo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento;
Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, che prevede che il Ministero, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede a disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché fornisce gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal predetto decreto ministeriale;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 marzo 2025 (di seguito decreto 14 marzo 2025), pubblicato nel sito web del Ministero in data 17 marzo 2025 (comunicato pubblicato nella Guri n. 72 del 27 marzo 2025 e rettificato con comunicato pubblicato nella Guri n.78 del 3 aprile 2025), emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 13 novembre 2024;
Visto l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto 14 marzo 2025, che prevede che la domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025;
Considerato che, al fine di favorire l'accesso alle agevolazioni e la realizzazione dei programmi di investimento funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali propri dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi" in questione, anche attraverso una semplificazione dell'iter amministrativo previsto per la concessione delle agevolazioni, l'articolo 7, comma 5, lettera b), del predetto decreto 14 marzo 2025 ha previsto che l'intervenuta acquisizione della suddetta diagnosi energetica debba essere dimostrata in sede di presentazione della richiesta di erogazione della seconda quota a saldo ovvero in sede della richiesta di erogazione, qualora la stessa avvenga in un'unica soluzione;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 31 marzo 2025 (di seguito decreto 31 marzo 2025), pubblicato nel sito web del Ministero in data 1° aprile 2025 (comunicato pubblicato nella Guri n. 86 del 12 aprile 2025) con il quale, a seguito della manifesta necessità rappresentata da alcune delle associazioni datoriali più rappresentative delle imprese, è stata disposta la proroga del termine di chiusura dello sportello alle ore 12 del giorno 17 giugno 2025;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 30 giugno 2025 (di seguito decreto 30 giugno 2025), pubblicato nel sito web del Ministero in data 30 giugno 2025 (comunicato pubblicato nella Guri n. 157 del 9 luglio 2025), con il quale, a fronte delle economie registrate a seguito della chiusura dello sportello di cui al decreto 31 marzo 2025, è stata disposta l'apertura di un nuovo sportello agevolativo, operante con le medesime modalità previste dal decreto 14 marzo 2025, fatte salve le specificazioni riportate nel predetto decreto 30 giugno 2025, a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2025;
Tenuto conto che l'acquisizione dei servizi necessari alla redazione di una diagnosi energetica conforme alle previsioni del decreto legislativo n. 102/2014 implica l'elaborazione di un piano preventivo di rilevazione dei dati input/output, nonché lo svolgimento di un'attività di monitoraggio particolarmente articolata, risultando significativamente onerosa per le imprese anche in termini di compatibilità con le tempistiche operative previste dalla presente misura, con il rischio di compromettere la concreta realizzazione degli investimenti agevolati;
Ritenuto necessario adottare i più opportuni adeguamenti funzionali a sostenere la realizzazione degli investimenti in questione e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi ambientali propri dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi";
Decreta:
Articolo 1
Modifiche alla disciplina attuativa dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi" del Pnrr
1. Per quanto esposto nelle premesse, al fine di favorire la realizzazione dei programmi di investimento previsti dal decreto 13 novembre 2024 e dai successivi provvedimenti direttoriali richiamati nelle medesime premesse, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali propri dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi" del Pnrr, l'effettuazione della diagnosi energetica ex-ante di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024, con le modalità definite con il decreto 14 marzo 2025, non costituisce più requisito per l'ottenimento delle agevolazioni previste dai provvedimenti in questione.
2. Resta fermo che le spese già sostenute o da sostenere per l'esecuzione della diagnosi energetica ex-ante costituiscono spesa ammissibile alle agevolazioni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del decreto 13 novembre 2024.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 13 novembre 2024, dal decreto 14 marzo 2025 e dal decreto 30 giugno 2025.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it) e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it".