La PAS (procedura abilitativa semplificata) in Umbria
La procedura abilitativa semplificata, introdotta dal Dlgs 28/2011, è un tipo di autorizzazione pensata in modo specifico per gli impianti a fonti rinnovabili che ricadono entro certe soglie.
Il Dlgs 28/2011 ha introdotto anche la possibilità per le Regioni di estendere le soglie dell'autorizzazione in PAS agli impianti fino a 1 MW. La Regione Umbria però non ha usufruito di tale possibilità, tranne per alcune particolari casistiche indicate più avanti in questa pagina.
Per tutte le altre tipologie impiantistiche rimangono valide in Umbria le soglie di potenza indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, al netto di tutte le eccezioni nazionali puntualmente riportate in questa pagina.
Il ricorso alla PAS è precluso al proponente che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In questo caso il progetto va in Autorizzazione unica (punto 11.4 delle Linee guida nazionali).
Opzione tra PAS e Autorizzazione unica
Ai sensi delle Linee guida nazionali (punto 11.1), nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, se al proponente non può essere richiesta l'Autorizzazione unica nei casi in cui è sufficiente la PAS, d'altro canto il proponente stesso ha la possibilità, se lo desidera, di scegliere il procedimento di Autorizzazione unica invece della PAS.
Modulistica
Recependo quanto disposto dal Testo unico rinnovabili (Dlgs 25 novembre 2024 n. 190), la Regione Umbria con Dgr 5 marzo 2025 n. 165 ha approvato la nuova modulistica relativa alla PAS, in particolare:
• la modulistica per la presentazione della comunicazione di PAS (articolo 8 del Dlgs 190/2024), per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte solare e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili (allegato B1) di competenza comunale;
• i format relativi all'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo della PAS, che il soggetto proponente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 8 comma 9 del Dlgs 190/2024, è tenuto a pubblicare sul Bur per interventi di nuova costruzione (allegato D1) e per modifica di impianti esistenti (allegato D2).
Ente competente e oneri
L’Ente territoriale competente per la PAS è il Comune dove si effettuano gli interventi.
Il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7 ha fissato gli oneri istruttori a carico del proponente in misura pari a:
• 0,015% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
• 0,020% delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW.
Dichiarazione PAS e allegati
Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'immobile o chi ha la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse (si dovrebbe più correttamente parlare di area più che di immobile), presenta al Comune una dichiarazione accompagnata da:
- una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. La relazione deve attestare la compatibilità e non contrarietà del progetto con i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie".
Alla dichiarazione vanno allegati anche gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete.
• eventuali atti di assenso relativi alle materie "patrimonio culturale e paesaggistico," "ambiente", "difesa nazionale" "pubblica sicurezza e l'immigrazione" "salute e la pubblica incolumità" o, in caso di mancata allegazione degli atti, i documenti tecnici richiesti dalle norme di settore (comma 4, articolo 20, legge 241/1990).
>> Vedi più sotto il paragrafo "Altre autorizzazioni"
NB: Ai sensi delle disposizioni regionali (Dgr 6 dicembre 2011, n. 1466), alla PAS va allegata anche la dichiarazione con cui il proponente si impegnerà a trasmettere alla Regione per 3 anni solari consecutivi all'installazione dell'impianto una scheda di monitoraggio della produzione di energia elettrica. Tale scheda di monitoraggio deve essere compilata solo per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW ed inviata tramite pec all'indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it.
Silenzio assenso
La PAS segue il meccanismo del silenzio-assenso: se non si ricevono notizie dalla Pubblica Amministrazione competente entro 30 giorni, calcolati dalla data di presentazione della dichiarazione – al netto delle eventuali sospensioni – vi è autorizzazione implicita alla esecuzione dei lavori e dunque essi possono essere avviati.
Il termine di 30 giorni previsto per la PAS è sospeso fino a che non sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari. Oppure, in caso di inerzia degli Enti, finché il Comune non esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente inadempiente o non adotta comunque il provvedimento finale (articolo 14-ter, comma 6-bis, legge 241/1990).
Se entro i 30 giorni il Comune dovesse riscontrare l'assenza di una o più delle condizioni previste, all'interessato viene notificato l'ordine di non effettuare l'intervento. In caso di falsa attestazione da parte del progettista abilitato, il Comune informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque fatta salva la possibilità di ripresentare la dichiarazione, "con le modifiche o le integrazioni necessarie per reenderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia".
Altre autorizzazioni
Nell'ambito del progetto posso essere richiesti anche altri "atti di assenso", come autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, alle emissioni, gestione rifiuti e così via.
Tra le autorizzazioni che possono essere richieste insieme alla PAS, ricordiamo in particolare importanti autorizzazioni ambientali come la Valutazione di incidenza, la Verifica di assoggettabilità alla VIA e la VIA, l'autorizzazione paesaggistica. Inoltre, il nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, per realizzare la linea elettrica di collegamento dell'impianto o nel caso di idroelettrico, per le tubature.
Queste ulteriori autorizzazioni possono non essere allegate alla dichiarazione. Se sono di competenza comunale o di competenza di altre amministrazioni pubbliche abbiano casi diversi:
- Se gli atti sono di competenza comunale, il Comune provvede a renderli tempestivamente e comunque entro il termine relativo ai singoli provvedimenti. Se il Comune non rispetta i termini, l'interessato può tutelarsi contro l'inerzia della pubblica amministrazione con il "ricorso avverso il silenzio" (articolo 117, Dlgs n. 104/2010).
- Se invece le autorizzazioni richieste sono di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il Comune deve provvedere ad acquisirli d'ufficio oppure convoca una Conferenza dei servizi entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Il termine dei 30 giorni per iniziare i lavori è sospeso fino a a che le autorizzazioni da allegare alla PAS non sono acquisite, o il Comune non ha comunque concluso motivatamente il procedimento per esaurimento termini, vista l'inerzia degli Enti coinvolti (articolo 14-ter, comma 6-bis, legge 241/1990) o ha esercitato il potere sostitutivo, sostituendosi agli Enti inerti.
Queste modalità operative sono state confermate ed ulteriormente specificate dalla Regione con Dgr n. 1432 del 5 dicembre 2016.
Le soglie di riferimento
La tabella A allegata al Dlgs 387/2003 detta le soglie al di sotto delle quali è sufficiente la PAS (e in alcuni casi anche la sola Comunicazione al Comune oppure la Dila), ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.
In Umbria, per effetto della possibilità offerta dal Dlgs 28/2011, la soglia per autorizzare alcuni particolari tipologie impiantistiche è stata innalzata rispetto a quanto indicato nella tabella. Di queste particolarità diamo conto nei paragrafi che seguono.
| FONTE | SOGLIE |
| Eolica | 60 kW |
| Solare fotovoltaica | 50 kW* |
| Idraulica | 100 kW |
| Biomasse | 200 kW* |
| Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 300 kW* |
I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati nelle tabelle sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.
* vanno tenute in considerazione le numerose eccezioni rispetto a questa soglia, così come indicate nei paragrafi che seguono.
Qui di seguito riportiamo le indicazioni nazionali e regionali relative a fattispecie impiantistiche sottoposte a PAS, non rientranti nei casi della tabella di cui sopra.
Fotovoltaico (indicazioni nazionali)
- impianti fotovoltaici con potenza fino a 12 MW, da realizzare nelle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 199/2021, incluse quelle idonee ex lege “nelle more” ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
- impianti agrovoltaici avanzati di qualunque potenza, volti a non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, di cui all’articolo 65, comma 1-quater del Dl 1/2012 che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
- impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW, unitamente alle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, purché non localizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico, in aree protette o siti della rete Natura 2000.
Fotovoltaico (indicazioni regionali)
- gli impianti fotovoltaici con capacità di generazione da 20 a 200 kW che non ricadono nei casi in cui è sufficiente la Comunicazione al Comune.
Nota bene: se l'impianto fotovoltaico ricade in aree di interesse agricolo, in "pieno campo", può essere realizzato con PAS solo da imprese agricole.
- gli impianti fotovoltaici (che non ricadono nei casi in cui è sufficiente la Comunicazione al Comune) i cui moduli sono collocati sugli edifici realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi, indipendentemente dalla potenza dell'impianto se ricadono in aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004.
Nota bene: ai sensi delle norme regionali è soggetta a semplice Comunicazione al Comune l'installazione di impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, tettoie, serre e pensiline se NON ricadono in aree vincolate e sono fuori dal centro storico.
Sempre secondo le norme regionali, sono soggetti a Comunicazione al Comune gli impianti fotovoltaici realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi se non ricadono in area vincolata ex Dlgs 42/2004.
Secondo le norme nazionali sono soggette a Comunicazione al Comune le realizzazioni di impianti fotovoltaici su edifici o loro pertinenze, aventi capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto e realizzati al di fuori della zona A (centro storico).
Attenzione: ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, per gli impianti fotovoltaici a terra fino a 50 kW se in aree di pertinenza degli edifici e per fini di autoconsumo è sufficiente la Comunicazione al Comune. Gli impianti non devono comunque ricadere in aree vincolate (Dlgs 42/2004, articolo 136, comma 1, lettere b) e c)) essere realizzati fuori dal centro storico e rispettare i requisiti tecnici previsti dal regolamento 7/2011 e i divieti relativi alle aree non idonee.
I beni citati alle lettere b) e c) dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004 sono:
— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Eolico
- l’installazione di torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento, se la rilevazione è di durata superiore ai 36 mesi;
- l'installazione di impianti microeolici di potenza fino a 60 kW con altezza al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri non ricadenti in aree protette ex Dlgs 42/2004 (articolo 136, comma 1, lettere b) e c)), realizzati fuori dai centri storici e rispettando le specifiche di progettazione e i divieti (aree non idonee) regionali (regolamento regionale 7/2011 modificato dalla Dgr 40/2012).
Biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
- gli impianti operanti in assetto cogenerativo e con capacità di generazione da 50 a 1.000 kW elettrici (ovvero 3.000 kW termici) alimentati da biomasse, solide, liquide o gassose, se non ricadono nei casi in cui è sufficiente la Comunicazione al Comune (sotto i 50 kW) e purché non ricadano in aree tutelate (Lr 12/2010);
- gli impianti operanti in assetto cogenerativo e con capacità di generazione fino a 500 kW elettrici alimentati da biomasse solide, liquide o gassose che ricadono in aree tutelate (Lr 12/2010);
- gli impianti a biomasse, gas di discarica, biogas su edifici con capacità di generazione superiore a 200 kW (sempre che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, le parti strutturali dell'edificio, i parametri urbanistici);
- gli impianti a biomassa solida e liquida con capacità di generazione inferiore ai 200 kW;
- gli impianti a gas, gas di discarica e biogas con capacità di generazione inferiore ai 250 kW.
Nota bene: è sufficiente la semplice Comunicazione al Comune per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse, gas di discarica e biogas fino a 200 kW, realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, le parti strutturali dell'edificio, i parametri urbanistici.
Geotermico
Sono realizzabili mediante PAS anche le “piccole utilizzazioni locali geotermiche” (PUL), qualora il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.
Le piccole utilizzazioni locali che possono essere autorizzate con PAS sono così definite dalla normativa:
"(...) Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
b) ottenute mediante pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 1.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla."
NB: Le piccole utilizzazioni locali assoggettabili alla PAS, nonché gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.
Secondo quanto diposto dal Dm Transizione ecologica 30 settembre 2022, la PAS si applica inoltre all'installazione di impianti con sonde geotermiche che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;
- la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW.
Biometano
Sono realizzabili mediante PAS:
• nuovi impianti di capacità produttiva fino a 500 Smc/h;
• parziale o totale conversione alla produzione di biometano di impianti di produzione elettrica da biogas, gas di discarica e gas residuati di processi di depurazione;
• interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
— nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
— gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
— la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
— l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50% di quelle già autorizzate.
Sistemi di accumulo
Sono realizzabili mediante PAS gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati.
Idrogeno
Sono realizzabili mediante PAS elettrolizzatori e infrastrutture connesse ubicati in aree industriali o in aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione.
Tale realizzazione non deve comportare occupazione in estensione di tali aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente. Inoltre non deve richiedere una variante agli strumenti urbanistici.
Interventi di modifica non sostanziale
Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.
Non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.
Pubblicazione sul Bur
Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di Pas da parte del Comune, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo la copia della dichiarazione stessa per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. La Regione provvede alla pubblicazione entro i successivi 10 giorni; dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.
Validità temporale della PAS
Entro 3 anni dall'ottenimento della PAS, la realizzazione dell'intervento deve essere completata. Le parti eventualmente non ultimate dell'intervento devono essere sottoposte a una nuova dichiarazione. In ogni caso, l'interessato deve comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
Certificato di collaudo finale
Una volta ultimati i lavori, il progettista o tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale. Con il certificato, che deve essere trasmesso al Comune, si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione. Al Comune va inoltre trasmessa la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure una dichiarazione che le opere non hanno comportato alcuna modificazione al classamento catastale.
Sanzioni
Il Dlgs 28/2011 ha introdotto delle sanzioni per l'esecuzione di interventi in assenza di PAS o in difformità rispetto a quanto dichiarato nella PAS.
- sanzione da 500 a 30.000 euro a carico di chi realizza un impianto senza avere presentato la PAS o in difformità da quanto previsto nella PAS. Colpiti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
- sanzione pari ad un terzo di un valore compreso tra 1.000 e 30.000 euro, e comunque non inferiore a 300 euro, per violazione di una o più prescrizioni contenute nella PAS o negli "atti di assenso" che accompagnano la PAS (autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ecc.). Sempre a carico del proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
Nota bene: sono in ogni caso fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre alla potestà sanzionatoria in capo a Regioni ed Enti locali.