Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 27 marzo 2009, n. 88

Energia - Impianti da fonti rinnovabili - Impianti off shore - Autorizzazione - Competenza

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 158, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nella competenza legislativa concorrente e amministrativa regionale nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia". La disposizione denunciata modifica l'articolo 12, comma 3, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità: nel testo originario tale articolo 12 stabiliva che l'autorizzazione unica ivi prevista in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili fosse rilasciata, oltre che dalla Regione, da "altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione". A seguito dell'impugnata modifica normativa, l'autorizzazione viene ora rilasciata "dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione"; in altri termini, la disposizione oggetto di censura restringe alla sola Provincia competente il novero degli enti che la Regione, titolare della competenza autorizzatoria, può delegare all'esercizio della stessa. Erroneo è dunque il presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente, posto che il tenore letterale della disposizione censurata non lascia dubbio circa la persistenza della titolarità della competenza amministrativa in questione in capo alla Regione, la quale dispone della mera facoltà, e non certo dell'obbligo, di delegarne l'esercizio alle Province. In senso analogo, vedi le citate sentenze 202/2007 e 184/2007.

Corte Costituzionale

Sentenza 27 marzo 2009, n. 88