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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 120

Via - Dlgs 152/2006 - Elettrodotti - Variazione del percorso - Norma regionale che lo include nelle opere di manutenzione ordinaria - Articolo 4, comma 4, Lr Puglia n. 25/2008 - Illegittimità costituzionale

Le variazioni del percorso di un elettrodotto, quand'anche concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, devono essere sottoposte alla procedura di Via per le sue possibili ripercussioni negative sull'ambiente.
La variazione del tracciato, infatti, secondo la Corte costituzionale (sentenza 22 marzo 2010, n. 120) è destinata ad incidere sul paesaggio, come qualsiasi altra opera lineare. Pertanto la Corte ha accolto il ricorso proposto e dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, Lr Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, nella parte in cui ricomprende tale modifica tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Tale tipo di intervento, secondo il parere della Corte, deve ricondursi entro il concetto di manutenzione straordinaria e, comportando una modifica progettuale, deve essere sottoposto a Via.

Corte Costituzionale

Sentenza 26 marzo 2010, n. 120

(Gu 31 marzo 2010 n. 13)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Puglia - Costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo (autorizzazione o denuncia) per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate", in quanto ricomprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria - Conseguente sottrazione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Violazione della normativa comunitaria e statale in tema di Via - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4. - Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4; direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Modalità di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione - Riduzione dei termini procedimentali per la partecipazione di titolari di interessi pubblici o privati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario in materia di Via, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 24; direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985, art. 6, paragrafi 2, 3 e 4. Energia - Norme della Regione Puglia - Catasto informatico regionale degli elettrodotti - Attribuzione alle province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettromagnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli successivamente all'Arpa - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale di principio che attribuisce l'attività di controllo nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa e Appa) - Insussistente contraddizione tra la titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione presso l'Arpa del Catasto informatico degli elettrodotti - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 19, comma 2. - Costituzione art. 117, terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 14. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Procedura abbreviata di autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio privi di autorizzazione o con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 - Equivalenza all'autorizzazione della pubblicazione di apposita domanda sul sito informatico della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985.