Corte Costituzionale
Sentenza 26 marzo 2010, n. 120
(Gu 31 marzo 2010 n. 13)
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Puglia - Costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esenzione dall'obbligo di munirsi di titolo abilitativo (autorizzazione o denuncia) per "le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate", in quanto ricomprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria - Conseguente sottrazione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Violazione della normativa comunitaria e statale in tema di Via - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4. - Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4; direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Modalità di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione - Riduzione dei termini procedimentali per la partecipazione di titolari di interessi pubblici o privati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario in materia di Via, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 24; direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985, art. 6, paragrafi 2, 3 e 4. Energia - Norme della Regione Puglia - Catasto informatico regionale degli elettrodotti - Attribuzione alle province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettromagnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli successivamente all'Arpa - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale di principio che attribuisce l'attività di controllo nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (Arpa e Appa) - Insussistente contraddizione tra la titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione presso l'Arpa del Catasto informatico degli elettrodotti - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 19, comma 2. - Costituzione art. 117, terzo comma; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 14. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Procedura abbreviata di autorizzazione per gli elettrodotti già in esercizio privi di autorizzazione o con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 - Equivalenza all'autorizzazione della pubblicazione di apposita domanda sul sito informatico della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985.
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