Corte Costituzionale
Sentenza 11 novembre 2010, n. 313
(Gu 17 novembre 2010 n. 46)
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Toscana - Necessità dell'autorizzazione regionale per l'installazione di "linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) regionale" - Ricorso del Governo - Asserita interferenza con le regole concernenti la rete nazionale ad alta tensione, con violazione dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Suscettibilità di interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, articolo 1, comma 1, che sostituisce l'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 12. Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (Dia) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kW, per l'eolica, e di 200 kW, per la solare fotovoltaica - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Eccezione di inammissibilità della questione per indeterminatezza della formulazione - Reiezione. - Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, articolo 10, comma 2, che sostituisce il comma 3, lettera f), nn. 1 e 2, dell'articolo 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 12, comma 5, e tabella A. Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (Dia) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kW, per l'eolica, e di 200 kW, per la solare fotovoltaica - Contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, articolo 10, comma 2, che sostituisce il comma 3, lettera f), nn. 1 e 2, dell'articolo 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 12, comma 5, e tabella A. Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (Dia) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore, per tipologia di fonte, alle soglie di 100 kW, per l'idraulica, di 200 kW, per le biomasse, e 250 kW, per i gas di discarica, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la legislazione statale costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, articolo 10, comma 2, che sostituisce il comma 3, lettera f), nn. 3, 4 e 5, dell'articolo 16 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. - Costituzione, articolo 117, terzo comma. Energia - Norme della Regione Toscana - Installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt - Esonero dal "titolo abilitativo" (Dia) quando "la Regione e gli Enti locali siano soggetti responsabili" degli interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (Pier) - Violazione del modello procedimentale individuato, per ragioni di uniformità, dalla legge statale, costituente principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni. - Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71, articolo 11, comma 4, che inserisce il comma 1-quater dell'articolo 17 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. - Costituzione, articolo 117, terzo comma (articoli 3 e 117, comma secondo, lettera e); Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 12.
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