Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2010 n. 22148
Elettrosmog - Servitù di elettrodotto - Indennità di asservimento - Calcolo - Inclusione di indennizzo derivante dal deprezzamento del terreno per la presenza dei campi magnetici - Legittimità
L'esistenza di campi magnetici derivanti da un elettrodotto comporta una riduzione dei valori venali e quindi anche tabellari dei terreni sui quali incide la servitù di elettrodotto.
Lo ha deciso la Cassazione con sentenza 29 ottobre 2010, n. 22148, relativa alle limitazioni e ai pesi provocati ad un terreno per l'imposizione su di esso di una servitù di elettrodotto. La Corte ha ritenuto di sommare alla indennità di asservimento (articolo 123, Rd 1775/1933) anche un indennizzo per la perdita di valore effetto o conseguenza dei campi magnetici prodotti dall'elettrodotto. Infatti la dannosità delle emissioni elettromagnetiche, anche se non provata con certezza in sede scientifica, incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull'acquirente "medio".
La Corte ha precisato anche che il danno alla salute per i campi magnetici non rientra nelle voci da liquidare per l'indennità di elettrodotto, in quanto il diritto alla salute non è espropriabile o comprimibile. La sua eventuale lesione non rientra tra le voci che costituiscono l'indennità da servitù.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 ottobre 2010 n. 22148
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