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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 3 marzo 2011, n. 67

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Realizzazione - Norma regionale - Diveto assoluto in aree Rete Natura 2000 - Contrasto con l'esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale

È illegittima la legge regionale che preclude in assoluto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree protette Natura 2000 per contrasto con l'esclusiva statale in materia di tutela ambientale.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 2011, n. 67 cassando le norme della Regione Basilicata in materia. La preclusione assoluta a realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle aree "Rete Natura 2000" (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale) è ingiustificata e contrasta con le norme statali di protezione esistenti, che regolano gli interventi all’interno delle aree protette non col divieto assoluto alla realizzazione ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza.
La competenza esclusiva statale in materia ambientale (articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.) esige una valutazione unitaria del sistema "ambiente" che non tollera, per la Corte, discipline regionali differenziate che insidiano l’organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.

Corte Costituzionale

Sentenza 3 marzo 2011, n. 67

(Gu 9 marzo 2011 n. 11)

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione di procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato da utilizzare di regola per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi - Proroga dei contratti dei collaboratori in essere, su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti, sino alla definizione delle procedure selettive di accesso - Contrasto con la normativa nazionale - Dichiarazione di voler promuovere la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (Asu) di cui alle lettere b) e c), comma 3, articolo 2 della legge regionale n. 2/2005, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni, nonché la stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu rivenienti dalla platea regionale LSU, che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere - Esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa nazionale. Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Disciplina per la sostituzione o conversione degli impianti in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW - Costruzione e gestione in zone agricole - Previsione di fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all'insediamento - Contrasto con la normativa statale che disciplina la procedura per l'approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifica dell'allegato A della legge della Regione Basilicata n. 47/1998 - Energia eolica - Progetti relativi ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Prevista realizzazione in assenza di Via al di sotto delle soglie di 1 MW e di 0,5 MW in aree naturali protette - Contrasto con la normativa nazionale, di derivazione comunitaria, che comporta l'obbligatorietà della Via senza previsione di soglie. Idrocarburi, energia da fonti fossili, energia da fonti rinnovabili - Imposizione di vincoli aprioristici alla realizzazione di impianti nelle aree Natura 2000 - Contrasto con la normativa nazionale per la quale il preventivo esperimento della Valutazione d'incidenza potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia di intervento.