Corte Costituzionale
Sentenza 7 aprile 2011, n. 112
(Gu 13 aprile 2011 n. 16)
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della legge delega per mancato confronto con la Provincia ricorrente nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Questione introdotta una volta decorso il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata - Non estensibilità del thema decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo - Inammissibilità della questione. - Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22, articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7. - Costituzione, articoli 3 e 76; legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 27, comma 28. Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Classificazione delle risorse geotermiche in risorse di interesse nazionale, risorse di interesse locale e piccole utilizzazioni locali - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere - Qualificazione della disciplina denunciata quale principio fondamentale di riforma economico-sociale - Non fondatezza delle questioni. - Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22, articolo 1, commi 3, 4 e 5. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, articolo 8, n. 14, 105 e 107, in relazione al Dpr 31 luglio 1978, n. 1017, al Dpr 26 marzo 1977, n. 235 e al Dlgs 16 marzo 1992, n. 266. Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Definizione delle risorse geotermiche di interesse nazionale quali patrimonio indisponibile dello Stato e delle risorse di interesse locale quali patrimonio indisponibile regionale - Omessa previsione che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non trova applicazione per la Provincia di Bolzano - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione della pronuncia alla Provincia autonoma di Trento. - Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22, articolo 1, comma 6. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, articoli 8, n. 14, e 68; Dpr 20 gennaio 1973, n. 115, articolo 4. Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - Individuazione delle autorità competenti per le funzioni amministrative - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere, nonché della corrispondente competenza amministrativa e della consistenza del patrimonio provinciale - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, articolo 1, comma 7. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, articoli 8, n. 14, 16, 105 e 107, in relazione al Dpr 31 luglio 1978, n. 1017, al Dpr 26 marzo 1977, n. 235 e al Dlgs 16 marzo 1992, n. 266; Dpr 20 gennaio 1973, n. 115
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