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Energia
Documentazione Complementare

Conclusioni Avvocato generale Ue 14 aprile 2011, causa C-2/10

Impianti eolici in aree Natura 2000 - Limiti legislazioni Stati membri Ue più rigorosi delle direttive europee "Habitat" e "Uccelli" - Legittimità

Limitare in modo più rigoroso la realizzazione di impianti eolici all'interno di un'area protetta (siti Natura 2000) non è in contrasto con le direttive habitat (92/43/Cee) e uccelli (79/409/Cee).
Queste le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ce espresse nella causa C-2/10 il 14 aprile 2011 in cui il Tar Puglia ha chiesto alla Corte un parere pregiudiziale su una vicenda che vede contrapposti la Regione Puglia e una società che intende realizzare un parco eolico all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Le direttive 92/43/Cee e 79/409/Cee non vietano in assoluto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree protette. Tuttavia, gli Stati membri possono dettare norme più rigorose di divieto di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di un'area "Natura 2000".
Il divieto però, deve essere conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell'Unione, rispettare il principio della parità di trattamento e non andare oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito, tutte circostanze che devono essere accertate dal giudice del rinvio.

Avvocatura generale Ue

Conclusioni 14 aprile 2011, causa C-2/10

Ambiente – Direttiva 92/43/Cee – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 79/409/Cee – Conservazione degli uccelli selvatici – Natura 2000 – Direttiva 2001/77/Ce – Fonti energetiche rinnovabili – Normativa nazionale – Divieto di localizzare impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo nei siti facenti parte della rete ecologica Natura 2000 – Mancanza di una valutazione dell'incidenza del progetto sul sito