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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, causa C-2/10

Energia - Impianti eolici - Autorizzazioni - Norme regionali - Divieto assoluto di realizzazione in aree Natura 2000 - Contrasto con le direttive "Habitat" e "Uccelli" - Non sussiste

Uno Stato membro può limitare in modo più rigoroso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in siti "Natura 2000" senza violare le direttive Ue a tutela degli habitat (92/43/Cee) dell'avifauna (79/409/Cee) e sulle rinnovabili (2009/28/Ue).
Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue con sentenza 21 luglio 2011, n. 2/10, rispondendo a una questione pregiudiziale posta da un giudice pugliese con riferimento alla realizzazione di un parco eolico all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Le direttive 92/43/Cee, 79/409/Cee e 2009/28/Ce non vietano in assoluto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree protette.
Gli Stati membri, però, possono dettare norme più rigorose, come, nel caso di specie, vietare in assoluto impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno delle aree "Rete Natura 2000", senza obbligo di previa valutazione di incidenza. È sufficiente solo che siano rispettati i principi di proporzionalità della misura e non discriminazione tra i soggetti coinvolti.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 21 luglio 2011, causa C-2/10

"Ambiente – Direttiva 92/43/Cee – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 79/409/Cee – Conservazione degli uccelli selvatici – Zone speciali di conservazione appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000 – Direttive 2009/28/Ce e 2001/77/Ce – Fonti energetiche rinnovabili – Norme nazionali – Divieto di installare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo – Mancata valutazione dell'incidenza del progetto sull'ambiente"