Sentenza Corte Costituzionale 9 marzo 2012, n. 54
Energia - Impianti nucleari e gestione rifiuti nucleari - Normativa regionale - Competenza statale - Sussiste - Illegittimità costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Lr molisana 7/2011 che prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Per la Consulta (sentenza 53/2012) rimane fermo il principio già espresso con la sentenza 331/2010, in base al quale nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale conseguenti da determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per lo sviluppo della produzione di energia nucleare. Questo perché le disposizioni sui materiali e rifiuti radioattivi vanno infatti ascritte alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di esclusiva competenza statale (articolo 117, comma 2, lettera s, Costituzione).
L'intreccio dell'intervento statale con la materia del “governo del territorio”, di concorrente competenza regionale, comporta in poi il semplice coinvolgimento della Regione interessata, attraverso opportune forme di collaborazione.
Corte Costituzionale
Sentenza 9 marzo 2012, n. 54
(Gu 14 marzo 2012 n. 11)
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