Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2012, n. 4030
Impianti a fonti rinnovabili - Impianti eolici - Tassazione - Accatastamento - D/1, Opificio - Imposta comunale sugli immobili - Applicazione
I parchi eolici essendo accatastabili come "opificio" (categoria D/1) ricadevano nel campo di applicazione dell'Ici, e ora della nuova Imu che l'ha sostituita dal 2012 ex Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011.
La Corte di Cassazione con sentenza 14 marzo 2012, n. 4030 ha sancito la soggezione all'Ici del parco eolico, assimilandolo a una centrale idroelettrica, pacificamente accatastata come opificio (categoria D/1) e non come "costruzione e fabbricato per speciali esigenze pubbliche" (categoria E/3, esente dall'imposta): infatti il parco è un insieme di aerogeneratori localizzati in un territorio che produce elettricità sfruttando l'energia del vento attraverso le turbine, come fanno le turbine idrauliche con l'acqua. La conseguenza pratica della sentenza è la futura soggezione del parco eolico all'Imu che ha sostituito l'Ici dal 2012.
I Giudici hanno inoltre affermato che le pale eoliche vanno computate ai fini di determinazione della rendita catastale poiché costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 marzo 2012, n. 4030
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