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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 9 novembre 2006, n. 364

Impianti di produzione energia eolica - Autorizzazione per costruzione ed esercizio - Legislazione concorrente Stato/Regioni ex articolo 117, comma 3, Costituzione - Principi fondamentali ex Dlgs 387/2003 - Termine massimo di 180 giorni per procedura autorizzatoria - Provvedimento regionale che stabilisce termine superiore - Illegittimità costituzionale - Sussiste

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9. La legge regionale impugnata, nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni: l'art. 1, comma 1, nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005, si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 12, comma 4, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, che fissa un termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzativo. Infatti, non essendo stato adottato il previsto piano, la sospensione in tal modo disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale per la conclusione del procedimento. Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente. - Sulla qualificazione della previsione di un termine conclusivo per la definizione di un procedimento autorizzatorio quale principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"

 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005 n. 9 – il quale prevede la sospensione, fino all’approvazione del piano energetico ambientale regionale (e, comunque, fino al 30 giugno 2006) delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici presentate dopo il 31 maggio 2005 –, sollevata in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione. Infatti, la difesa erariale incentra le proprie doglianze sulla moratoria contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 9/2005, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa al successivo comma 3, la cui impugnazione difetta, quindi, dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Corte Costituzionale

Sentenza 9 novembre 2006, n. 364

(Gu Prima serie speciale 15 novembre 2006 n. 45)