Sentenza Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 275
Energia – Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili – Dlgs 387/2003 come modificato dal Dlgs 28/2011 – Lesione competenza Province autonome in materia di paesaggio – Non sussiste – Disciplina autorizzatoria uniforme su tutto il territorio nazionale - Legittimità
Le semplificazioni in materia di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 28/2011 di modifica del Dlgs 387/2003 e le Linee guida di autorizzazione degli impianti (Dm 10 settembre 2010) si applicano anche alle Province autonome.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 3 dicembre 2012, n. 275 rigettando le istanze della Provincia di Trento e ribadendo il sostanziale assunto della sentenza 275/2011. In materia di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili è competenza dello Stato fissare una procedura autorizzatoria uniforme su tutto il territorio, applicabile anche alle Province autonome. Quindi le novità in materia di autorizzazione unica e di procedura abilitativa semplificata (Pas) per gli impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 28/2011 (che ha modificato il Dlgs 387/2003) si applicano anche a Trento. Nessuna lesione alla competenza esclusiva in materia di paesaggio è ravvisabile nel prevedere un sistema autorizzatorio uguale per tutte le Regioni che dia parità di ingresso nel settore a tutti gli operatori ovunque in Italia.
Rigettate anche le doglianze sull'articolo 15 del Dlgs 28/2011 relativo ai requisiti tecnico-professionali degli installatori di piccoli impianti elettrici o termici. Spetta allo Stato fissare requisiti minimi professionali uniformi su tutto il territorio (stanti anche gli standard definiti dalla direttiva 2009/28/Ce). Alle Regioni e Province autonome spetta definire i programmi di formazione. Nessuna lesione quindi alla competenza esclusiva di Trento in materia di formazione professionale.
Corte Costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 275
(Gu 12 dicembre 2012 n. 49)
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