Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 30 aprile 2013, n. 2359

Territorio - Beni paesaggistici - Autorizzazione paesaggistica - Rilascio - Esame della Soprintendenza - Termine - Decorrenza - Dal ricevimento della documentazione completa

Il termine di 60 giorni concesso alla Soprintendenza per l'esame e l'eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (o Comune delegato) ex articolo 159, Dlgs 42/2004 decorre dal ricevimento della documentazione completa.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (sentenza 30 aprile 2013, n. 2359) seguendo consolidata giurisprudenza. Nel caso in cui la documentazione inviata alla Soprintendenza sia incompleta, il termine non decorre e parte solo dal momento in cui arriva la documentazione completa, debitamente registrata al protocollo (esclusa la validità di invii via fax).
Confermato anche il diritto della Soprintendenza di chiedere, per una sola volta, integrazioni istruttorie o chiedere accertamenti di natura tecnica purché non venga aggravato il procedimento. In questo caso il termine per il rilascio del provvedimento si interrompe dal momento della comunicazione agli interessati, per massimo 30 giorni e riprende al ricevimento della documentazione (Dlgs 42/2004, Dm 495/1994).

Consiglio di Stato

Sentenza 30 aprile 2013, n. 2359