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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 17 dicembre 2013, n. 307

Energia - Regione Puglia - Impianti idroelettrici - Impianti di potenza fino a 1 MW - Autorizzazione - Sottoposizione a procedura abilitativa semplificata (Pas) - Contrasto con il Dlgs 152/2006 che prevede la Via per impianti sopra 100 kW - Illegittimità costituzionale - Non sussiste

La Regione può prevedere la procedura abilitativa semplificata (Pas) anziché l'autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) per impianti idroelettrici fino a 1 MW, anche se gli stessi impianti sono assoggettabili a valutazione di impatto ambientale sopra la soglia dei 100 kW.
Lo ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 17 dicembre 2013, n. 307 riconoscendo la legittimità della norma pugliese che ha esteso la procedura abilitativa semplificata (Pas) ex Dlgs 28/2011 agli impianti idroelettrici fino a 1 MW. Al Governo che lamentava la violazione del Dlgs 152/2006 che prevede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via per l'idroelettrico che supera 100 kW (quindi ben sotto 1 MW di potenza) i Giudici hanno sottolineato che non vi è alcuna violazione dei principi statali fondamentali in materia di energia.
Il fatto che un impianto fino a 1 MW sia autorizzabile con procedura più semplice, non esclude l'applicabilità dello screening ambientale come prevede il Dlgs 152/2006. Il Dlgs 28/2011 dà alle Regioni la possibilità di semplificare le procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili, lasciandole libere di decidere i casi in cui essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di Amministrazioni diverse dai Comuni (competenti per la Pas), la realizzazione di un impianto debba essere fatta con autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) regionale o provinciale anziché con la più "semplice" Pas.

Corte Costituzionale

Sentenza 17 dicembre 2013, n. 307

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Possibilità che l'autorizzazione unica per gli impianti preveda misure compensative a favore dei Comuni interessati e che dette misure siano stabilite, nel rispetto delle Linee guida statali, con i provvedimenti conclusivi delle procedure di Via o di verifica di assoggettabilità a Via; Procedimento di autorizzazione unica per gli impianti - Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi da parte della Regione alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario (asseverato e di contenuto imprecisato), che ne attesti la congruità; Applicabilità della procedura abilitativa semplificata per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe; Applicabilità della procedura abilitativa semplificata agli interventi per i quali le leggi nazionali prevedono quale titolo esecutivo "ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata" ovvero "qualsiasi altra procedura semplificata"; Possibilità di escludere dal regime dell'autorizzazione unica le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali; Assoggettamento delle modifiche non sostanziali degli impianti alla procedura abilitativa semplificata - Omessa precisazione che le varianti relative agli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della Pas., non devono comportare "variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse" e che le varianti relative agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non possono avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata; Promozione da parte della Regione della costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione; Istituzione presso la Regione di un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fer, di quelle che hanno formulato istanza di Au ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a Pas o ad attività in edilizia libera; Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di Au, avviene con provvedimento di Giunta regionale - Omessa indicazione di criteri cui quest'ultima debba attenersi.