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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2014, n. 2184

Impianto eolico - Realizzazione - Autorizzazione unica - Dlgs 387/2003 -Procedimento - Termine di conclusione - Natura - Perentorio - Ritardo della P.a. nella conclusione del procedimento - Illegittimità - Successivo diniego autorizzazione -Effetti sulla illegittimità del ritardo - Irrilevanza

Il termine per chiude il procedimento di autorizzazione unica di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 è perentorio ed è principio fondamentale in materia.
Il Consiglio di Stato (sentenza 28 aprile 2014, n. 2184) ribadisce un orientamento consolidato in materia. Il termine stabilito dall'articolo 12, Dlgs 387/2003 entro il quale la Regione o Ente delegato deve provvedere in materia di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non solo ha natura perentoria, ma costituisce un principio fondamentale statale in materia di energia, non derogabile dalle Regioni. Se l'Ente locale sfora i tempi scatta, inoltre, la possibilità di chiedere al Giudice l'accertamento del ritardo e un eventuale risarcimento danni.
E questa possibilità rimane anche qualora, in corso di giudizio, la Regione negato l'autorizzazione all'impianto, completando il procedimento autorizzatorio e facendo cessare l'interesse del ricorrente. Infatti egli potrebbe comunque avere interesse al risarcimento dovuto al ritardo nel provvedere e il Giudice, ai sensi del Codice del processo amministrativo (articolo 34, Dlgs 104/2010) deve pronunciarsi tutte le volte ritenga utile tale accertamento giudiziale in funzione di un futuro giudizio risarcitorio riservato ad un successivo giudizio.

Consiglio di Stato

Sentenza 28 aprile 2014, n. 2184