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Sentenza Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199

Appalti - Servizi locali di rilevanza economica - Affidamento diretto - A società pubblico-privata - Legge regionale - Limiti - Condizioni - Impianti eolici - Individuazione regionale aree idonee con esclusione di tutte le altre - Illegittimità costituzionale - Sussiste

Pienamente legittima la norma regionale che prevede l'affidamento diretto di servizi locali di rilevanza economica a società pubblico-privata purché rispetti le regole sull'affidamento elaborate dalla Ue.
Supera il vaglio di costituzionalità la norma della Sardegna (Lr 25/2012, articolo 6) che ha previsto l'affidamento di servizi locali di rilevanza economica anche a società mista pubblico-privata. La Consulta nella sentenza 16 luglio 2014, n. 199 ricorda che, ai sensi del consolidato orientamento della Giurisprudenza Ue, l'affidamento "in house" è possibile anche a società mista pubblico-privata a patto che il socio privato sia "industriale" e non meramente "finanziario", sia socio "operativo" e sia scelto con gara.
Ricordiamo che ora la nuova direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/Ue ha "codificato" le regole sull'affidamento "in house", sostanzialmente recependo l'elaborazione fatta nel tempo dalla Giurisprudenza comunitaria. La direttiva va recepita entro il 18 aprile 2016.

 

La Regione non può ribaltare il principio ex articolo 12, Dlgs 387/2003 sugli impianti a fonti rinnovabili indicando le aree idonee e di fatto escludendo tutte le altre, ma può individuare solo le aree non idonee.
Lo ricorda la Corte Costituzionale nella sentenza 16 luglio 2014, n. 199 che dichiara illegittima la norma della Sardegna (articolo 8, comma 2, Lr 17 dicembre 2012, n. 25) in materia di impianti eolici che indicava le zone del territorio dove le installazioni eoliche potevano essere realizzate, di fatto escludendo tutte le altre.
Ciò non è consentito dalla legge nazionale (Dlgs 387/2003) e dai principi comunitari in materia di diffusione delle fonti rinnovabili. Le linee guida nazionali emanate con Dm 10 settembre 2010 in attuazione del Dlgs 387/2003 dettano i criteri cui le Regioni si devono attenere nell’individuare le aree non idonee all’installazione degli impianti, ma non consentono di ribaltare il principio lasciando gli Enti territoriali liberi di individuare le aree idonee, escludendo così di fatto tutto il resto del territorio regionale.

Corte Costituzionale

Sentenza 16 luglio 2014, n. 199