Sentenza Corte Costituzionale 11 febbraio 2015, n. 10
Energia - Addizionale Ires a carico di soggetti del settore petrolifero ed energetico con ricavi sopra i 25 milioni di euro - Robin Tax - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale
N.d.R.: La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 16, 17 e 18, Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, decorre ex nunc dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente sentenza 10/2015. Vedi anche Consiglio di Stato 23 febbraio 2021, n. 1602.
La "Robin Tax" l'addizionale Ires a carico delle grosse aziende energetiche è "irragionevole". Lo ha sancito la Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 che dichiara illegittimo l'articolo 81, commi 16, 17 e 18, Dl 112/2008 convertito in legge 133/2008.
La norma è illegittima dal 12 febbraio 2015 ma le somme riscosse non saranno restituite. Per la Corte erano lodevoli le intenzioni del Legislatore, irragionevoli i mezzi per realizzarle. L'addizionale che voleva colpire gli extra profitti delle grosse aziende energetiche fatti speculando sul prezzo del petrolio, in realtà colpiva tutto il reddito d'impresa. Inoltre era una misura senza una scadenza, slegata alla congiuntura economica. Infine non conteneva un meccanismo che impedisse di traslare l'imposta sul consumatore finale.
La Robin Tax, variamente modificata nel corso degli anni per allargare la platea dei destinatari, si applicava a imprese dei settori della ricerca di idrocarburi e della produzione e vendita di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, Gpl e gas naturale, nonché a carico di produttori e venditori di energia elettrica colpendo anche produttori e distributori di energia da fonte rinnovabile.
Corte Costituzionale
Sentenza 11 febbraio 2015, n. 10
(Gu 11 febbraio 2015 n. 6)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: