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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 24 aprile 2015, n. 66

Energia - Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche da parte di imprenditori agricoli - Regime fiscale - Reddito agrario - Legittimità - Sussistenza

Pienamente legittima la norma che, prima della riformulazione avvenuta nel 2014, prevedeva che la produzione di energia rinnovabile prodotta da agricoltori con fonti agro-forestali e fotovoltaiche era considerata "reddito agrario". La Corte Costituzionale (sentenza 24 aprile 2015, n. 66) ha ritenuto costituzionalmente legittimo il comma 423 dell'articolo 1, legge 266/2005 che nella versione vigente ratione temporis, stabiliva che la produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche fatta da imprenditori agricoli è "attività connessa" ex articolo 2135, Codice civile e produce reddito agrario e non reddito d'impresa, senza necessità di limiti qualitativi o quantitativi superati i quali l'attività diventa "industriale", perché quel che conta è solo la "connessione" con l'attività agricola anche relativamente alla produzione di energia, purché vi sia "utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola". Ricordiamo che la versione ora vigente del comma 423, articolo 1, legge 266/2005 (modificato dal Dl 66/2014 convertito in legge 89/2014) considera sempre "agricolo" il reddito da agroenergie ma ora prevede che tale reddito sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva un coefficiente di redditività del 25% (con una franchigia che opera solo per il 2014 e 2015).

Corte Costituzionale

Sentenza 24 aprile 2015, n. 66

Imposte sui redditi - Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuata dagli imprenditori agricoli - Qualificazione come attività connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario - Omessa previsione di alcun limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale l'anzidetta attività diventa attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria