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Dm Politiche agricole 25 febbraio 2016

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Qualifica del digestato come sottoprodotto - End of Waste del digestato equiparato - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale

N.d.R.:

1) L'articolo 21 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 ha abrogato la lettera o-bis) dell'articolo 3 e il Capo IV-bis del Titolo IV del presente decreto sulle modalità di utilizzazione agronomica del digestato equiparato che saranno definite con apposito Dm da emanarsi entro il 21 aprile 2022.

2) Il Tar Lazio con sentenza 20 giugno 2018, n. 6906 aveva annullato gli articoli 22 e 29, e l'allegato IX del presente decreto laddove essi precludono l’uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale.

La sentenza in questione è però stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza 4 settembre 2019, n. 6093 che ha confermato la legittimità degli articoli in questione.

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 25 febbraio 2016

(So n. 9 alla Gu 18 aprile 2016 n. 90)

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato