Sentenza Corte di Cassazione 12 gennaio 2018, n. 888
Via - Energia - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione - Dlgs 387/2003 - Valutazione di impatto ambientale - Impianto superiore a 1 MW - Necessità - Frazionamento dell'impianto - Intento elusivo della normativa autorizzatoria - Sussistenza - Realizzazione senza autorizzazione - Integrazione del reato ex articolo 44, comma 1, lettera b), Dpr 380/2001 - Sussistenza
Un impianto fotovoltaico che è stato frazionato in modo da eludere l'applicazione delle norme sulla valutazione di impatto ambientale risulta realizzato senza autorizzazione e sanzionato ex Dpr 380/2001.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 12 gennaio 2018, n. 888) respingendo le doglianze dei ricorrenti condannati ex articolo 44, Dpr 380/2001 per avere realizzato nella campagna pugliese senza le autorizzazioni ambientali previste impianti serricoli a copertura fotovoltaica per la coltivazione di prodotti agricoli di potenza pari a 2 MW. I ricorrenti contestavano che in realtà si trattava di impianti di sotto 1 MW di potenza che non erano dunque sottoposti alla Via. Infatti gli imputati dapprima avevano fatto apparire la costruzione di due serre agricole con copertura fotovoltaica da 1 MW, salvo poi, con un passaggio societario, ricondurre il tutto a un'unica unità imprenditoriale di produzione di energia da fonte rinnovabile pari a 2 MW e ciò in assenza dell'autorizzazione regionale unica ai sensi dell'articolo 12 Dlgs 387/2003, delle norme pugliesi in materia e della disciplina sulla Via.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha ribadito che la realizzazione in zona agricola di un impianto fotovoltaico in assenza di autorizzazione regionale e in difformità dei titoli autorizzatori integra il reato di cui all'articolo 44 lettera b) Dpr 380 del 2001.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 gennaio 2018, n. 888
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