Legge 23 luglio 2021, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 73/2021 ("Sostegni bis") - Stralcio - Disposizioni in materia di Tari, plastic tax, dispositivi di protezione individuale (Dpi), energia
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Parlamento italiano
Legge 23 luglio 2021, n. 106
(So n. 25 alla Gu 24 luglio 2021 n.176)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.
3. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 2021
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto.legge 25 maggio 2021, n. 73
All'articolo 1:
(omissis)
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 2:
(omissis)
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 3:
(omissis)
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 4:
(omissis)
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,";
alla rubrica, le parole: "Proroga riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "Proroga della riduzione".
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis (Misure per il settore elettrico). -
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2 ), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.
A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 6-bis (Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi). -
1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli Enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 6-ter (Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero). -
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto".
All'articolo 7:
(omissis)
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
Articolo 7-ter (Aree naturali protette)
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla Parte seconda e dalla Parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
All'articolo 8:
(omissis)
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 9:
(omissis)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato"";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
(omissis)
alla rubrica, le parole: "dei termini plastic tax" sono sostituite dalle seguenti: "dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego" e le parole: "dal sisma 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 9-bis (Differimento della Tari)
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(omissis)
All'articolo 10:
(omissis)
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
Articolo 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche). -
1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"".
All'articolo 11:
(omissis)
Nel titolo I, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
Nel titolo II, all'articolo 12 è premesso il seguente:
(omissis)
All'articolo 12:
(omissis)
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 13:
(omissis)
All'articolo 14:
(omissis)
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 15:
(omissis)
All'articolo 16:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"".
All'articolo 17:
(omissis)
All'articolo 18:
(omissis)
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 19:
(omissis)
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"Articolo 19-bis (Proroga degli incentivi per le società benefit)
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente"".
All'articolo 20:
(omissis)
All'articolo 21:
(omissis)
All'articolo 23:
(omissis)
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 24:
(omissis)
All'articolo 25:
(omissis)
Nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
(omissis)
All'articolo 26:
(omissis)
All'articolo 27:
(omissis)
All'articolo 29:
(omissis)
All'articolo 30:
(omissis)
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 31:
(omissis)
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, le parole: "a condizione che siano in possesso del Codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "munite di Codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast".
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
"Articolo 32-bis (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio). -
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi".
All'articolo 33:
(omissis)
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 34:
(omissis)
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 35:
(omissis)
Al titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 36:
(omissis)
All'articolo 37:
(omissis)
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 38:
(omissis)
All'articolo 40:
(omissis)
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
"Articolo 41-bis (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato). -
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"".
All'articolo 42:
(omissis)
All'articolo 43:
(omissis)
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 44:
(omissis)
All'articolo 45:
(omissis)
All'articolo 46:
(omissis)
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 48:
(omissis)
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 50:
al comma 1, le parole: "al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari";
al comma 2, le parole: "10.000.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000 di euro annui".
Al titolo IV, dopo l'articolo 50 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 51:
(omissis)
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 52:
(omissis)
Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 53:
(omissis)
Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 55:
(omissis)
Dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
Articolo 56-ter (Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli Enti locali). -
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".
(omissis)
All'articolo 57:
(omissis)
Al titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
"Articolo 57-bis (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva). -
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020"".
All'articolo 58:
(omissis)
Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 59:
(omissis)
All'articolo 60:
(omissis)
Dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 61:
(omissis)
All'articolo 62:
(omissis)
Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 63:
(omissis)
Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 64:
(omissis)
All'articolo 65:
(omissis)
Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 66:
(omissis)
All'articolo 67:
(omissis)
Al titolo VII, dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:
(omissis)
All'articolo 68:
(omissis)
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(omissis)
Dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 68-bis (Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura). -
1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(omissis)
All'articolo 69:
(omissis)
All'articolo 70:
(omissis)
All'articolo 71:
(omissis)
All'articolo 73:
(omissis)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: "per ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021".
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto";
(omissis)
Nel titolo VIII, dopo l'articolo 73 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
Articolo 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario). -
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. — parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle Province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
(omissis)
Articolo 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). -
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
=====================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+=============+=====================+
|0-60 |2000
|
+-------+-----------+
|61-90 |1000
|
+-------+-----------+
|91-160 |750
|
+-------+-----------+ 3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77".
All'articolo 74:
(omissis)
Dopo l'articolo 74 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 75:
(omissis)
Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 76:
(omissis)
All'articolo 77:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo IlVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo IlVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società IlVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo IlVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto";
(omissis)
Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
"Articolo 77-bis (Clausola di salvaguardia). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione".