Disposizioni trasversali
Normativa Vigente
Altri temi
Energia
Normativa Vigente
Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente
Aria
Normativa Vigente
Cambiamenti climatici
Normativa Vigente
Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Normativa Vigente

Legge 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 - Stralcio - Misure in materia di appalti, biocarburanti, emissioni di gas a effetto serra, sostanze pericolose

N.d.R.: L'articolo 38 della presente legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020) ha disposto la modifica degli articoli 38 e 39 del Dlgs 28/2011. I suddetti articoli risultano essere stati in precedenza abrogati dal Dlgs 199/2021. In entrambi i casi la modifica prevede la mutazione di un atto cui fare riferimento, laddove in luogo del "provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce" si cita il Dlgs 21 marzo 2005, n. 66.

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Parlamento italiano

Legge 23 dicembre 2021, n. 238

(Gu 17 gennaio 2022 n. 12)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articoli 1-9

(omissis)

Articolo 10

Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273

1. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività";

b) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta";

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati";

1.3) alla lettera e), le parole: "di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere da a) a d-bis)";

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: ", anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro";

3) al comma 5, alinea, le parole: ", anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: ", o un subappaltatore," sono soppresse;

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80";

1.3) la lettera d) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Rup, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il Rup invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità";

f) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80".

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), nonchè all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Articoli 11-12

(omissis)

Articolo 13

Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (Ue) 2019/1148

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono aggiunte le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (Ue) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione:

"Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche";

c) all'articolo 1, comma 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente Capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente Capo";

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente Capo:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Articolo 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni) — 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (Ue) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento Ce n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le Autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonchè le modalità operative dei controlli ufficiali.

Articolo 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

Articolo 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento) — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Articolo 17-quinquies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Articolo 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale";

f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione:

"Capo III. Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del Codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo II

Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Articolo 14-20

(omissis)

Capo III

Disposizioni in materia di spazio di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 21-23

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di affari economici e monetari

Articolo 24-28

(omissis)

Capo V

Disposizioni in materia di sanità

Articolo 29-31

(omissis)

Articolo 32

Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la Conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla Conferenza di servizi partecipano, come Amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della Conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000".

Articolo 33

(omissis)

Capo VI

Disposizioni in materia di protezione dei consumatori

Articolo 34

(omissis)

Articolo 35

Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso Ares (2019) 7142023

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: "nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020," sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento".

Articolo 36

Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: "la presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "il presente decreto legislativo".

Articolo 37

(omissis)

Capo VII

Disposizioni in materia di energia

Articolo 38

Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: "di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66";1

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: "di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66";2

c) all'allegato 1, parte 2, recante "Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto", punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: "lettera c-bis) del presente paragrafo" sono aggiunte le seguenti: "e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato";

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66";

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: "Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (Ue) 2015/1513".

Capo VIII

Altre disposizioni

Articolo 39

Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate," sono sostituite dalle seguenti: "di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale";

b) al comma 8, le parole: "appartenente alla terza area o qualifiche equiparate," sono sostituite dalle seguenti: ", di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,".

Articolo 40

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta," sono soppresse e dopo le parole: "riunioni del Consiglio dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli" sono sostituite dalle seguenti: "conforme agli".

Articolo 41

Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7".

Articolo 42

Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma".

Articolo 43

Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), approvato in base al regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del Pnrr esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (Ue) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonchè alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Pnrr aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Articoli 44-45

(omissis)

Articolo 46

Sviluppo della funzione consultiva

1. In attuazione del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziate dal Pnrr e ai fondi complementari al Pnrr, le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede consultiva, a richiesta delle Amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal Pnrr e con i fondi complementari al Pnrr. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei Conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 47

Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 48

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2021

Note redazionali

1

L'articolo 38 del Dlgs 28/2011 risulta essere stato abrogato dal Dlgs 199/2021. La modifica prevede la mutazione di un atto cui fare riferimento, laddove in luogo del "provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce" si cita il Dlgs 21 marzo 2005, n. 66.

2

L'articolo 39 del Dlgs 28/2011 risulta essere stato abrogato dal Dlgs 199/2021. La modifica prevede la mutazione di un atto cui fare riferimento, laddove in luogo del "provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce" si cita il Dlgs 21 marzo 2005, n. 66.