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Sentenza Corte di Giustizia Ue 25 gennaio 2022, causa C-181/20

Rifiuti - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Direttiva 2012/19/Ue - Pannelli fotovoltaici - Gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici provenienti da utilizzatori non domestici - Oneri per la gestione a fine vita a carico dei produttori per pannelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2005 al 13 agosto 2012 ex articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2012/19/Ue - Contrasto col principio di certezza del diritto - Invalidità - Sussistenza - Normativa nazionale che prevede dopo il 13 agosto 2012 il finanziamento della gestione dei pannelli fotovoltaici a fine vita a carico degli utilizzatori e non dei produttori - Contrasto con la direttiva 2012/19/Ue - Sussistenza

È invalida la norma della direttiva Raee 2012/19/Ue che fa gravare sui produttori gli oneri per la gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 (entrata in vigore del provvedimento).
A deciderlo la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 25 gennaio 2022, causa C-181/20 con la quale ha risposto alle questioni pregiudiziali poste da un Giudice ceco. Da un lato la Corte ha dichiarato contraria alla direttiva 2012/19/Ue una normativa, come quella ceca che scarica sugli utilizzatori (e non sui produttori) il finanziamento dei rifiuti da pannelli fotovoltaici a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore della direttiva. Dall'altro però ne ha salvato il periodo precedente al 13 agosto 2012.
Infatti la Corte ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/Ue (recepita dall'Italia col Dlgs 49/2014) nella parte in cui tale disposizione impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici da utilizzatori non domestici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. La Corte ricorda che prima dell'entrata in vigore della direttiva, la direttiva rifiuti 2008/98/Ce (articolo 14) lasciava agli Stati membri la scelta se far sopportare i costi di tale gestione dal detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure dal produttore o dal distributore dei pannelli fotovoltaici. Pertanto laddove la normativa di uno Stato ha previsto i costi di gestione a carico degli utilizzatori, una normativa Ue successiva che retroattivamente interviene gravando i produttori di tali costi mina il principio di certezza del diritto e intervenire su situazioni acquisite. (FP)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 25 gennaio 2022, causa C-181/20

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2012/19/UE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici - Effetto retroattivo - Principio della certezza del diritto - Trasposizione non corretta di una direttiva - Responsabilità dello Stato membro