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Dm Transizione ecologica 7 aprile 2022, n. 150

Contributi per aumentare la resilienza della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi - Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Articolo 14, comma 1, lettera d), Dlgs 199/2021

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero della transizione ecologica

Decreto 7 aprile 2022, n. 150

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Mite il 15 giugno 2022 - Comunicato pubblicato sulla Gu 16 giugno 2022 n. 139)

Criteri e modalità per la realizzazione dell'Investimento 2.2, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volto ad aumentare la resilienza della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi

Il Ministro della transizione ecologica

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi da Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, di approvazione del Piano di ripresa e resilienza italiano (nel seguito anche: "Pnrr") e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che, nel definire gli obiettivi ambientali dell'Unione, enuncia il principio del "non arrecare un danno significativo" ("Do not significant harm", nel seguito anche: "Dnsh");

Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, tra i quali si annovera il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto ''tagging');

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 8, in base al quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni fanzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, in base al quale ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77'';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la fanzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio Ue-Ecofin recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal Pnrr, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

Considerato che, a seguito dell'approvazione del Pnrr da parte del Consiglio Ecofin, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 6 agosto 2021, ha assegnato alle singole Amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano medesimo e corrispondenti milestone e target;

Considerato che la tabella A al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna al Ministero della transizione ecologica 500 milioni di euro per interventi su resilienza climatica delle reti, nell'ambito dell'Investimento 2.2, Missione 2, Componente 2, del Pnrr;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera d), ai sensi del quale con decreto del Ministro della transizione ecologica "in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento smart grid" e 2.2 "Interventi su resilienza climatica delle reti" sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto ai concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per incentivare la realizzazione di interventi di rafforzamento, smartizzazione e digitalizzazione della rete elettrica di distribuzione finalizzati ad aumentare la capacità di ospitare energia rinnovabile, consentire l'elettrificazione dei consumi, anche ai fini di una maggior diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) e aumentare la resilienza ai fenomeni meteorologici avversi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale al Ministro, quale organo politico dell'amministrazione e compartecipe dell'attuazione del programma di governo, sono attribuiti funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nonché il compito di definire gli obiettivi e i programmi da attuare;

Considerato che la condizione di interdipendenza tecnica e funzionale tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione nazionale rende necessario, ai fini dell'obiettivo di incrementare la resilienza del sistema elettrico nella sua interezza, prevedere la realizzazione di interventi su entrambe le tipologie di infrastrutture, sia su quelle relative alla trasmissione, sia su quelle relative alla distribuzione;

Considerato che, conseguentemente, l'investimento 2.2, missione 2, componente 2, del Pnrr richiede che i destinatari dei finanziamenti del Piano medesimo siano il gestore della rete di trasmissione nazionale ("Transmission System Operator — Tso") per gli interventi di resilienza relativi alla rete di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e i concessionari del servizio pubblico di distribuzione ("Distribution System Operator — Dso") per la rete di distribuzione dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (Tema Spa) e chel'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora "Ministero della transizione ecologica");

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1977, n. 235, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia" e, in particolare, gli articoli 1-ter e 2, in base ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono trasferite alle Province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nei rispettivi territori, ivi compresa la delimitazione dei relativi Ambiti territoriali;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" e, in particolare, l'articolo 1, che stabilisce che l'attività di distribuzione di energia elettrica, per le imprese le cui reti alimentano almeno 100 mila clienti finali, è svolta in regime di separazione societaria rispetto ali'attività di vendita;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/Ce, 2009/73/Ce e 2008/92/Ce relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/Ce e 2003/55/Ce" e, in particolare, l'articolo 38, che disciplina l'unbunding funzionale per le società di distribuzione che alimentano meno di 100.000 punti di prelievo;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva Ue 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento Ue 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/Ce";

Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: "Arera") del 23 dicembre 2019, n. 566/2019/R/Eel, di approvazione del Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il serniperiodo 2020-2023 (Tiqe)";

Vista la delibera Arera del 27 dicembre 2019, n. 568/19/R/Eel e sue successive modifiche e integrazioni, che approva il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (Tit) e, in particolare, l'articolo 11, comma 9 e l'articolo 17, comma 10 che prevedono un meccanismo volto a incentivare i gestori delle reti a realizzare interventi infrastrutturali, mediante il ricorso a contributi pubblici;

Considerato che, al fine di attuare gli impegni previsti dall'investimento 2.2, missione 2, componente 2, del Pnrr, nel rispetto delle tempistiche ivi previste, i concessionari delle attività di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica saranno impegnati nella realizzazione di interventi di carattere anticipatorio e innovativo rispetto alla ordinaria pianificazione, i quali richiederanno un impegno straordinario, molto concentrato nel tempo, e attività supplementari, da cui l'opportunità di prevenire il rischio di disincentivazione e mancata partecipazione alle procedure;

Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" e, in particolare, il punto 373 secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito del quadro di un monopolio non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

Considerato che in Italia il Tso e i Dso operano in regime di monopolio secondo le condizioni individuate dalla citata comunicazione della Commissione 2022/C 80/01 e che, pertanto, gli interventi sulle infrastrutture energetiche di cui all'investimento 2.2, Missione 2, Componente 2, del Pnrr non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato;

Considerato il target dell'investimento 2.2, missione 2, componente 2, del Pnrr di migliorare la resilienza della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi, in particolare sulla rete di distribuzione e ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura di energia elettrica e le conseguenze sociali ed economiche negative sulle aree colpite;

Ritenuto, al fine di assicurare il conseguimento del target e il rispetto delle milestone dell'investimento 2.2, missione 2, componente 2 del Pnrr, di adottare il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021, per definire criteri e modalità di ripartizione delle risorse e la concessione dei benefici da destinare alle diverse linee di intervento necessarie ad accrescere il grado di resilienza delle infrastrutture della rete elettrica, assicurando l'addizionalità della misura rispetto ai programmi in corso;

Decreta

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 500.000.000 (cinquecento milioni), attribuite all'investimento 2.2, missione 2, componente 2, del Pnrr, destinate al concessionario della rete elettrica di trasmissione e ai concessionari della rete elettrica di distribuzione, sono finalizzate alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo a fondo perduto, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi volti ad aumentare la resilienza di almeno 4.000 km della rete elettrica agli eventi metereologici estremi, nonché a ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e limitare le conseguenze sociali ed economiche negative per le aree interessate.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) una somma pari a euro 150.000.000 (centocinquanta milioni) è volta a sostenere la realizzazione di interventi che impattano su almeno 1.500 km della rete di trasmissione;

b) una somma pari a euro 350.000.000 (trecentocinquanta milioni) è voltaa sostenere la realizzazione di interventi sulla rete di distribuzione, per un costo massimo ammissibile non superiore a 125.000 euro/km (centoventicinque mila euro per chilometro).

L'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascun progetto di cui alle lettere a) e b) non è inferiore a euro 1.000.000 (un milione).

3. Non sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto gli interventi già ammessi a beneficiare del meccanismo incentivante di cui all'allegato A alla delibera Arera n. 566/2019/R/Eel.

4. In coerenza con i principi generali di attuazione del Pnrr, una quota pari al 40 per cento delle risorse complessive di cui al comma 1 è riservata a interventi da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, per carenza di richieste o perché le proposte progettuali ricadenti nei territori indicati non soddisfano i criteri di ammissibilità, le risorse non assegnate sono utilizzate per il finanziamento di proposte progettuali ammissibili da realizzarsi in altre aree territoriali.

5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica adotta i provvedimenti necessari ali'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), stabilendo, in particolare, le modalità e i termini di presentazione dei progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, comprese le modalità di rimodulazione dell'ultimo progetto in graduatoria nel caso di insufficienza di risorse, l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili direttamente collegate e funzionali alla realizzazione dell'investimento e la loro decorrenza, nonché le cause di revoca del contributo.

6. Ai soggetti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), si applica in ogni caso il meccanismo previsto dall'articolo 11, comma 9 e 17, comma 10 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023, di cui alla delibera Arera n. 568/19/R/Eel e successive modifiche e integrazioni, rispettivamente per i concessionari della rete di distribuzione e i concessionari della rete di trasmissione, finalizzato a salvaguardare l'interesse dei concessionari medesimi a impiegare efficacemente i contributi concessi entro i termini perentori previsti dal Pnrr, in considerazione del carattere straordinario, innovativo e anticipatorio che i progetti di cui al presente decreto rivestono.

7. Ai fini del conseguimento del target relativo all'investimento 2.2, missione 2, componente 2, del Pnrr, nel caso in cui, al termine della procedura di valutazione delle proposte progettuali ovvero a seguito di revoca, totale o parziale, del finanziamento residuino risorse utilizzabili, con decreto del Ministero della transizione ecologica si può procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito dell'altra linea d'intervento.

8. I progetti ammessi al finanziamento ai sensi del presente decreto sono completati entro e non oltre il 30 giugno 2026, assicurano il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" come definito dall'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 e non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione europea conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it. e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.