Decreto direttoriale MinAmbiente 13 gennaio 2023, n. 23
Incentivi per la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Approvazione delle regole applicative ai sensi del Dm 15 settembre 2022
Ultima versione coordinata con modifiche al 01/02/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 13 gennaio 2023, n. 23
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 17 gennaio 2023)
Direzione Generale Incentivi Energia
Il Direttore generale
vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici";
Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato nella Gazzetta. ufficiale 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell'articolo 2;
Visto il Dpcm 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell'Unità di Missione per il Pnrr presso il Mite;
Visto il Dpcm del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 228, relativo al conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell'Ing. Mauro Mallone, Direttore generale della direzione incentivi energia;
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento Rrf), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (di seguito anche "Pnrr" o "Piano"), di cui è stata approvata la valutazione positiva con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la misura "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" – Missione 2, Componente 2 Investimento 1.4 del Pnrr che prevede il finanziamento e l'attuazione di progetti finalizzati a:
a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento;
c) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas
d) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano;
e) migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione.
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale "Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché l loro monitoraggio, rendicontazione e controllo", e l'articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr, le amministrazioni titolari degli interventi "possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 — I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000;
Rilevato inoltre che il predetto importo è ripartito come segue:
— una somma pari a euro 1.730.400.000 per le seguenti finalità:
• sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
• riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento.
Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva Red II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (Ue) 2021/241;
• la restante parte delle somme di cui sopra pari a euro 193.000.000 per la realizzazione di interventi di economia circolare;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", che conferma l'affidamento al Gse della gestione dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e introduce principi generali di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione finalizzati a garantire una maggiore efficienza amministrativa nell'assegnazione delle risorse economiche disponibili e in particolare:
— l'articolo 5, comma 1, che prevede che la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione basati su tariffe erogate dal Gse sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
— l'articolo 11, comma 1, che prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;
— l'articolo 13 che prevede che, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al medesimo Titolo e quelli previsti dal Pnrr e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del Pnrr di cui al successivo articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
• nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del Pnrr sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;
• la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal Gse nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
— l'articolo 14 recante criteri specifici di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 340 del 15 settembre 2022 recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Pnrr", pubblicato sulla Guri serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr;
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visto il regolamento (Ue) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (Ue) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;
Visto l'articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il Pnrr, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Pnrr;
Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
Visto lo Statuto del Gestore dei servizi energetici – Gse Spa (di seguito Gse);
Visto l'articolo 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale "per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle Società da esso controllate";
Visto l'articolo 25 del Decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91 che detta diposizioni in materia di determinazione delle tariffe a carico degli operatori per la copertura dei costi sostenuti dal Gse per le attività di gestione verifiche e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione;
Vista la circolare Rgs-Mef del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione Pnrr al 31 dicembre 2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
Vista la circolare Rgs-Mef del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)" e il suo aggiornamento effettuato con circolare Rgs-Mef del 13 ottobre 2022, n. 33;
Vista la circolare Rgs-Mef del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr — addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
Vista la circolare Rgs-Mef del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";
Vista la circolare Rgs-Mef del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Monitoraggio delle misure Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr — prime indicazioni operative";
Vista la circolare Rgs-Mef 26 luglio 2022, n. 29, recante "Procedure finanziarie Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef 11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato in Guri — Serie generale n.264 del 11 novembre2022, ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2022 stabilisce che: "ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021" definendo alle lettere cc) il Gse quale "Gestore dei servizi energetici Spa, deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attività gestionali funzionali all'assegnazione degli incentivi oggetto del presente decreto, nonché alla validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento Pnrr";
Considerato che ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto ministeriale del 15 settembre 2022 n. 340 la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Gse stipulano apposita Convenzione con la quale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento per la collaborazione istituzionale;
Considerato che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 2022 il Ministero, su proposta del Gse, deve approvare le regole applicative discendenti dallo stesso decreto;
Considerato che ai sensi del comma 2 del citato articolo 12 del richiamato decreto ministeriale 15 settembre 2022, le regole applicative devono avere un contenuto specifico, e segnatamente devono regolamentare:
"a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dall'articolo 5, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" (Dnsh);
b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale nonché della tariffa incentivante di cui all'articolo 3;
d) i contratti-tipo da stipulare tra il Gse e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), nonché quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al Dm 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del Dm 2 marzo 2018;
e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;
f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi di cui al presente decreto, tra cui ricomprendere, ove pertinente:
1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti;
2) l'obbligo di assicurare il rispetto della normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (Ue) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
3) l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;
4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento (Ue) 2021/241;
5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del Pnrr, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
6) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
7) l'obbligo di indicazione del Cup su tutti gli atti amministrativo contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
8) le modalità di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati a essi e della documentazione probatoria pertinente;
9) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Pnrr;
10) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal Gse, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
11) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del Pnrr, devono essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il Pnrr, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea (Eca), della Procura europea (Eppo) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e del Dpcm 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
12) l'obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del Pnrr relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
13) la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
14) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241;
15) l'impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative Pnrr volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
g) le modalità con le quali il Gse trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Pnrr e secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione di cui al comma 10;
h) le modalità con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonché le modalità con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi;
i) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui agli articoli 5 e 6 del Dm 2 marzo 2018 e all'articolo 4, comma 1, lettera c);
l) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 10, definite secondo criteri di proporzionalità in ragione dell'entità delle violazioni medesime.";
Vista la nota prot. n. 3344 dell'11 gennaio 2023, con cui il Gse ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 15 settembre 2022, la proposta di regole applicative;
Vista la nota prot. n. 4829 del 13 gennaio 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria del presente decreto; Tutto ciò visto, considerato e ritenuto Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e del Dpcm 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Decreta
Articolo 1
Approvazione delle regole applicative
1. Sono approvate, le Regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022, le quali, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Gse.
2. Le presenti Regole entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
