Conclusioni Avvocato generale Ue 25 maggio 2023, causa C-86/22
Imballaggi - Sacchetti di plastica monouso biodegradabili e compostabili - Circolazione nel mercato - Dm 18 marzo 2013, quale norma tecnica che vieta la circolazione di sacchetti non conformi a determinate specifiche ma conformi ai requisiti generali della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi - Contrasto con l'articolo 18, direttiva 94/62/Ce sulla circolazione nel mercato - Sussistenza - Risarcimento danni alle imprese - Configurabilità - Rimessione al Giudice italiano - Verifica se la violazione della norma europea sia sufficientemente qualificata - Sussistenza
La normativa tecnica italiana ex Dm 18 marzo 2013 sui sacchetti di plastica monouso leggeri secondo l'Avvocato Ue era in contrasto con la direttiva imballaggi 94/62/Ce e lo Stato potrebbe dovere risarcire le imprese.
Le conclusioni dell'Avvocato generale Ue 25 maggio 2023, causa C?86/22 sono state presentate nell'ambito della questione pregiudiziale posta dal Tar Lazio sul Dm 18 marzo 2013 che fissò le regole tecniche per l'immissione in commercio dei sacchetti monouso (solo biodegradabili e compostabili o riutilizzabili di determinati spessori). La norma italiana tagliava di fatto fuori dal mercato prodotti compatibili con la direttiva Ue imballaggi ma non più con l'ordinamento interno. Il Dm in parola è stato abrogato dal 13 agosto 2017, quando l'Italia ha recepito la direttiva 2015/720/Ue sui sacchetti di plastica leggeri col Dl 91/2017 convertito dalla legge 123/2017. Nel frattempo però, sostiene l'impresa ricorrente, è stato in vigore e ha causato potenziali danni.
Secondo l'Avvocato Ue il Dm 18 marzo 2013 è in contrasto con la direttiva imballaggi il cui articolo 18 è norma armonizzata che ha previsto un bilanciamento tra condizioni di circolazione nel mercato dei sacchetti e tutela di altri interessi, anche ambientali e uno Stato non può "ribilanciare" quanto fatto dalla Commissione anche se pensa di farlo a maggiore tutela dell'ambiente.
Quanto al risarcimento dei danni subiti dall'impresa per effetto di una norma in contrasto con una direttiva europea, l'Avvocato Ue ne chiarisce i presupposti: la norma Ue violata è preordinata a conferire diritti ai singoli; la violazione della norma sia sufficientemente qualificata; esiste un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subìto da tali soggetti. Toccherà al Giudice italiano stabilire se ricorrono i presupposti. (FP)
Avvocatura generale Ue
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