Energia
Normativa Vigente

Decisione Consiglio Ue 2024/1638/Ue

Recesso dell'Unione europea dal trattato sulla Carta dell'energia

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 30 maggio 2024, n. 2024/1638/Ue

(Guue 5 giugno 2024)

Decisione relativa al recesso dell'Unione dal trattato sulla Carta dell'energia

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 98/181/Ce, Ceca, Euratom del Consiglio e della Commissione2 l'Unione ha concluso il trattato sulla Carta dell'energia (Energy Charter Treaty — "Ect"), che è entrato in vigore il 16 aprile 1998.

(2) L'Ect non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto.

(3) Nel 2019 le parti contraenti dell'Ect ("parti contraenti") avevano avviato negoziati tesi a modernizzarlo onde allinearlo ai principi dell'accordo di Parigi3 e ai requisiti dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici, nonché alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti.

(4) Nel corso di una conferenza ad hoc tenutasi il 24 giugno 2022 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo di massima sul testo aggiornato, concludendo in tal modo i negoziati, fatta salva la loro valutazione finale. L'adozione dell'esito negoziato era prevista in occasione della 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia ("Conferenza") del 22 novembre 2022.

(5) Prima della Conferenza della Carta dell'energia l'Unione non ha adottato una posizione sulla modernizzazione dell'Ect.

(6) In assenza di una posizione dell'Unione, quest'ultima non è in grado di votare l'adozione dell'Ect modernizzato in sede di Conferenza.

(7) Alla luce di quanto precede, è opportuno che l'Unione receda dall'Ect.

(8) Vari Stati membri hanno espresso il loro sostegno alle modifiche proposte all'Ect e hanno manifestato l'intenzione di rimanerne parti contraenti, fatta salva la sua modernizzazione. Pertanto dovrebbe essere consentito a tali Stati membri, mediante una decisione distinta, di approvare o non opporsi alla modernizzazione dell'Ect in occasione della Conferenza che adotterà tale modernizzazione.

(9) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'Ect, una parte contraente può notificare per iscritto il proprio recesso dall'Ect al depositario di quest'ultimo, vale a dire la Repubblica portoghese. A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'Ect, il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

(10) È opportuno che l'Unione receda dall'Ect,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'Unione recede dal trattato sulla Carta dell'energia ("Ect").

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, notifica per iscritto, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'Ect, il recesso dell'Unione dall'Ect.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 30 maggio 2024

Note ufficiali

1

Approvazione del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

2

Decisione 98/181/Ce, Ceca, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (Gu L 69 del 9 marzo 1998, pag. 1).

3

Gu L 282 del 19 ottobre 2016, pag. 4.