Dm Ambiente 17 settembre 2024, n. 320
Piattaforma digitale aree idonee agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Attuazione del Dlgs 199/2021
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 17 settembre 2024, n. 320
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 15 ottobre 2024)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", la quale, nel dettare i criteri di delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2018/2001, ha introdotto la disciplina delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di impianti a fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito, decreto legislativo n.199 del 2021);
Visto l'articolo 20 decreto legislativo n.199 del 2021, recante la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" ed, in particolare, il comma 1, che prevede che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscano principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
Visto il comma 2 del predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che i decreti di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021 stabiliscano altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome;
Visto altresì, il comma 4 del predetto articolo 20, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale dispone che, conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, prevede che con decreto del Ministero della transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siano regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il Gestore dei Servizi energetici — Gse Spa, con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree. Tale piattaforma dovrà includere anche i dati di monitoraggio previsti dall'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilendo altresì che i dati siano trattati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome;
Visto, inoltre, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 recante disposizioni in relazione al "Monitoraggio Pniec, Sistema statistico nazionale, Relazioni" ed, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che prevede che il Gse aggiorni e potenzi il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine, fra gli altri, di monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione;
Visto il comma 5 del predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede che il Gse realizzi un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitoraggio raccolti per tutte le finalità elencate al comma 4 del medesimo articolo 48, nonché i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo 21 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 2021;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2022 n. 264, ed, in particolare, l'articolo 4 recante disposizioni sul Ministero della transizione ecologica che assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Vista la legge 3 agosto 2007 n. 124 recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" e in particolare l'articolo 42 che disciplina le "Classifiche di segretezza", il quale, al comma 7, prevede che con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n.5/2015, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare l'articolo 7, "Diritto a servizi on-line semplici e integrati", e l'articolo 50 "Disponibilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni";
Viste le Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche Amministrazioni e le Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite Api dei sistemi informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, che garantiscono l'interoperabilità del Sistema informativo della pubblica Amministrazione con quelli di altri soggetti;
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del richiamato articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, alla regolamentazione delle modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il Gse che includa tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree;
Considerato che detta piattaforma dovrà includere anche i dati di monitoraggio previsti dal successivo articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021;
Considerato che i dati della piattaforma sono trattati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome;
Ritenuto altresì, necessario disciplinare, per l'implementazione e la manutenzione e la piena operatività della predetta Piattaforma digitale per le aree idonee, i flussi informativi necessari allo scopo e le relative modalità di aggiornamento;
Considerato che nella predetta Piattaforma digitale possono essere presenti informazioni strategiche e pertanto sottoposte a un regime di classificazione di riservatezza/segretezza;
Ritenuto che i dati e le informazioni contenuti nella piattaforma debbano essere trattati in conformità alle prescrizioni della normativa vigente a tutela della privacy;
Visto l'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che istituisce un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale per interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030, attraverso l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di "attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo";
Acquisita l'intesa ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 settembre 2024.
Decreta
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto, al fine di fornire alle Regioni e alle Province autonome informazioni e strumenti di supporto al processo di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e alle attività di monitoraggio ad esso connesse, disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito denominata Piattaforma aree idonee, realizzata e gestita dal Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito, Gse).
Articolo 2
Funzionalità della Piattaforma aree idonee
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, la Piattaforma aree idonee garantisce le seguenti funzionalità:
a) la caratterizzazione e la qualificazione del territorio sia per le infrastrutture già realizzate e presenti che per quelle autorizzate e in corso di autorizzazione;
b) la fruibilità per i soggetti abilitati di un servizio di stima del potenziale installabile e della classificazione delle superfici e delle aree;
c) l'acquisizione e lo scambio di dati con le altre pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti che detengono le informazioni necessarie per consentire la caratterizzazione del territorio;
d) l'interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale per la caratterizzazione del territorio;
e) la disponibilità dei dati di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai fini delle attività di monitoraggio;
f) l'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni rese disponibili;
g) il trattamento dei dati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero approva, su proposta Gse l'elenco dei dati e delle informazioni da rendere accessibili al pubblico in un'apposita sezione della Piattaforma.
Articolo 3
Dati e fonti
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse garantisce l'avvio della Piattaforma aree idonee rendendo accessibili e costantemente aggiornati almeno i dati e le informazioni nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo Gse, relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e, in particolare, i dati relativi ai consumi di energia presenti all'interno del Sistema Informativo Integrato, ivi incluse le informazioni tecniche e anagrafiche utili al monitoraggio dei clienti attivi, la qualificazione, la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio. La Piattaforma è alimentata altresì con i dati e le informazioni relativi agli impianti che hanno stipulato una convenzione con il Gse, con particolare riguardo alla loro geolocalizzazione, alle relative anagrafiche tecniche e, ove disponibili, ai dati relativi alla superficie occupata, alla produzione effettiva e alla producibilità teorica.
2. Ai fini dell'ulteriore implementazione e del costante aggiornamento della Piattaforma aree idonee, sono forniti al Gse almeno i dati e le informazioni georeferenziati, ove possibile, di competenza dei seguenti soggetti:
a) il Ministero della cultura fornisce le informazioni relative ai siti e le aree sottoposte a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
b) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rende disponibili i dati relativi all'occupazione del suolo agricolo contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale, i dati utili alla classificazione dei terreni agricoli nella disponibilità del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette le informazioni relative alle aree contigue ad autostrade e a quelle nella titolarità del Gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; ai siti e agli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
d) il Ministero della difesa rende disponibili i dati relativi ai beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa;
e) il Ministero dell'interno trasmette i dati relativi alla localizzazione dei beni demaniali o a qualunque titolo in uso a tale Ministero;
f) il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari trasmettono i dati relativi alla localizzazione dei beni demaniali o a qualunque titolo in uso a tale Ministero;
g) il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette i dati presenti nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture;
h) l'Agenzia del demanio, anche per il tramite delle proprie agenzie territoriali, trasmette i dati relativi alla localizzazione dei beni demaniali o a qualunque titolo in uso;
i) le Regioni e le Province autonome o gli enti da esse delegati forniscono l'elenco delle autorizzazioni rilasciate e in fase di rilascio su tutto il proprio territorio, il Piano territoriale regionale, il Piano cave e miniere, le reti autostradali regionali in concessione a soggetti partecipati dalle medesime Regioni;
l) l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette i dati sulla localizzazione e lo stato delle bonifiche dei siti contaminati;
m) Terna fornisce l'anagrafica e la localizzazione di tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, anche in fase di realizzazione registrati sulla Piattaforma Gaudì, la loro produzione di energia elettrica immessa in rete, la localizzazione delle cabine primarie, la rete di trasmissione nazionale con i relativi limiti di capacità di trasporto e l'accesso ai dati disponibili sul portale T.E.R.R.A.;
n) i gestori di rete forniscono le informazioni relative alla localizzazione della rete di distribuzione di energia elettrica, suddivise tra rete di bassa tensione (BT) e rete di media tensione (MT);
o) gli operatori del trasporto di gas e i soggetti concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale trasmettono i dati sulla localizzazione della rete di distribuzione di gas naturale, indicando altresì l'ubicazione delle cabine di restituzione e misura (Remi), la capacità disponibile per l'allaccio di impianti di produzione di biometano;
p) i gestori delle reti di teleriscaldamento forniscono le informazioni relative alla localizzazione della propria rete di distribuzione.
3. La tipologia dei dati e delle informazioni nonché i soggetti tenuti a fornirli ai sensi dei precedenti commi possono essere aggiornati dal Gse previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica di cui all'articolo 6.
Articolo 4
Flussi informativi e interoperabilità per l'implementazione della Piattaforma digitale per le aree idonee
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse individua le modalità operative per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto lettere da i) a p) e le pubblica sul proprio sito istituzionale. Entro i successivi quarantacinque giorni, i soggetti interessati, forniscono i dati necessari al popolamento della piattaforma.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Gse comunica le predette modalità operative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale entro i successivi quindici giorni avvia la stipula di accordi istituzionali con i soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere da a) a h), aventi ad oggetto il trasferimento dei dati al Gse e il loro aggiornamento, secondo le modalità operative previste.
3. Il Gse, a valle della verifica positiva circa la completezza e la congruità dei dati e delle informazioni, sulla base delle modalità indicate ai precedenti commi 1 e 2, implementa e aggiorna le informazioni e i dati di cui all'articolo 3, comma 2 entro trenta giorni dalla loro ricezione.
4. Il Gse garantisce l'interoperabilità della Piattaforma aree idonee con la Piattaforma di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (c.d. Suer) e con le altre banche dati pubbliche di interesse per le funzionalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Articolo 5
Modalità di accesso e trattamento dei dati
1. Oltre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono abilitate all'accesso alla Piattaforma le Regioni e le Province Autonome, le quali accedono esclusivamente alle informazioni relative al proprio territorio, attraverso una identificazione in area riservata con credenziali dedicate rilasciate dal Gse.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse garantisce altresì l'accesso, in modalità visualizzazione, ai dati e alle informazioni della Piattaforma aree idonee ai Comuni limitatamente al proprio territorio.
3. I dati e le informazioni della Piattaforma aree idonee sono trattati per le funzionalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle regioni e Province autonome, e vengono trattati e resi disponibili nel rispetto e in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Articolo 6
Obblighi informativi del Gse
1. Il Gse, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di avvio della Piattaforma aree idonee, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnica contenente lo stato di implementazione delle funzionalità e dei dati resi disponibili sulla Piattaforma aree idonee, evidenziando eventuali criticità riscontrate nell'implementazione dei flussi informativi con ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché nuove opportunità di implementazione e gestione degli stessi flussi informativi.
Articolo 7
Copertura dei costi connessi allo sviluppo e alla gestione della Piattaforma digitale per le aree idonee
1. Alla copertura degli oneri sostenuti dal Gse per le attività di implementazione e gestione operativa della Piattaforma di cui al presente decreto si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Il Gse, nell'ambito della rendicontazione dei propri fabbisogni di funzionamento all'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, fornisce separata evidenza dei costi di cui al comma 1 del presente articolo. Le modalità di rendicontazione sono condivise con la medesima Autorità, distinguendo le spese sostenute per l'implementazione da quelle afferenti alla gestione della Piattaforma aree idonee.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.