Sentenza Adunanza plenaria Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15
Denuncia di inizio attività (Dia) e Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - Natura giuridica - Provvedimenti amministrativi direttamente impugnabili - Esclusione
La denuncia/dichiarazione di inizio attività (Dia) è un atto di autonomia privata con cui si comunica alla pubblica amministrazione l'esercizio di un'attività consentita dalla legge e non è autonomamente impugnabile.
L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione 29 luglio 2011, n. 15 risolve il contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica della Dia (articolo 19, legge 241/1990). Essa non è provvedimento amministrativo tacito formatosi con il decorso del tempo (silenzio-assenso) ma dichiarazione del privato all'amministrazione competente dell'inizio di un'attività libera consentita dalla legge. La Pa nei tempi previsti può inibire la prosecuzione dell'attività qualora in contrasto con le norme regolatorie.
Dato che la Dia non è autonomamente impugnabile, il terzo danneggiato impugnerà il mancato esercizio da parte dell'Amministrazione del potere inibitorio dell'attività dichiarata. Le considerazioni in parola si applicano anche alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
Consiglio di Stato
Sentenza Adunanza plenaria 29 luglio 2011, n. 15
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