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Sentenza Corte Costituzionale 27 giugno 2012, n. 164

Semplificazioni amministrative - Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - Applicabilità - Violazione competenza regionale - Non sussiste - Disciplina attinente livello essenziale di prestazioni su diritti civili e sociali

In merito alle semplificazioni burocratiche della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ex articolo 19, legge 241/1990 solo la competenza esclusiva statale garantisce prestazioni uguali a tutti i cittadini.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 27 giugno 2012, n. 164 rigettando i ricorsi di diverse Regioni che lamentavano che le semplificazioni amministrative introdotte con la Scia invadevano la competenza "concorrente" regionale (specie in materia edilizia). La Corte ha invece ricondotto la materia al principio per cui il Legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.).
La soddisfazione di questa esigenza si ha solo riconoscendo, pur ammettendo un concorso di competenze Stato-Regioni la prevalenza della competenza esclusiva statale, unica in grado di soddisfare questa esigenza di prestazioni garantite (le "semplificazioni" della Scia) a tutti i cittadini senza discriminazioni.

Corte Costituzionale

Sentenza 27 giugno 2012, n. 164

(Gu 4 luglio 2012 n. 27)

Iniziativa economica privata - Edilizia e urbanistica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (Scia) sostitutiva della "Denuncia di inizio attività" (Dia) - Lamentata modifica con norma statale della preesistente normativa sia statale che regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata erroneità ed irrilevanzadella autoqualificazione, ritenuta incidenza su ambiti di legislazione regionale di natura esclusiva o concorrente, in subordine mancanza di coinvolgimento della Regione. Ritenuta applicabilità della nuova disciplina della Dia commerciale (Scia) anche al settore dell'edilizia, con estensione alla Dia edilizia della facoltà di immediato inizio dell'attività - Lamentata sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che regionale nei settori del commercio, artigianato, turismo, attività commerciali, interferenza con i poteri di controllo attribuiti agli enti locali, nonché interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi ? Previsione che la disciplina della Scia, nella sua integralità, attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lett. e) ed m), Cost. Interpretazione autentica dell'articolo 49, comma 4-bis, del Dl n. 78/2010 - Applicabilità della disciplina della "Segnalazione certificata di inizio attività" (Scia) alle denunce di inizio attività (Dia) in materia edilizia, con esclusione dei casi c.d. super-Dia - Estensione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (Dia) - Introduzione della facoltà di immediato inizio dell'attività, prima di qualunque controllo - Lamentata interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e foriere di abusi e danni irreversibili. Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in materia edilizia - Introduzione di un termine breve di trenta giorni, in luogo di quello di sessanta giorni, per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti - Lamentata interferenza nella materia del governo del territorio attraverso regole di dettaglio irrazionali e riduttive dei poteri di verifica della pubblica amministrazione nel controllo del territorio.