Dm Ambiente 13 agosto 2020, n. 175
Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali per il controllo e il monitoraggio dell'esecuzione delle opere statali complesse sottoposte e valutazione di impatto ambientale (Via) - Articolo 28, Dlgs 152/2006
N.d.R.: Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Dl 76/2020, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Dm 175/2020 (6 dicembre 2020), gli Osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 13 agosto 2020, n. 175
(Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 6 ottobre 2020)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che all'articolo 9, comma 1, attribuisce alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, di seguito "Cress", la competenza in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale (Via, Vas e Aia) avvalendosi delle rispettive commissioni;
Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 363 del 24 dicembre 2019 e n. 54 del 6 marzo 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 67 del 17 marzo 2020 di emanazione della Direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020 ed in particolare la Priorità politica 7 che ha indicato di "Proseguire nel percorso di potenziamento del Ministero, con particolare riguardo, alla definizione di procedure trasparenti";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. n. 257 dell'1° agosto 2018;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 28, comma 2 laddove si dispone l'istituzione di osservatori ambientali in fase di decreto di compatibilità ambientale;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ed in particolare l'articolo 50, comma 1, lettera p) nella parte in cui, modificando il richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia ad un decreto ministeriale l'introduzione di criteri minimi per la costituzione uniforme degli osservatori ambientali;
Considerato che, secondo il disposto del citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei decreti di Valutazione d'Impatto Ambientale l'esito positivo della compatibilità ambientale sul progetto definitivo o di fattibilità è subordinato all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione dell'opera, nonché nella fase di monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, il medesimo decreto può disporre l'istituzione di appositi Osservatori ambientali per lo svolgimento delle predette attività, al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;
Preso atto che la costituzione dei richiamati Osservatori ambientali è avvenuta in questi anni senza seguire una procedura uniforme, secondo modalità disomogenee, nell'assenza di criteri e principi anche in relazione alla tipologia dell'atto costitutivo, alle modalità di composizione degli Osservatori, alle funzioni assegnate, al resoconto delle attività poste in essere, ai compensi riconosciuti ai componenti;
Considerato che l'articolo 50 del richiamato decreto legge n. 76 del 2020 ha espressamente modificato l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016 rinviando ad uno o più decreti ministeriali il compito di definire:
a) la designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di valutazione di impatto ambientale;
b) la nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
c) le previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) la temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) la individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dall'articolo 50 del decreto legge n. 76 del 2020, anche al fine di fornire indirizzi omogenei alla competente Direzione generale Cress per la costituzione e il funzionamento degli Osservatori ambientali assicurando l'esercizio delle funzioni secondo obiettivi di imparzialità e assoluta trasparenza;
Sentiti i Capi dei Dipartimenti, su proposta del Direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, nonché l'Organismo indipendente di valutazione;
Decreta
Articolo 1
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera p) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, definisce le modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali.
Articolo 2
Istituzione degli Osservatori ambientali
1. L'Osservatorio ambientale è istituito con il decreto ministeriale di valutazione d'impatto ambientale, in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, d'intesa con il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica Via-Vas.
2. In considerazione delle funzioni attribuite dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli Osservatori Ambientali, le condizioni di cui al comma 1 ricorrono qualora la valutazione d'impatto ambientale riguardi progetti di significativo impatto sul territorio, ovvero ove si riscontri, anche alla luce delle consultazioni con il pubblico, condizioni di elevata conflittualità sociale, ovvero quando vi siano una pluralità di interessi contrapposti, e, in ogni caso, con riferimento a tutti i progetti su cui la Commissione Via-Vas ritiene sia necessario assicurare la massima trasparenza nella realizzazione della stessa.
3. Il decreto di valutazione d'impatto ambientale individua le Amministrazioni e gli Enti rappresentati nell'Osservatorio ambientale.
Articolo 3
Compiti e funzioni dell'osservatorio ambientale
1. L'Osservatorio ambientale è organismo collegiale che svolge compiti di supporto all'Autorità competente per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'Osservatorio ambientale opera quale garante per i cittadini della trasparenza delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale, al fine di assicurare la piena e immediata conoscibilità e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza.
3. L'Osservatorio Ambientale sovrintende, tra gli altri, ai seguenti compiti:
a) verifica della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale;
b) monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di Via, esprimendo, su richiesta della Direzione generale Cress, pareri specifici;
c) diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza poste in essere dalle competenti Autorità indicate dal provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;
d) gestione delle informazioni al pubblico, anche attraverso uno specifico sito internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino;
e) effettuazione delle informazioni alle Amministrazioni ed agli Enti locali territorialmente interessati sull'attività dell'Osservatorio ambientale stesso, ai comitati civici, alle associazioni ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi ambientali;
f) ricezione, da parte di Enti pubblici, associazioni, comitati, singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticità in merito al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
g) trasmissione e condivisione con la Direzione generale Cress dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie ad alimentare le Banche dati del Portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) segnalazione alla competente Direzione generale Cress di ogni problematica connessa l'acquisizione di dati e informazioni da rendere disponibili al cittadino.
3. L'Osservatorio ambientale, per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati, si dota di un regolamento interno di funzionamento, in coerenza con quanto indicato nei provvedimenti di costituzione e funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'Osservatorio trasmette, ogni due mesi, al Ministro per il tramite del Capo di gabinetto e al Direttore generale Cress una relazione sull'attività posta in essere, sulle criticità riscontrate e sulle misure occorrenti per farvi fronte.
5. Le convocazioni delle riunioni dell'Osservatorio ambientale, l'ordine del giorno delle sedute e i verbali sono pubblicati, contestualmente alla sua diffusione tra i componenti dell'Osservatorio, sul sito internet del Ministero ovvero sul sito internet istituzionale dell'Osservatorio ove realizzato. In caso di mancata ottemperanza di questa disposizione, le deliberazioni dell'Osservatorio sono nulle.
Articolo 4
Costituzione e composizione dell'Osservatorio ambientale
1. La costituzione dell'Osservatorio ambientale, istituito con il provvedimento di adozione della valutazione positiva di impatto ambientale, è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Direttore generale Cress.
2. L'Osservatorio ambientale è composto dal Presidente, dal Segretario e da un componente designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché da un componente in rappresentanza di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di valutazione di impatto ambientale.
3. La proposta di costituzione dell'Osservatorio Ambientale è effettuata dal competente Direttore generale previa acquisizione dell'intesa con il soggetto proponente prevista dal citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle designazioni dei rispettivi rappresentanti da parte delle Amministrazioni ed Enti individuati dal decreto di valutazione d'impatto ambientale per la partecipazione all'Osservatorio ambientale.
4. Il Presidente e il componente dell'Osservatorio sono scelti dal Ministro tra soggetti, estranei ai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotati di significativa competenza e professionalità per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 3, ed in particolare in ambito ambientale con riferimento alle tematiche del diritto pubblico, italiano europeo e comparato, ed amministrativo, della trasparenza e della legalità, dell'accesso civico, della comunicazione, delle politiche ambientali ovvero delle tematiche connesse all'opera oggetto di monitoraggio da parte dell'osservatorio per il quale il soggetto è designato.
5. Il Segretario dell'Osservatorio è individuato dal Direttore generale Cress, tramite procedura di conferimento degli incarichi di cui al decreto direttoriale n. 343 del 28 novembre 2016, tra funzionari di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotati di comprovata esperienza nella gestione di organi collegiali e delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Il Segretario svolge, in particolare, le funzioni di raccordo tra l'Osservatorio e la competente Direzione generale Cress.
Articolo 5
Durata dell'Osservatorio ambientale e degli incarichi di Presidente, componenti e Segretario e determinazione dei compensi
1. La durata dell'Osservatorio ambientale è prevista in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell'opera indicato dal proponente ed è comunque commisurata al completamento delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali dettate nel provvedimento di Via, che si esplicano anche nella fase di realizzazione dell'opera e nei due anni di monitoraggio ambientale post-operam.
2. Il Presidente, il Segretario e i componenti dell'Osservatorio restano in carica 4 anni, salvo una minore durata dell'Osservatorio presso il quale sono nominati, e non possono essere riconfermati.
3. I componenti di un Osservatorio non possono ricoprire l'incarico di Presidente, Segretario o componente di più di un Osservatorio ambientale contemporaneamente.
4. Non possono essere nominati componenti dell'Osservatorio coloro che versano in una condizione di incompatibilità ed inconferibilità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive dell'osservatorio senza giustifica motivo determina la decadenza dall'incarico.
5. Ai componenti degli Osservatori ambientali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 257 del 1° agosto 2018 in materia di agenda trasparente.
6. Il decreto di costituzione dell'Osservatorio determina i compensi per il presidente, il segretario e i componenti dell'Osservatorio motivando la scelta in considerazione dei compiti e delle funzioni previste dal presente decreto nonché in relazione alla complessità ed alla durata delle attività dell'Osservatorio ambientale e delle conseguenti responsabilità professionali, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, entro il limite massimo mensile lordo di euro 3.000 per il Presidente, euro 2.000 per i componenti, euro 1.500 per il Segretario.
Articolo 6
Oneri
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio, ivi inclusi i compensi per il Presidente, il Segretario e i Componenti e i relativi rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni, le missioni e i sopralluoghi necessari per lo svolgimento dei compiti previsti, nonché per la messa a disposizione di una sede per le riunioni e la realizzazione del sito internet istituzionale, nonché ogni ulteriore onere derivante dal funzionamento dell'Osservatorio anche per le attività di informazione al pubblico e di supporto tecnico-amministrativo all'Osservatorio, sono poste a carico del soggetto proponente il quale accetta formalmente la copertura dei relativi oneri all'atto della formalizzazione dell'intesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 76 del 2020, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.