La valutazione di impatto ambientale (VIA) e il provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in Umbria
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli effetti ambientali derivanti da un determinato progetto.
Per alcune tipologie impiantistiche è previsto un assoggettamento diretto alla VIA, mentre in altri casi la VIA può essere dettata dall'esito di una verifica di assoggettabilità alla VIA (“screening”) di competenza regionale.
ATTENZIONE: nel caso di impianti da sottoporre a procedimenti di VIA di competenza regionale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 in materia di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR). Il PAUR è un procedimento amministrativo che integra in un unico atto sia il provvedimento di VIA che tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.
In Umbria la disciplina del PAUR è regolata dalla Dgr 6 maggio 2019 n. 582, in coerenza con il dettato nazionale del Dlgs 152/2006. Inoltre, alcune indicazioni regionali specifiche sono dettagliate in altri provvedimenti, tra cui vanno segnalate almeno la determinazione dirigenziale 5 novembre 2019 n. 11081 e la Dgr 18 dicembre 2017 n. 1541.
Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell''articolo 9 del Testo unico rinnovabili (Dlgs 25 novembre 2024, n. 190).
Per dare un quadro il più completo possibile della disciplina vigente, in questa pagina proponiamo una lettura integrata delle disposizioni nazionali e di quelle regionali.
Una premessa importante
Dal momento che, ai sensi della disciplina regionale, la valutazione di impatto ambientale è sempre pre-ordinata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, con Dgr 165/2025 la Regione Umbria ha scelto di non avvalersi della facoltà di optare per il procedimento autorizzatorio unico prevista dall'articolo 9 comma 1 del Dlgs 190/2024.
Ciò significa, in concreto, che nel caso di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili sottoposti alle procedure di VIA/PAUR di competenza regionale, ovvero sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o sottoposti direttamente a VIA/PAUR, l'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata al "Servizio sostenibilità ambientale valutazioni ed autorizzazioni ambientali" e non al "Servizio energia ambiente rifiuti", autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica comunque compresa nel PAUR rilasciato dall'autorità competente per la VIA.
Quando scatta l'obbligo per gli impianti FER
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del Dlgs 152/2006, sono sottoposti alla procedura VIA/PAUR:
• i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006;
• i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette o all'interno di siti della rete Natura 2000;
• le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006, che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti;
• le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
• i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Dm 30 marzo 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
• le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 (fatta eccezione per le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti), per i quali ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del Dlgs 152/2006 l'autorità competente, a seguito della presentazione di richiesta di valutazione preliminare da parte del proponente, abbia comunicato, ad esito dell'istruttoria svolta, che gli stessi devono essere assoggettati a VIA.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 comma 1 del Testo unico rinnovabili, il PAUR si applica anche al seguente elenco di interventi in regime di autorizzazione unica (allegato C, sezione I, Testo unico) sottoposti a VIA di competenza di Regioni e Province autonome:
- impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
- impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
- impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
- impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 22/2010;
- impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
— pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
— pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
- impianti di cogenerazione a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- impianti di cogenerazione asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui all'elenco;
- impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo elettrochimico in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW, ubicati in aree diverse da: l'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o l'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'elenco, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507.
NB: l’articolo 1 del decreto-legge 507/94 fa riferimento alle “opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi”.
Per gli impianti rientranti nell'elenco del Testo unico di cui sopra, il termine per la conclusione del PAUR non può superare i 2 anni dal suo avvio o dall'avvio dello screening, qualora previsto.
Fasi istruttorie e consultive
Presentazione dell'istanza
Ai fini dell’avvio del procedimento per il rilascio del PAUR, il proponente presenta al Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria, apposita istanza redatta conformemente al modulo approvato con determinazione dirigenziale 5 novembre 2019 n. 11081.
ATTENZIONE: recependo quanto disposto dal Testo unico rinnovabili (Dlgs 25 novembre 2024 n. 190), la Regione Umbria con Dgr 5 marzo 2025 n. 165 ha approvato la nuova modulistica (allegati C1 e C2) da presentare qualora si debba fare istanza per impianti solari e/o eolici soggetti ad autorizzazione unica e contemporaneamente sottoposti anche a screening e/o a VIA/PAUR di competenza regionale:
- allegato C1: modello di istanza — autorizzazione unica articolo 9 Dlgs 190/2024 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte solare e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, sottoposti verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale/a valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione;
- allegato C2: modello di istanza — autorizzazione unica articolo 9 Dlgs 190/2024 per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, sottoposti verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale/a valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione.
All’istanza sono allegati in formato elettronico gli elaborati documentali specificatamente richiesti, firmati digitalmente e organizzati secondo le modalità espressamente indicate.
Ai sensi di quanto stabilito con Dgr 1541/2017, il proponente ha la facoltà di richiedere esplicitamente che non vengano inseriti nell’istanza per il rilascio del PAUR i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione “esecutivo” ed alle fasi successive alla realizzazione dell’opera, comunque vincolanti per l’effettivo avvio dell’esercizio dell’opera/intervento in progetto.
In tale ipotesi la realizzazione e/o la messa in esercizio del progetto non potrà avere inizio fino all’avvenuto ottenimento dei titoli rinviati, secondo la tempistica dettata dalle specifiche norme di settore. Il proponente è tenuto a comunicare all’autorità competente, ai soli fini di deposito di archivio e ad ARPA Umbria, l’effettivo ottenimento dei suddetti titoli.
Con la medesima Dgr 1541/2017 è disposto inoltre che qualora un progetto da sottoporre a PAUR rientri tra le tipologie elencate negli allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 per le quali la norma specifica di settore prevede un regime “di concorrenza” stabilendo un procedimento specifico tecnico-amministrativo di natura pubblicistica, il proponente dovrà allegare all’istanza per il rilascio del PAUR il titolo che lo individua quale unico legittimo istante in ordine progetto in esame. In tale caso il PAUR comprenderà anche il titolo concessorio relativo, previsto dalla normativa di settore.
Pubblicazione della documentazione, richiesta di nomina del rappresentanti unici e verifica della completezza della documentazione
Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale provvede a pubblicare sul sito web regionale gli elaborati documentali inerenti il procedimento, ad eccezione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) del Dlgs 152/2006.
Contestualmente provvede ad inoltrare per via telematica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, apposita comunicazione inerente: l’avvenuta pubblicazione della documentazione, la richiesta di designazione del rappresentante unico (di cui all’articolo 14-ter della legge 241/1990) e la richiesta di verifica dell’adeguatezza e della completezza formale della documentazione presentata dal proponente (articolo 27-bis, comma 3 del Dlgs 152/2006).
Il contenuto della comunicazione esplicita:
• l’indirizzo della pagina web riservata nella quale è pubblicata e consultabile, ai soli fini istruttori, la documentazione presentata dal proponente e le relative credenziali di accesso;
- il nominativo del responsabile del procedimento per il rilascio del PAUR;
- la richiesta di comunicare il nominativo e i recapiti del rappresentante unico designato ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 241/1990, tenuto ad esprimere la posizione unitaria dell'Amministrazione in indirizzo su tutte le decisioni di competenza della stessa (e di quelle ad essa riconducibili in quanto afferenti allo stesso livello di governo), nell'ambito del procedimento di PAUR;
• la richiesta di verificare, per tramite del rappresentante unico designato, l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata dal proponente ai fini del rilascio del PAUR. In questa fase del procedimento è richiesta la sola verifica formale dell’adeguatezza e completezza della documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente e non già valutazioni specifiche inerenti il merito dei contenuti documentali. Contestualmente viene richiesto di segnalare l'eventuale necessità di ulteriori titoli abilitativi, ancorché non richiesti dal proponente in sede di istanza di PAUR, fatti salvi quelli esplicitamente rinviati.
- il termine perentorio di giorni 25, decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione, entro il quale far pervenire all'autorità competente la richiesta di eventuali integrazioni documentali concernenti l’adeguatezza e completezza formale della documentazione presentata dal proponente.
Alla comunicazione è allegato l’elenco dei titoli abilitativi richiesti dal proponente nell’istanza di PAUR e ritenuti dallo stesso necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto onde consentire, ai soggetti deputati, la verifica puntuale della completezza e adeguatezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza.
La mancata ricezione da parte dell'autorità competente di richieste entro il termine concesso, conclude la fase di verifica della completezza e adeguatezza della documentazione, ovvero la fase del controllo formale della documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi (richiesti dal proponente) da parte dei rappresentanti unici delle Amministrazioni competenti e la stessa è da intendersi esperita.
Qualora al contrario pervengano all’autorità competente eventuali richieste di integrazioni concernenti l’adeguatezza e completezza della documentazione, l’autorità competente provvede a trasmetterle telematicamente, in un’unica soluzione, al proponente, assegnando allo stesso un termine perentorio massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione, ai fini della loro consegna alla medesima autorità.
Qualora entro il termine perentorio stabilito il proponente non trasmetta la documentazione integrativa richiesta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente è legittimata a procedere alla sua archiviazione.
Pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente, comunicazioni di avvenuta pubblicazione e avvio della fase consultiva
Successivamente alla conclusione della fase di verifica formale della completezza e adeguatezza della documentazione, ovvero nel caso di richiesta di integrazioni al proponente dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'autorità competente, la suddetta autorità pubblica sul sito web della Giunta regionale l'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del Dlgs 152/2006 e tutta la documentazione inerente l'istanza, eventualmente perfezionata a seguito della verifica di adeguatezza.
Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso e della documentazione sul sito web, l'autorità competente comunica ai Sindaci delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti e al proponente:
- l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico e di tutta la documentazione inerente il progetto sul sito web regionale, indicando l'indirizzo pagina ove la stessa è consultabile;
- l'obbligo per le Amministrazioni comunali di darne informazione nell’Albo pretorio informatico comunale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 27-bis, comma 4 del Dlgs 152/2006, ricordando che, ai sensi del medesimo articolo, tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 241/1990;
- il nominativo del responsabile del procedimento per il rilascio del PAUR;
- ricorda che dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web regionale e per la durata di 60 giorni, il pubblico interessato può presentare all'autorità competente osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, se pertinenti al procedimento specifico, la valutazione di incidenza (VINCA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Pubblicazione delle osservazioni ed invito alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni documentali
Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico (termine per la presentazione di osservazioni) e della documentazione, l'autorità competente procede tempestivamente alla pubblicazione delle osservazioni eventualmente pervenute sul sito web regionale e contestualmente invita i rappresentanti unici delle Amministrazioni/Enti competenti a formulare entro 25 giorni, per i profili di rispettiva competenza, eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti in ordine ai contenuti documentali degli elaborati presentati dal proponente ai fini del rilascio del PAUR.
A tale fine, l’autorità competente provvede ad indirizzare specifica comunicazione ai rappresentanti unici designati, ovvero alle Amministrazioni competenti alla loro designazione che non abbiano ancora provveduto, sollecitandole ad adempiere.
La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006:
- ricorda ai soggetti in indirizzo che sul sito web regionale sono pubblicati e consultabili: l’avviso al pubblico, la documentazione e le informazioni allegate all’istanza, nonché l'eventuale documentazione integrativa/suppletiva prodotta dal proponente a seguito di specifica richiesta da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3 del Dlgs 152/2006;
- informa dell'eventuale ricezione di osservazioni da parte del pubblico e, in caso affermativo, rende nota l'avvenuta pubblicazione delle stesse sul sito web regionale e fornisce l'indirizzo della pagina ove queste sono pubblicate e consultabili al fine di consentire ai soggetti in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, una loro compiuta valutazione;
- invita i soggetti in indirizzo a formulare per tramite dei rappresentanti, tenuto conto compiutamente anche delle osservazioni presentate, eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dal proponente e a farle pervenire all'autorità competente entro il termine perentorio di 25 giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, atteso che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, è compito esclusivo della suddetta autorità formalizzare al proponente, in un’unica soluzione, eventuali richieste di integrazione documentali entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.
- sollecita le Amministrazioni competenti alla designazione dei rappresentanti unici che ancora non abbiano provveduto, a comunicare tempestivamente il nominativo dello stesso.
Alla comunicazione è allegato specifico format per l'eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti al proponente, che i rappresentanti unici sono tenuti obbligatoriamente ad utilizzare e restituire debitamente compilato e sottoscritto all'autorità competente.
La mancata ricezione da parte dell'autorità competente di richieste di integrazione formulate dai rappresentanti unici delle Amministrazioni competenti entro il termine concesso, esclude la possibilità per l'autorità competente di poter richiedere integrazioni documentali al proponente nei termini perentori stabiliti dall'articolo 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006 e pertanto le richieste pervenute all’autorità competente oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Richiesta integrazioni al proponente, concessione della sospensione dei termini ed eventuale archiviazione dell'istanza in caso di mancato adempimento
Qualora pervengano all'autorità competente, nei termini perentori concessi, richieste di integrazione della documentazione da parte di uno o più rappresentati unici, la stessa autorità, entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, provvede ad inoltrare tali richieste, in un'unica soluzione, al proponente, assegnando allo stesso un termine non superiore a 30 giorni (salvo concessione di sospensione dei termini) per provvedere agli adempimenti di competenza.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006, l'autoritò competente provvede pertanto a inoltrare al proponente una specifica comunicazione, trasmessa per opportuna conoscenza anche ai rappresentanti unici delle Amministrazioni competenti e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.
La comunicazione, cui sono allegate le richieste di integrazione formulate dai rappresentati unici, esplicita:
- l'elenco delle Amministrazioni che hanno presentato richiesta di integrazioni per tramite del rappresentante unico dalle stesse designato;
- il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta, entro cui il proponente è tenuto a far pervenire all'autorità competente le integrazioni documentali;
- la possibilità per l'autorità competente, di concedere, su richiesta motivata del proponente e per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.
- il richiamo della specifica clausola prevista dalla normativa statale di settore secondo la quale: "qualora entro il termine stabilito il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".
La comunicazione contiene inoltre le specifiche inerenti le modalità per la presentazione delle integrazioni all'autorità competente stabilendo che, qualora le integrazioni richieste non comportino esclusivamente la mera produzione di ulteriori elaborati documentali bensì anche la modifica di elaborati documentali già presentati, questi ultimi dovranno essere integralmente ripresentati dal proponente nella forma modificata, sostituendo gli originali. Dell'avvenuta revisione dovrà essere data specifica contezza nella denominazione degli elaborati stessi.
Una volta acquisite le integrazioni documentali dal proponente, l'autorità competente, qualora ritenga che le stesse non siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, provvede a pubblicarle sul sito web della Giunta regionale alla pagina: http://www.va.regione.umbria.it/via ai fini della loro consultazione e valutazione da parte dei rappresentanti nel corso delle successive fasi istruttorie inerenti il procedimento per il rilascio del PAUR.
In caso di mancata trasmissione delle integrazioni documentali da parte del proponente nei termini concessi dall'autorità competente, è fatto obbligo alla stessa autorità di procedere all'archiviazione dell'istanza.
Eventuale ulteriore fase consultiva nel caso in cui le integrazioni o le modifiche trasmesse dal proponente siano motivatamente ritenute dall'autorità competente sostanziali e rilevanti per il pubblico
Nel caso in cui l'autorità competente ritenga motivatamente che le integrazioni o le modifiche documentali trasmesse dal proponente ai sensi del comma 5 dell'articolo 27-bis siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente fornisca entro i successivi 10 giorni un nuovo avviso da pubblicare, a cura della stessa autorità, sul sito web regionale onde consentire la formulazione di eventuali ulteriori osservazioni da parte del pubblico.
A tale fine l’autorità competente provvede ad indirizzare una specifica comunicazione al proponente, trasmessa per opportuna conoscenza anche ai rappresentanti Uuici designati dalle Amministrazioni competenti e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.
La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, informa il proponente che:
- l'autorità competente ritiene motivatamente che le integrazioni/modifiche trasmesse siano sostanziali e rilevanti per il pubblico;
- di conseguenza il proponente dovrà trasmettere all'autorità competente, entro 10 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della comunicazione, un nuovo avviso al pubblico, inerente le integrazioni/modifiche apportate agli elaborati progettuali e/o alla documentazione (predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2 del Dlgs 152/2006), ai fini della sua pubblicazione sul sito web regionale. Ricorda in proposito che nel nuovo avviso il proponente dovrà specificare che i termini per l'ulteriore consultazione del pubblico (ovvero i termini per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni all'autorità competente), sono ridotti della metà rispetto ai precedenti, ovvero sono di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del nuovo avviso sul sito web della Giunta regionale.
Una volta ricevuto il nuovo avviso al pubblico l'autorità competente provvede tempestivamente alla sua pubblicazione sul sito web unitamente alle integrazioni/modifiche ricevute dal proponente. Nel sito viene data indicazione del termine per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni.
Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso e delle integrazioni/modifiche documentali sul sito web, l'autorità competente comunica ai Sindaci delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni competenti e al proponente:
- l’avvenuta pubblicazione sul sito web della Giunta regionale del nuovo avviso al pubblico e delle integrazioni/modifiche apportate dal proponente al progetto e/o alla documentazione (ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006), indicando l'indirizzo della pagina ove i suddetti documenti risultano pubblicati e fin da subito consultabili;
- l'obbligo per le Amministrazioni comunali di darne informazione nell’Albo pretorio informatico comunale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 27-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, ricordando che tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 241/1990;
- ricorda che dalla data di pubblicazione del nuovo avviso al pubblico sul sito web regionale e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare all'autorità competente ulteriori osservazioni concernenti le modifiche/integrazioni apportate al progetto e/o alla documentazione dal proponente.
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del nuovo avviso al pubblico, l'autorità competente procede tempestivamente alla pubblicazione delle ulteriori osservazioni eventualmente pervenute al fine di consentire ai rappresentanti unici, per i profili di rispettiva competenza, una loro compiuta valutazione nel corso delle successive fasi istruttorie inerenti il procedimento per il rilascio del PAUR.
La conferenza di servizi in modalità sincrona per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto
Disposizioni di carattere generale
Terminate le fasi consultive con l'acquisizione di eventuali osservazioni da parte del pubblico ed acquisite le necessarie integrazioni documentali richieste al proponente mediante lo svolgimento delle specifiche fasi istruttorie, l'autorità competente, sulla base del quadro conoscitivo conseguito e reso disponibile sia ai rappresentanti unici che al pubblico, procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006.
Alla conferenza partecipano il proponente e i rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni competenti. La Conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 241/1990.
Nel corso della conferenza di servizi, viene reso il Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto ("Giudizio di VIA") espresso sulla base delle posizioni unitarie specificatamente formulate dai rappresentanti unici e, nel caso questo risulti favorevole, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente con l'istanza.
La conferenza di servizi si svolge di norma in più riunioni di cui una decisoria di natura prodromica, dedicata alla formulazione del Giudizio di VIA e una decisoria conclusiva, da svolgersi solo nel caso di Giudizio favorevole di VIA, finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
Il termine ultimo di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.
Nell'ambito della conferenza possono essere richiesti al proponente approfondimenti e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata e pubblicata sul sito web. Non sono in ogni caso ammesse, da parte dei rappresentanti unici, richieste di ulteriori integrazioni documentali di natura sostanziale e rilevante per il pubblico.
È esclusa in ogni caso la possibilità per i rappresentanti unici di chiedere autonomamente al proponente, approfondimenti e/o integrazioni.
È altresì esclusa la partecipazione dell’autorità competente agli eventuali endoprocedimenti di natura settoriale indetti dal rappresentante unico regionale, ovvero dai rappresentanti unici delle altre Amministrazioni interessate, ai fini dell’espressione delle rispettive posizioni unitarie nell’ambito della conferenza per il rilascio del PAUR.
Convocazione della prima conferenza di servizi
Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione della consultazione, ovvero successivi alla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali da parte del proponente, l’autorità competente convoca la prima riunione della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, indetta in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990.
La prima riunione della conferenza di servizi ha carattere prevalentemente interlocutorio e si tiene di norma entro 20 giorni dalla sua convocazione onde consentire ai rappresentanti unici di svolgere eventuali endoprocedimenti di diretta competenza. Alla conferenza sono invitati a partecipare il proponente e i rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente.
Ai fini della convocazione della riunione, l’autorità competente provvede ad inoltrare specifica comunicazione ai rappresentanti unici e al Proponente. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo — Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.
La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27-bis, comma 7 del Dlgs 152/2006:
• specifica nell'oggetto: il tipo di procedimento, il nome del progetto, la sua ubicazione e la denominazione/ragione sociale del proponente;
• indica la data, l'ora e il luogo della prima riunione della conferenza di servizi, ricordando che la stessa è convocata in modalità sincrona ed è indetta ai fini dell’acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, come puntualmente indicati dal proponente nell'istanza e nell'avviso al pubblico;
• ricorda ai soggetti in indirizzo che il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori e che, qualora si addivenga all'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, l'autorità competente procederà, ad esito dell’ultima riunione, all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza per tramite dei rispettivi rappresentanti unici;
• chiede ai rappresentanti unici di presentarsi alla riunione della conferenza muniti di apposito documento di nomina, essendo tenuti ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate, appartenenti allo stesso livello territoriale di governo, su tutte le decisioni di competenza della conferenza stessa, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni presentate;
• ricorda che le eventuali integrazioni documentali prodotte dal proponente, unitamente a tutta la documentazione inerente il procedimento, comprese le eventuali osservazioni, controdeduzioni, ecc., sono pubblicate e consultabili sul sito web regionale. Rammenta infine che la suddetta documentazione include anche l’elenco puntuale dei titoli abilitativi di cui il proponente ha richiesto l'acquisizione con il PAUR, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali dallo stesso predisposti per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dei suddetti titoli.
Alla comunicazione di convocazione della prima riunione è allegata una specifica Check list appositamente predisposta dalla A.C. (Allegato 2 della Dgr 582/2019), finalizzata alla definizione del quadro istruttorio inerente il rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei singoli rappresentanti unici. I rappresentanti unici sono tenuti obbligatoriamente ad utilizzare e restituire all’autorità competente la suddetta Check list, debitamente compilata e sottoscritta, in occasione dello svolgimento dei lavori della prima riunione della conferenza.
Qualora la prima riunione della conferenza di servizi vada deserta l’autorità competente procede entro i successivi 5 giorni ad una nuova convocazione fissando il termine per la successiva riunione di norma entro 10 giorni dalla data della convocazione.
Alla prima riunione possono seguire, qualora necessario, ulteriori riunioni di natura interlocutoria/consultiva, finalizzate ad approfondimenti di natura istruttoria e all’eventuale acquisizione di chiarimenti/approfondimenti da parte del proponente.
La riunione decisoria della conferenza di servizi finalizzata all’espressione del Giudizio di VIA, propedeutico al rilascio del PAUR
Terminate le riunioni di carattere interlocutorio e acquisiti agli atti della conferenza gli eventuali approfondimenti e chiarimenti richiesi al proponente per tramite dei rappresntanti unici, l’autorità competente provvede a convocare la riunione decisoria della conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto sottoposto a PAUR.
A tale fine, l’autorità competente provvede ad inoltrare specifica comunicazione ai rappresentanti unici e al proponente. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo — Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.
La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27-bis, comma 7 del Dlgs 152/2006 indica la data, l'ora e il luogo della riunione decisoria della conferenza di servizi, ricordando che la stessa è convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 241/1990 ed è finalizzata all’acquisizione delle posizioni unitarie dei rappresentati unici inerenti l’espressione del Giudizio di VIA sul progetto (comprensive, se favorevole, delle eventuali "condizioni ambientali").
Il Giudizio di VIA è sempre propedeutico e vincolante per l'eventuale rilascio del PAUR.
Alla convocazione della riunione decisoria è allegata la modulistica (Allegato 3 e Allegato 4 della Dgr 582/2019) necessaria alla formalizzazione della posizione unitaria dei Rappresentanti Unici in merito al Giudizio di compatibilità ambientale (VIA).
I modelli allegati alla convocazione costituiscono lo standard di riferimento cui i rappresentanti unici devono obbligatoriamente attenersi per la formulazione della posizione unitaria di competenza inerente al Giudizio di VIA sul progetto. I moduli debitamente compilati e sottoscritti sono riconsegnati dai rappresentanti unici all’autorità competente in occasione della riunione della conferenza di servizi.
Sono previsti due moduli distinti di cui uno (denominato "Modulo A1") di competenza specifica del rappresentante unico della Regione Umbria, mentre l’altro (denominato "Modulo A") di competenza di tutti gli altri rappresentanti unici invitati a partecipare ai lavori della conferenza.
I rappresentanti unici, utilizzando la modulistica fornita dall'autorità competente, sono tenuti ad esplicitare motivatamente la propria posizione, dichiarando incontrovertibilmente se “favorevole” (con o senza "condizioni ambientali"), ovvero “contraria”. Qualora la posizione espressa risulti favorevole e sia associata ad una o più "condizioni ambientali" (articolo 5, comma 1, lettera o-quater del Dlgs 152/2006), ciascuna condizione ambientale dovrà essere obbligatoriamente riferita, in maniera univoca, al pertinente fattore/componente ambientale cui si riferisce (es. aria e clima, biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio e patrimonio culturale, ecc.) nonché, a seconda dei casi, ad una o più macrofasi di progetto (ante operam, corso d’opera, post operam), così come dettagliatamente indicato nella modulistica allegata alla convocazione.
Per l'adozione del Giudizio di VIA l'autorità competente procede, in analogia con quanto stabilito al comma 7 dell’articolo 14-ter e al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 241/1990, secondo le disposizioni che seguono.
La riunione della conferenza di servizi finalizzata al pronunciamento del Giudizio di VIA riveste carattere decisorio e vincolante per l’eventuale prosecuzione del procedimento per il rilascio del PAUR.
Il Giudizio di compatibilità ambientale può essere espresso o all’unanimità dei rappresentanti unici presenti alla riunione ovvero sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla riunione della conferenza per tramite dei rispettivi rappresentanti unici.
Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante unico non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della riunione della conferenza.
• Caso A (Pronunciamento del Giudizio di VIA espresso all'unanimità)
Nel caso di giudizio di compatibilità ambientale espresso all'unanimità, la sottoscrizione del verbale della riunione costituisce adozione del Giudizio di VIA e lo stesso è da intendersi formalmente acquisito e immediatamente efficace.
Qualora il Giudizio di VIA risulti favorevole (ancorché subordinato a specifiche "condizioni ambientali"), il procedimento per il rilascio del PAUR prosegue il suo iter mediante ulteriori riunioni della Conferenza di servizi finalizzate all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto richiesti dal Proponente.
Nel caso in cui, al contrario, il Giudizio di VIA sul progetto abbia esito negativo (pronunciamento sfavorevole) la Conferenza di servizi per il rilascio del PAUR si conclude con la presente riunione e l'Autorità competente è legittimata ad emettere un PAUR negativo, ai sensi del comma 7, ultimo capoverso, dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006, con conseguente archiviazione del procedimento.
• Caso B (Pronunciamento del Giudizio di VIA espresso sulla base delle posizioni prevalenti)
In analogia a quanto disposto dal comma 3 secondo capoverso, dell'articolo 14-quater della legge 241/1990, nel caso in cui ad esito della riunione emergano, da parte dei rappresentanti unici presenti, posizioni unitarie non unanimi (ovvero una o più posizioni contrarie), il giudizio di compatibilità ambientale è adottato sulla base delle posizioni prevalenti. La sottoscrizione del verbale della riunione costituisce adozione del Giudizio di VIA ma il suddetto pronunciamento rimane sospeso nell'efficacia per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti. I dissensi espressi dai rappresentanti unici in sede di riunione sono considerati a tutti gli effetti "dissensi qualificati".
In analogia a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14-quinquies della legge 241/1990, in caso di giudizio favorevole di VIA rilasciato sulla base delle posizioni prevalenti, i rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni competenti che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso in seno alla riunione decisoria, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione del verbale della riunione sul sito web regionale da parte dell'autorità competente.
La proposizione di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere contestualmente comunicata obbligatoriamente anche all'autorità competente.
La comunicazione all'autorità competente dell'avvenuta proposizione di opposizione, sospende l'efficacia del Giudizio di VIA adottato nella riunione, fino alla decisione conclusiva assunta in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. articolo 14-quinquies, commi 4, 5 e 6 della legge 241/1990). Di conseguenza, essendo il pronunciamento di VIA prodromico all'emissione del PAUR, tutti i termini del procedimento inerente l'eventuale rilascio del PAUR si intendono, ad ogni effetto di legge, sospesi.
Qualora, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta pubblicazione del verbale della riunione sul sito web regionale, l'autorità competente non riceva da parte dei rappresentanti unici dissenzienti la comunicazione di avvenuta opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Giudizio favorevole di VIA adottato in sede di riunione diviene a tutti gli effetti efficace e il procedimento per il rilascio del PAUR prosegue il suo iter mediante la successiva convocazione di ulteriori riunioni della conferenza di servizi finalizzate all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
Esperite le fasi inerenti il pronunciamento del Giudizio di VIA, qualora lo stesso sia risultato favorevole, l’autorità competente provvede a convocare la riunione decisoria conclusiva della conferenza di servizi da svolgersi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
A tale fine, l’autorità cometente inoltra una specifica comunicazione ai rappresentanti unici e al proponente. La comunicazione è trasmessa per opportuna conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Coordinamento amministrativo — Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo.
La comunicazione, inoltrata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27-bis, comma 7 del Dlgs 152/2006 indica la data, l'ora e il luogo della riunione decisoria conclusiva della conferenza di servizi, ricordando che la stessa è convocata in modalità sincrona ed è finalizzata all’acquisizione delle posizioni unitarie dei rappresentati unici, comprensive di tutti i titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati, dagli stessi rilasciati per i profili di rispettiva competenza. La riunione decisoria conclusiva della conferenza di servizi è propedeutica all'adozione da parte dell'autorità competente della determinazione motivata di conclusione della conferenza costituente il PAUR.
Alla convocazione è allegata la modulistica (Allegato 5 della Dgr 582/2019) necessaria alla formalizzazione della posizione unitaria dei rappresentanti unici, la cui acquisizione, unitamente a tutti i titoli abilitativi di competenza, costituisce elemento propedeutico e indispensabile all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Il modello allegato alla convocazione denominato "Modulo B", comune per tutti i rappresentanti unici, rappresenta lo standard di riferimento cui i rappresentanti unici devono obbligatoriamente attenersi per la formulazione della posizione unitaria di competenza. I moduli debitamente compilati e sottoscritti sono riconsegnati dai rappresentanti unici, unitamente a tutti i titoli abilitativi dagli stessi acquisiti, ovvero direttamente rilasciati, all’autorità competente in sede di riunione decisoria conclusiva della conferenza di servizi.
I rappresentanti unici, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'autorità competente, sono tenuti ad esplicitare definitivamente la propria posizione unitaria in merito al rilascio del PAUR, dichiarando esplicitamente e in modo inequivoco il proprio "assenso" alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ovvero il proprio motivato “dissenso”.
Al fine di agevolare i rappresentanti unici nella formulazione delle rispettive posizioni in sede di riunione conclusiva della conferenza, nel "Modulo B" è riportato anche un quadro analitico nel quale deve essere declarato l'elenco dei titoli abilitativi (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati), effettivamente acquisiti o rilasciati da ciascun rappresentante unico per i profili di competenza, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. L'elenco delle acquisizioni comprende sia i titoli abilitativi richiesti direttamente dal proponente in sede di istanza PAUR, sia gli eventuali ulteriori titoli, individuati nel corso del procedimento, la cui acquisizione (ancorché non richiesta dal proponente), sia stata comunque ritenuta necessaria ai fini del rilascio del PAUR.
A fianco di ciascun titolo abilitativo indicato nell'elenco sono riportati: il soggetto che ha rilasciato il titolo, la codifica del relativo allegato, nonché l'eventuale presenza di "condizioni e misure supplementari" (di cui al comma 9 dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006) contenute nel titolo abilitativo allegato al modulo.
Tutti i titoli acquisiti da ciascun rappresentante unico, ovvero dallo stesso direttamente rilasciati, elencati nel quadro analitico del "Modulo B", sono allegati al modulo in copia originale (anche su supporto digitale), onde consentirne anche una eventuale ulteriore compiuta valutazione in occasione della riunione collegiale conclusiva della conferenza simultanea.
Alla riunione decisoria conclusiva della conferenza di servizi, svolta in modalità sincrona, partecipano i rappresentanti unici delle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitavi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nonché il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza.
Fermo restando il potere di rappresentanza attribuito a ciascun rappresentante unico, le singole Amministrazioni, qualora esplicitamente richiesto dai rappresentanti unici, possono intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto agli stessi. Le Amministrazioni convocate dal rappresentanti unici della Regione Umbria in funzione di supporto alle decisioni di propria competenza sono tenute obbligatoriamente ad intervenire alla riunione della conferenza.
Trattandosi di una riunione a carattere decisorio e vincolante per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (PAUR) da parte dell'autorità competente, la seduta si svolge in applicazione a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e pertanto si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante unico non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la propria posizione su tutte le decisioni di competenza della conferenza, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della riunione.
A conclusione della riunione l’autorità competente, preso atto degli esiti istruttori e acquisite le posizioni unitarie dei rappresentanti unici unitamente ai titoli abilitavi di rispettiva competenza, procede a verificare la sussistenza delle condizioni per l'approvazione del progetto.
Il presidente della riunione e i rappresentanti unici presenti, adottano di conseguenza la decisione motivata in ordine all’approvazione del progetto, all’unanimità ovvero sulla base delle posizioni prevalenti, sottoscrivendo il relativo verbale. La differente modalità di approvazione del progetto (all'unanimità ovvero sulla base delle posizioni prevalenti) esplica gli effetti di cui all'articolo 14-quater, comma 3 della legge 241/1990 sull'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza stessa (PAUR).
In caso di approvazione del progetto sulla base delle posizioni prevalenti, i dissensi alla realizzazione e all'esercizio del progetto espressi motivatamente e in modo inequivoco da uno o più rappresentanti unici in sede di riunione decisoria conclusiva, sono considerati "dissensi qualificati" e consentono agli stessi di proporre opposizione avverso il PAUR al Presidente del Consiglio dei Ministri, nei termini stabiliti dall'articolo 14-quinquies, comma 1 della legge 241/1990.
La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi
Il PAUR
Ad esito dei lavori della conferenza di servizi l'autorità competente adotta la determinazione motivata conclusiva del procedimento.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita (resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del Giudizio favorevole di VIA, adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del Dlgs 152/2006).
Il PAUR, una volta adottato, è tempestivamente pubblicato sul sito web dell’Autorità competente.
L’autorità competente comunica telematicamente al proponente, ai rappresentanti unici e ad ARPA Umbria, l’avvenuta adozione del PAUR e la sua pubblicazione sul portale regionale.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, richiesti dal proponente.
Ai sensi di quanto stabilito dalla Dgr 18 dicembre 2017 n. 1541, il PAUR comprende di norma:
• la valutazione di impatto ambientale (VIA);
• tutti i titoli di competenza delle Amministrazioni comunali e provinciali;
• l’eventuale autorizzazione integrata ambientale (AIA) o l’autorizzazione unica (A.U.);
• ogni ulteriore autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto;
• ogni ulteriore autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso di competenza dello Stato o dei suoi organi periferici richiesti dalla normativa vigente in via preventiva alla realizzazione delle opere.
Qualora il proponente, in sede di istanza, si sia avvalso esplicitamente della facoltà di chiedere il rinvio, ad una fase successiva al rilascio del PAUR, dell’acquisizione di titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione “esecutivo” e/o alle fasi successive alla realizzazione dell’opera (comunque vincolanti per l’effettivo avvio dell’esercizio della stessa), la realizzazione del progetto e/o l’esercizio non potrà avere inizio fino all’avvenuto ottenimento dei titoli rinviati. Il proponente è tenuto a comunicare all’autorità competente e ad ARPA Umbria – Ispezione, Controllo e Valutazione l’effettivo ottenimento dei suddetti titoli e l’inizio dei lavori.
Ai sensi del disposto del comma 7 dell’articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 e del comma 1 dell’articolo 14-quater della legge 241/1990, in caso di mancata acquisizione di un titolo abilitativo (autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati) richiesto dal proponente in sede di istanza, ovvero di un titolo abilitativo ritenuto comunque necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto il suddetto titolo non acquisito in sede di conferenza. Resta ferma la responsabilità in capo al rappresentante unico della mancata acquisizione del titolo abilitativo di competenza e dell’eventuale mancata formulazione delle “condizioni e misure supplementari” di cui al comma 9 dell’articolo 27-bis del Dlgs 152/2006.
Qualora per oggettive motivazioni di carattere eccezionale (escludendo comunque l’inerzia) nel corso della riunione decisoria conclusiva della conferenza di servizi un rappresentate unico non sia stato in grado di rilasciare uno dei titoli abilitativi necessari, lo stesso può richiedere alla conferenza di esprimersi comunque favorevolmente in ordine all'approvazione del progetto. In tal caso la conferenza valuta l’effettiva eccezionalità delle motivazioni addotte dal rappresentante unico in questione. In caso di riconoscimento dell’effettiva eccezionalità, la decisione finale della conferenza di servizi in ordine all'approvazione del progetto può comunque essere favorevolmente assunta e può, di conseguenza, essere emanato un provvedimento di PAUR la cui efficacia resta tuttavia subordinata all'acquisizione del titolo mancante da parte del proponente. In tale caso il proponente dovrà dare comunicazione all’autorità competente e all’Autorità preposta al Controllo e Vigilanza (AVC) dell'avvenuta acquisizione del titolo mancante, allegandone copia, prima dell’avvio della realizzazione ovvero dell'esercizio dell’attività in progetto.
In caso di rilascio del PAUR a seguito dell’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi è stabilito che:
- termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi e/o sostituiti, decorrono dalla data di comunicazione al proponente, ai rappresentanti unici e ad ARPA Umbria, dell’avvenuta adozione del PAUR e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale, da parte dell’autorità competente;
- l’efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale (VIA), comunque non inferiore a 5 anni, è stabilita in occasione della riunione decisoria della conferenza inerente il pronunciamento del giudizio stesso e definita nel provvedimento di PAUR. Decorsa l’efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale indicata nel PAUR senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di PAUR deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
- l’efficacia temporale di tutte le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi è quella definita nei singoli provvedimenti (allegati al PAUR) secondo le specifiche norme di settore.
Le "condizioni ambientali" relative al Giudizio di compatibilità ambientale (VIA), contenute nel "Quadro prescrittivo ambientale" del PAUR, sono oggetto di verifica di ottemperanza (articolo 28 del Dlgs 152/2006) da parte di ARPA Umbria, in qualità di autorità competente in materia di vigilanza e controllo. Per lo svolgimento delle suddette attività le autorità preposte possono avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto dei soggetti che hanno espresso le specifiche condizioni ambientali, delle strutture regionali, di altri soggetti pubblici o di altre autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale.
Le "condizioni e le misure supplementari" relative all’autorizzazione integrata ambientale (AIA), contenute nel PAUR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate dal Servizio regionale competente in materia di AIA, con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del Dlgs 152/2006.
Le "condizioni e le misure supplementari" relative agli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.
Il proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere:
- ad ARPA Umbria — Ispezione, Controllo e Valutazione (e per opportuna conoscenza all'autorità competente) apposita istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, unitamente a tutta la documentazione necessaria atta a consentire alle autorità preposte di verificare l'avvenuta ottemperanza delle “condizioni ambientali” contenute nel Giudizio di VIA;
- agli altri soggetti/amministrazioni titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal PAUR, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle “condizioni e misure supplementari" ivi contenute.
Tutti i titoli abilitativi acquisiti nel corso della riunione decisoria finale della conferenza di servizi sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi stessa che costituisce il PAUR.
In applicazione di quanto stabilito agli articoli 14-quater e 14-quinquies della legge 241/1990:
- il PAUR adottato dall’autorità competente è immediatamente efficace qualora il progetto valutato in sede di conferenza sia stato oggetto di approvazione unanime da parte dei rappresentanti unici;
- l'efficacia del PAUR è sospesa qualora il progetto sia stato approvato in conferenza sulla base delle posizioni prevalenti (ove siano stati espressi dissensi qualificati da parte dei rappresentanti unici presenti alla riunione) e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti dall’art. 14-quinquies della legge 241/1990.
Nel caso in cui il PAUR sia stato rilasciato a seguito di approvazione del progetto sulla base delle posizioni prevalenti, i rappresentanti unici dissenzienti, entro 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento e della sua pubblicazione sul portale regionale da parte dell'autorità competente, possono proporre opposizione avverso il PAUR al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
La proposta opposizione nei termini stabiliti al Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere contestualmente comunicata anche all'autorità competente. La comunicazione all'autorità competente sospende a tutti gli effetti l'efficacia del provvedimento di PAUR adottato, fino all’avvenuto esperimento dei rimedi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 14-quinquies della legge 241/1990 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Decorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di PAUR e della sua pubblicazione sul portale regionale, senza che l’autorità competente abbia ricevuto da parte dei rappresentanti unici dissenzienti notizia di avvenuta opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, il PAUR adottato dall’autorità competente diviene a tutti gli effetti efficace.