Dlgs 4 marzo 2014, n. 27
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione direttiva 2011/65/Ue - Modifica del Dlgs 151/2005
N.d.R.:
1) per quanto riguarda le regole relative alla "responsabilità del produttore del prodotto" (cd. "Epr") occorre dal 2020 far riferimento anche alle disposizioni recate dagli articoli 178-bis e seguenti del Dlgs 152/2006. E ciò per espressa disposizione dell'articolo 227 dello stesso Codice ambientale.
2) Si segnala che le modifiche apportate dal Dm 15 febbraio 2018 all'allegato III del presente Dlgs, punti 9 e 13 si applicano dal 6 luglio 2018 mentre le modifiche apportate al punto 39 si applicano dal 21 novembre 2018.
3) le modifiche apportate dal Dm 17 gennaio 2020 si applicano dal 1° marzo 2020.
4) le modifiche apportate dal Dm 26 ottobre 2021 all'allegato III (nuovo punto 45) si applicano dal 1° novembre 2021 mentre quelle apportate all'allegato IV (modifica del punto 42) si applicano dal 1° luglio 2022.
5) le modifiche apportate dal Dm 28 dicembre 2021 all'allegato IV del presente Dlgs, con l'inserimento dei punti 45, 46 e 47 di applicano retroattivamente dal 21 luglio 2021.
6) le modifiche apportate dal Dm 4 agosto 2022 all'allegato III del presente Dlgs si applicano dal 1 ottobre 2022.
7) le modifiche apportate dal Dm 16 gennaio 2023 si applicano dal 1 marzo 2023.
8) le modifiche apportate dal Dm 20 giugno 2024 all'allegato III (nuovo punto 46) si applicano dal 1° agosto 2024;
9) le modifiche apportate dal Dm 17 ottobre 2024 all'allegato III del presente Dlgs si applicano dal 1° gennaio 2025.
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
(Gu 15 marzo 2014 n. 62)
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