Legge 24 febbraio 2023, n. 14
Conversione in legge del Dl "Milleproroghe" 198/2022
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Parlamento italiano
Legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Gu 27 febbraio 2023 n. 49)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.
3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "del 29 aprile 2021," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024".
6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: "nove mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro undici mesi";
b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli Enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".
9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 2023
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
All'articolo 1:
(omissis)
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 2:
(omissis)
al comma 3, dopo le parole: "articolo 1-ter" sono inserite le seguenti: ", comma 1," e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
(omissis)
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
(omissis)
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 3:
al comma 5, dopo le parole: "26-bis, comma 1," è inserita la seguente: "alinea," e le parole: "all'acquisizione dell'efficacia" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di acquisto di efficacia";
(omissis)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023".
(omissis)
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.
(omissis)
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 4:
(omissis)
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 5:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";
c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,"";
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2024"";
(omissis)
All'articolo 6:
(omissis)
All'articolo 7:
(omissis)
All'articolo 8:
(omissis)
All'articolo 9:
(omissis)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023".
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 10:
(omissis)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
(omissis)
al comma 8, le parole: "in caso operatori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di operatori";
(omissis)
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023."
11-ter. (omissis)
11-quater. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-sexies.-11-octies. (omissis)
11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "Fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".
11-terdecies.-11-quaterdecies. (omissis)
11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-sexiesdecies.-11-septiesdecies. (omissis)
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
Articolo 10-ter (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo)
1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.
Articolo 10-quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle Regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori".
All'articolo 11:
al comma 4, lettera a), dopo le parole: "dicembre 2022"" sono inserite le seguenti: ", ovunque ricorrono,";
al comma 7, le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014";
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino al 30 settembre 2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'Arera individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale".
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al Gse e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione è fissato al 30 giugno 2023".
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023" e le parole: "di origine non biologica" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato".
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: "esclusivamente durante il periodo emergenziale" sono inserite le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo 2024".
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercizi 2022 e 2023".
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma".
All'articolo 12:
(omissis)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"";
(omissis)
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni";
b) al comma 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater, lettera a), del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.
6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"".
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Articolo 12-bis (prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive)
1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023".
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati".
All'articolo 13:
(omissis)
All'articolo 14:
(omissis)
All'articolo 15:
(omissis)
al comma 2, lettera b), al secondo periodo, le parole: "sono sospese" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi" e le parole: "Agenzia entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'entrate già scadute e/o in corso" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle entrate — Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso" e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente";
(omissis)
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 16:
(omissis)
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
(omissis)
All'articolo 17:
(omissis)
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 18:
(omissis)
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: "n. 173," sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204".
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
(omissis)
All'articolo 21:
(omissis)
All'articolo 22:
(omissis)
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 22-bis (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124).
1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.
(omissis)