La Comunicazione al Comune per gli impianti FER in Umbria
Alcune tipologie di intervento nel campo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, pur essendo assimilate all'attività edilizia libera e pur non richiedendo alcun titolo abilitativo, prevedono comunque l'invio di una specifica Comunicazione preventiva al Comune interessato.
A livello nazionale, la disciplina riguardante la Comunicazione al Comune è dispersa tra più fonti normative (Dm 10 settembre 2010, Dlgs 115/2008, Dlgs 28/2011, Dlgs 222/2016, Dpr 380/2001, ecc.) spesso non coordinate o addirittura in contrasto tra loro. Negli anni passati, anche l’arrivo di nuovi e ulteriori regimi autorizzativi (CILA, modelli unici, ecc.) rispetto a quelli già esistenti ha complicato ulteriormente il quadro normativo.
In ogni caso, la disposizione principale di riferimento rimane il comma 11 dell'articolo 6 del Dlgs 28/2011, che a sua volta rimanda a quanto previsto dai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali. Il Dlgs 28/2011 prevede la possibilità che le Regioni e le Province autonome possano estendere il regime della Comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
In Umbria, la norma che ha disciplinato il regime della Comunicazione è il regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7.
Titolarità dell'area
Secondo quanto previsto dal punto 11.4 delle Linee guida nazionali, il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In questo caso il progetto va in Autorizzazione unica.
Modalità della Comunicazione
La Comunicazione deve essere presentata, anche per via telematica, allo Sportello unico edilizia dell'Amministrazione competente.
I moduli da utilizzare in Umbria per la Comunicazione al Comune sono quelli approvati dalla Regione con Dgr 6 dicembre 2011, n. 1466, differenti a seconda della fonte.
Autorizzazioni e/o asseverazioni da allegare
La Comunicazione al Comune tiene luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie.
Attenzione però: quando però la zona interessata dall'intervento è sottoposta a particolari vincoli (ad esempio paesaggistici o idrogeologici), se le norme non prevedono specifiche esenzioni dovranno essere acquisiti i documenti, i nullaosta e gli atti di assenso specifici previsti da quelle vincolistiche.
NB: qualora dovesse essere previsto lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a Via oppure direttamente la Via, gli impianti dovranno essere soggetti ad autorizzazione unica.
Per alcune fattispecie impiantiche potrebbe essere richiesto di allegare alla Comunicazione una relazione tecnica, ovvero un documento a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che "i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio".
E' inoltre possibile che alcune amministrazioni comunali prevedano, anzichè una semplice Comunicazione, una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
La scheda di monitoraggio della produzione di energia
Ai sensi delle disposizioni regionali (Dgr 6 dicembre 2011, n. 1466), anche nel caso di impianti realizzati con Comunicazione al Comune (ma solo per impianti di potenza superiore a 20 kW) il titolare è tenuto a compilare e trasmettere alla Regione per 3 anni solari consecutivi all'installazione dell'impianto una scheda di monitoraggio della prodzione di energia elettrica.
Alla Comunicazione andrà quindi allegata la dichiarazione con cui il proponente si impegnerà a trasmettere tale scheda.
Comunicazione al Comune fonte per fonte
Le indicazioni che seguono sono state ricostruite dall'esame delle disposizioni nazionali (Dpr 380/2001, Dm 10 settembre 2010, Dlgs 115/2008, Dlgs 28/2011, Dlgs 222/2016) e di quelle regionali (regolamento regionale n. 7/2011). Le disposizioni regionali sono analizzate separatamente, qualora presentino differenze rispetto al dettato nazionale.
Eolico (indicazioni nazionali)
Viene assimilata alla manutenzione ordinaria ed è realizzabile mediante semplice Comunicazione al Comune l'installazione di impianti eolici aventi le seguenti caratteristiche:
- installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
La medesima disciplina si applica anche all'installazione di torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
— realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
— installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
— sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;
— entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.
Eolico (indicazioni regionali)
Ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, sono realizzabili con semplice Comunicazione al Comune gli impianti eolici di potenza fino a 50 kW con altezza al mozzo del rotore ≤ 8 metri e che siano in aree di pertinenza degli edifici e realizzati per fini di autoconsumo. Gli interventi devono inoltre essere realizzati fuori dal centro storico (Zona A) e non ricadere nel campo di applicazione del Dlgs 42/2004, articolo 136, comma 1, lettere b) e c).
I beni citati alle lettere b) e c) dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004 sono:
— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Fotovoltaico (indicazioni nazionali)
Viene assimilata alla manutenzione ordinaria ed è realizzabile mediante semplice Comunicazione al Comune l'installazione di impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:
- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
Secondo quanto previsto dalla lettera e-quater del comma 1 dell’articolo 6 del Dpr 380/2001, possono essere installati senza alcun titolo abilitativo i pannelli fotovoltaici, a servizio di edifici o impianti radioelettrici, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A), comprese le aree circostanti.
Sono altresì realizzabile mediante Comunicazione al Comune anche gli impianti fotovoltaici che rispettano i seguenti requisiti:
• realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
• aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
• realizzati al di fuori della zona A) di cui al Dm 1444/1968.
Attenzione: quest'ultima disposizione prevista dalla lettera b) del punto 12.1 delle Linee guida, pur in assenza di esplicita abrogazione è da considerarsi superata da interventi legislativi successivi (in particolare il comma 5 nell’articolo 7-bis del Dlgs 28/2011) che, a date condizioni, hanno anche considerato attività in edilizia libera l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone A) degli strumenti urbanistici comunali.
Fotovoltaico (indicazioni regionali)
Ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, sono realizzabili con semplice Comunicazione al Comune anche:
- gli impianti fotovoltaici di qualunque potenza realizzati su edifici, tettoie, serre e pensiline, in entrambi questi casi:
— impianti non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lettere b e c dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004 e realizzati al di fuori della zona A) di cui al Dm 1444/1968;
— impianti realizzati con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi e non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lettere b e c dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004.
- gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in entrambi questi casi:
— impianti fino a 20 kW non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lettere b e c dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004 e realizzati al di fuori della zona A) di cui al Dm 1444/1968;
— impianti fino a 50 kW in aree di pertinenza degli edifici e per fini di autoconsumo, non ricadenti nei casi di cui al comma 1, lettere b e c dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004 e realizzati al di fuori della zona A) di cui al Dm 1444/1968;
Nota bene: in quest'ultimo caso gli impianti andranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche indicate nelle linee guida regionali e a patto che non ricadano in aree non idonee.
I beni citati alle lettere b) e c) dell'articolo 136 del Dlgs 42/2004 sono:
— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (indicazioni nazionali)
Tenendo conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 20 della legge 99/2009, sono realizzabili previa Comunicazione al Comune gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas che:
- operano in assetto cogenerativo;
- hanno una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici (cosiddetta "microcogenerazione").
Sono altresì realizzabili mediante Comunicazione al Comune gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti nel caso di cui al punto precedente e aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
- realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
Biomasse, gas di discarica e biogas (indicazioni regionali)
Ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, sono realizzabili con semplice Comunicazione al Comune gli impianti di produzione elettrica a biomasse, gas di discarica, biogas fino a 200 kW, realizzati in edifici esistenti, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Idroelettrico (indicazioni nazionali)
Sono realizzabili previa Comunicazione al Comune gli impianti idroelettrici aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
• realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
• aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.
Idroelettrico (indicazioni regionali)
Ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2011, n. 7, sono realizzabili con semplice Comunicazione al Comune gli impianti idroelettrici fino a 100 kW, realizzati in edifici esistenti, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Geotermoelettrico (indicazioni nazionali)
Sono realizzabili previa Comunicazione al Comune gli impianti geotermoelettrici aventi entrambe le seguenti caratteristiche:
• realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
• aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione.
Modifiche agli impianti (indicazioni nazionali)
Non essendo considerate modifiche sostanziali, sono sottoposti alla sola Comunicazione al Comune:
- gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e VIA di cui al Dlgs 152/2006;
- gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e VIA di cui al Dlgs 152/2006;
NB: in caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla dichiarazione di inizio lavori asseverati (Dila).
Modelli unici nazionali
Nel corso del tempo, il legislatore nazionale è intervenuto più volte introducendo dei modelli autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici e per quelli di microcogenerazione. L'utilizzo di questi modelli unici consente di razionalizzare e semplificare lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.
Fotovoltaico fino a 200 kW
Con la pubblicazione del Dm 2 agosto 2022, n. 297 il Ministero della transizione ecologica ha approvato il nuovo modello autorizzativo in sostituzione del precedente (Dm 19 maggio 2015).
Il modello unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) potenza nominale non superiore a 200 kW;
b) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi;
c) per i quali sia contestualmente richiesto il ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse (inclusi i regimi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato).
Tale previsione normativa è stata poi attuata da Arera con la pubblicazione della delibera n. 674 del 6 dicembre 2022.
Il modello unico è costituito da una parte 1 recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte 2 con i dati da fornire alla fine dei lavori.
Microcogenerazione
Il Dm Sviluppo economico 16 marzo 2017 disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (così come definiti dal Dlgs 20/2007) e impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando al contempo lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.
Per poter utilizzare la modulistica semplificata, tali impianti (eventualmente dotati di sistemi di accumulo) devono avere tutte le seguenti caratteristiche:
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o Gpl;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali (Dlgs 42/2004), non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
f) aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.
Cittadini e imprese possono realizzare, connettere ed esercire gli impianti di microcogenerazione utilizzando uno dei due moduli allegati al decreto:
- modello unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento (Allegato 1 al Dm 16 marzo 2017);
- modello unico per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili (Allegato 2 al Dm 16 marzo 2017).
I due modelli sono costituiti da una parte 1 recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte 2 con i dati da fornire alla fine dei lavori.
L'Autorità per l'energia ha provveduto — con delibera n. 581/2017/R/EEL del 3 agosto 2017 — ad integrare il TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) con le disposizioni previste dal Dm 16 marzo 2017.