Dichiarazione di inizio lavori asseverata

Il decreto-legge "Semplificazioni" (Dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), ha introdotto un nuovo iter autorizzativo semplificato, per particolari tipologie di interventi realizzati su impianti esistenti e anche per alcune casistiche relative a progetti di nuovi impianti fotovoltaici.

Si tratta della "dichiarazione di inizio lavori asseverata", introdotta con una modifica all'articolo 6-bis del Dlgs 28/2011. Essa consiste nella possibilità autorizzare l'intervento mediante semplice presentazione al Comune della dichiarazione, evitando di sottoporre il progetto sia alle valutazioni ambientali e paesaggistiche sia all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Interventi su impianti FER esistenti

Sono realizzabili mediante DILA gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie.

Impianti eolici

Interventi di sostituzione della tipologia di rotore, che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.

Impianti fotovoltaici a terra

Interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima da suolo non superiore al 50%.

Impianti fotovoltaici con moduli su edifici

Interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonchè, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.

Impianti idroelettrici

Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.

Modifiche non sostanziali

Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse, senza incremento dell'area occupata.

Progetti di nuovi impianti fotovoltaici

Sono realizzabili mediante DILA anche tre tipologie di progetti di nuovi impianti fotovoltaici:

  • impianti con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo;
  • impianti con moduli installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
  • impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW e le relative connessioni ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica.

Due requisiti fondamentali per tali progetti è che siano realizzati al di fuori delle zone A di cui al Dm 2 aprile 1968, n. 1444 e non su immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Dl 17/2022, fanno eccezione gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici. Tali impianti, anche se installati nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). È considerato intervento di manutenzione ordinaria anche la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei medesimi impianti, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree degli edifici, strutture e manufatti.

Interventi su impianti incentivati

Gli interventi descritti nel paragrafo precedente possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.

Viene però considerato come "potenziamento non incentivato" l'incremento di produzione energetica derivante da interventi di manutenzione che comportano un aumento di potenza non superiore alle seguenti soglie (articolo 30, Dm 23 giugno 2016):

• 1% della potenza nominale dell'impianto e delle macchine / sezioni che lo compongono;

• 5% della potenza nominale dell'impianto e delle e delle macchine / sezioni che lo compongono (per impianti fino a 20 kW).

Presentazione della DILA

Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse deve presenta la dichiarazione al Comune, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali.

La dichiarazione deve attestare il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Come già precisato, il progetto soggetto a DILA non è sottoposto nè alle valutazioni ambientali e paesaggistiche, nè all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Nel solo caso di progetti di nuovi impianti fotovoltaici, devono essere allegati alla dichiarazione anche gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

Un dubbio interpretativo

Il comma 2, articolo 6-bis del Dlgs 28/2011 contiene una disposizione di difficile interpretazione normativa.

Tale comma prevede che, qualora nel corso del procedimento autorizzativo di un impianto, intervengano "varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1" [cioè gli interventi che possono beneficiare della dichiarazione di inizio lavori asseverata], il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione "la comunicazione di cui al comma 4", ovvero la dichiarazione di inizio lavori asseverata.

In questo caso, specifica sempre il comma 2, la dichiarazione "non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali".

Probabilmente il legislatore, nel riferirsi agli "interventi elencati al comma 1", intendeva fare riferimento alle tipologie di impianti (e non di interventi) ivi elencati: impianti eolici, impianti fotovoltaici con moduli a terra, impianti fotovoltaici con moduli su edifici, impianti idroelettrici.

In sintesi, quindi, la disposizione parrebbe prevedere la possibilità di utilizzare la dichiarazione di inizio lavori asseverata anche per "le varianti consistenti" che dovessero emergere nel corso dell'iter autorizzativo di un impianto, rientrante in una delle tipologie sopra elencate.