Attività di edilizia libera in Umbria
Alcune tipologie di intervento nel campo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica sono assimilate all'attività edilizia libera e non richiedono alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione al Comune.
La disciplina dell'attività di edilizia libera riguardante gli impianti a fonti rinnovabili e l’efficienza energetica è dispersa tra più fonti normative, spesso non coordinate o addirittura in contrasto tra loro. Negli anni passati, anche l’arrivo di nuovi e ulteriori regimi autorizzativi (SCIA, CILA, modelli unici, ecc.) rispetto a quelli già esistenti ha complicato ulteriormente il quadro normativo.
Riportiamo in primis in questa pagina quanto previsto dall'articolo 118 della Lr 21 gennaio 2015 n. 1 ("Testo unico Governo del territorio e materie correlate"), che riporta un elenco di interventi realizzabili senza titolo abilitativo, sostanzialmente coerente col dettato nazionale.
A seguire, tutte le disposizioni nazionali comprendenti anche fattispecie impiantistiche non contemplate dalla normativa regionale.
Disposizioni regionali (Lr 1/2015)
Ai sensi dell’articolo 118 della Lr 1/2015, sono considerati attività edilizia libera e sono realizzabili senza titolo abilitativo gli interventi di:
• manutenzione ordinaria;
• installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del regoalmento regionale 2/2015.
Si tratta degli "insediamenti urbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica sottoposti o da sottoporre a tutela e valorizzazione".
Glossario unico edilizia
Nel 2018, in allegato al Dm Trasporti 2 marzo 2018, è stato pubblicato un glossario delle opere classificabili come manutenzione ordinaria e ricadenti quindi in edilizia libera
Oltre a precisare che si non si tratta di un elenco esaustivo, va anche ricordato che occorre sempre controllare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, come ad esempio il regolamento edilizio.
Il Dlgs 199/2021
L'allegato 2 del Dlgs 199/2021 definisce alcune procedure per la realizzazione degli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento in edifici o unità immobiliari del settore residenziale adibiti a residenza e assimilabili o terziario.
Generatori di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di generatori di calore sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo, quando sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del Dpr 380/2001.
Le medesime indicazioni si applicano anche alle installazioni di generatori ibridi, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
Qualora l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal Dlgs 42/2004 e dal Dpr 31/2017. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, l'intervento potrà essere ricondotto alle voci A5 o B7 di cui agli allegati "A" e "B" del Dpr 31/2017.
Pompe di calore
Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi del Dpr 380/2001.
Qualora l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal Dlgs 42/2004 e dal Dpr 31/2017. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, l'intervento potrà essere ricondotto alle voci A5 o B7 di cui agli allegati "A" e "B" del Dpr 31/2017.
Collettori solari termici
Gli interventi di installazione di impianti solari sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando ascrivibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs 115/2008, a interventi di manutenzione ordinaria nel caso in cui l'impianto è aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti stessi.
Nel caso di tetti a falda, l'impianto deve essere aderente o integrato nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti dell'impianto non devono modificare la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.
Qualora l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal Dlgs 42/2004 e dal Dpr 31/2017. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, l'intervento potrà essere ricondotto alle voci A6 o B8 di cui agli allegati "A" e "B" del Dpr 31/2017.
Attenzione: a seguito delle ultime modifiche al comma 5 dell'art. 7-bis del Dlgs 28/2011, che hanno esteso il regime di attività edilizia libera agli impianti fotovoltaici e solari termici installati "con qualunque modalità", le disposizioni sopra riportate (e, conseguentemente, anche quelle riferite dal Dlgs 115/2008) possono essere considerate superate, anche in assenza di esplicita abrogazione.
Il Dpr 380/2001
Il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), più volte rimaneggiato nel corso degli anni, contiene all'art. 6 un elenco di attività di edilizia libera che è possibile eseguire senza alcun titolo abilitativo.
Attenzione: il provvedimento indica chiaramente che sono "fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali" e che comunque devono essere rispettate tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Dlgs 42/2004.
Manutenzione ordinaria
L'articolo 6 comma 1, lett. a) del Testo unico edilizia qualifica nell’attività edilizia libera tutti gli "interventi di manutenzione ordinaria", ovvero "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
Pompe di calore aria-aria
L'articolo 6 comma 1, lett. a-bis) del Testo unico edilizia qualifica nell’attività edilizia libera gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Fotovoltaico e solare termico
L'articolo 6 comma 1, lett. e-quater) del Testo unico edilizia qualifica nell’attività edilizia libera:
• l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici come definiti dalla voce 32, Allegato A del Regolamento edilizio adottato con Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU;
Definizione di "Edificio"
"Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo".
• l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di antenne, ripetitori e impianti radio-trasmittenti, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza.
Deve trattarsi in entrambi i casi di impianti realizzati fuori dalle zone A di cui al Dm 1444/1968.
Il Dlgs 28/2011
Alcuni recenti modifiche normative al Dlgs 28/2011 (per opera soprattutto del Dl 17/2022) hanno introdotto una serie di semplificazioni alle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.
Fotovoltaico e solare termico
L'articolo 7-bis del Dlgs 28/2011 considera interventi di "manutenzione ordinaria", non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal Dlgs 42/2004:
• l’installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali come individuate ai sensi del Dm 1444/1968, di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici.
NB: va sottolineato che con questa disposizone normativa, ai fini dell’applicazione del regime libero non vengono più richiamate le modalità indicate al comma 3, art. 11 del Dlgs 115/2008 (le quali possono quindi essere considerate sorpassate), che prevede: impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici; stessa inclinazione e stesso orientamento della falda; necessità di non modificare la sagoma degli edifici; necessità che la superficie dell’impianto non fosse superiore a quella del tetto.
Tale regime libero si applica anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi.
Rispetto alla possibilità di non dover ottenere autorizzazioni o atti di assenso, fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) ("le ville, i giardini e i parchi ... che si distinguono per la loro non comune bellezza") e c) ("i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici") del Dlgs 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo che li abbia dichiarati "di notevole interesse pubblico". Per questi impianti, quindi, è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica.
Fanno eccezione a questo obbligo gli immobili che pur rientrando tra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), prevedono l'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
La disposizione specifica che rimane fermo quanto previsto:
• dall’art. 21 del Dlgs 42/2004, relativamente agli interventi su beni di interesse culturale assoggettati ad autorizzazione del Ministero della cultura (l’articolo subordina ad autorizzazione del Ministero una serie di interventi su tali beni, disponendo che, fuori dai casi specificamente indicati, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente);
• dall’art. 157 del Dlgs 42/2004, che riconosce efficacia alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate ai sensi di specifiche disposizioni legislative previgenti al Codice stesso.
Micro eolico
Le medesime regole previste per solare termico e fotovoltaico si applicano anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.
Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali A) e B) di cui al Dm 1444/1968, le semplificazioni autorizzative si applicano a condizione che gli impianti abbiano — oltre che potenza complessiva fino a 20 kW — un'altezza non superiore a 5 metri.
Anche nel caso del micro eolico, rispetto alla possibilità di non dover ottenere autorizzazioni o atti di assenso, fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) ("le ville, i giardini e i parchi ... che si distinguono per la loro non comune bellezza") e c) ("i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici") del Dlgs 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo che li abbia dichiarati "di notevole interesse pubblico". Per questi impianti, quindi, è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica.
Fanno eccezione a questo obbligo gli immobili che pur rientrando tra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), prevedono l'installazione di impianti microelici non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
Dm 30 settembre 2022 (geotermico)
Il Dm 30 settembre 2022 ha stabilito che debba essere considerata attività in edilizia libera, ai sensi del Dpr 380/2001, la realizzazione di impianti geotermici che rispettano tutte le seguenti condizioni:
• le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;
• la potenza termica dell'impianto è inferiore a 50 kW;
• gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.
Impianti di accumulo elettrochimico
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 dispone che gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza inferiore a 10 MW siono considerati "attività libera". Essi non richiedono alcuna autorizzazione specifica, a meno che non siano presenti vincoli paesaggistici o culturali. In questi casi, è necessario acquisire i pareri previsti per la sicurezza, la prevenzione incendi e il nulla osta per la connessione alla rete elettrica.
Il progetto deve essere inviato a Terna, che ha 30 giorni per formulare osservazioni, in caso di richiesta di connessione alla rete elettrica.