Dm Sviluppo economico 11 gennaio 2017
Criteri, condizioni e modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso ai certificati bianchi e obiettivi di risparmio energetico 2017-2020 a carico delle imprese distributrici di energia e gas
N.d.R.: Il Tar Lombardia, con sentenza 28 novembre 2019, n. 2538, ha annullato la lettera f), del comma 1, dell'articolo 1 del Dm 10 maggio 2018 nella parte in cui modifica il comma 2 dell'articolo 11 del presente decreto, fissando il valore massimo di riconoscimento tariffario pari a 250 euro per la copertura dei costi di acquisto dei Certificati bianchi e della realizzazione di interventi di efficienza energetica da parte dei soggetti obbligati.
Il comma 2 dell'articolo 11 è stato in seguito sostituito dal Dm 21 maggio 2021.
Ultima versione coordinata con modifiche al 01/02/2026
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 11 gennaio 2017
(Gu 3 aprile 2017 n. 78)
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